Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando dagli atti una nullità di ordine generale e insanabile per mancata notificazione del decreto di citazione per l'appello al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio a un'altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado a otto mesi di reclusione per il reato ascritto. Il ricorso deduceva la nullità del giudizio di appello per omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, che era stato nominato prima dell'emissione del decreto stesso con contestuale revoca del precedente difensore. La censura era quindi esclusivamente processuale e riguardava la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato solo come parte della contestazione per la continuazione, senza specifiche statuizioni interpretative nella decisione
art. 337 c.p.
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta
art. 179, comma 1, c.p.p.
la nullità derivante dall'omessa notificazione al difensore di fiducia tempestivamente nominato è insanabile
art. 97, comma 4, c.p.p.
la presenza in udienza di un sostituto del difensore d'ufficio non sana la mancata notificazione al difensore di fiducia
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza o la mancata notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- Ai fini della validità del giudizio di impugnazione non rileva che la notificazione sia stata eseguita al difensore d'ufficio, né che in udienza sia comparso un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., se non è stata coinvolta la difesa fiduciaria ritualmente costituita.
- In presenza di una censura processuale relativa a nullità del giudizio, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo processuale per verificare la fondatezza del vizio dedotto.
- La nullità derivante dalla mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del difensore di fiducia tempestivamente nominato comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per il nuovo giudizio.
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