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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15443/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto già destinatario di plurime condanne definitive ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze distinte, tra cui evasione, maltrattamenti, lesioni aggravate, porto d'arma, ricettazione, guida senza patente, violazioni in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo che i fatti fossero tra loro slegati sul piano funzionale, temporale e spaziale, di natura eterogenea e sintomatici di una generale inclinazione a delinquere, non essendo sufficiente a unificarli lo stato di tossicodipendenza. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con due motivi, violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la tossicodipendenza avrebbe dovuto essere valorizzata quale indice della unicità del disegno criminoso e contestando la mancata applicazione della disciplina della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso il medesimo disegno criminoso in assenza di elementi oggettivi di programmazione unitaria e in presenza di una marcata distanza temporale tra i reati. Ha ribadito che lo stato di tossicodipendenza può essere considerato solo come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso rispetto a reati ad esso collegati e dipendenti, ma non è da solo sufficiente se mancano gli altri indici rivelatori richiesti dalla giurisprudenza. Le censure del ricorrente sono state giudicate aspecifiche e fattuali perché miravano a una diversa lettura del provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché l'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    disciplina la continuazione; per il suo riconoscimento occorre un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi concreti, non essendo sufficiente la sola tossicodipendenza.

  • art. 671 c.p.p.

    consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione in sede esecutiva quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    i motivi di ricorso hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    richiama l'annotazione/omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione il riconoscimento della continuazione tra più reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi oggettivi concreti e non da mere allegazioni difensive.
  • Lo stato di tossicodipendenza dell'autore può assumere rilievo quale indice della unitarietà del disegno criminoso solo se i reati risultano collegati e dipendenti da tale condizione, ma non costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare la continuazione.
  • La presenza di notevole distanza temporale tra i fatti, insieme alla loro eterogeneità e occasionalità, è indice ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una lettura alternativa delle risultanze poste a base dell'ordinanza impugnata; le censure che mirano solo a una diversa apprezzamento fattuale sono aspecifiche e inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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