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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7901/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 29/10/2010 al 21/10/2016. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il periodo 29/10/2010-05/11/2013 e aveva escluso l'indennizzo per il periodo 06/11/2013-31/10/2016 rilevando l'esistenza di un altro titolo cautelare a carico del Massara (procedimento distinto, relativo a delitti di illecita concorrenza e intestazione fittizia). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la mera pendenza o esistenza di un altro titolo cautelare non può di per sé precludere l'indennizzo: il giudice della riparazione doveva verificare se tale periodo fosse stato poi computato in altra pena (ovvero l'esito del procedimento parallelo), e il giudice ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire tali informazioni; inoltre è stata censurata la regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che, una volta escluse condotte dolose o gravemente colpose del ricorrente, il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad accertare l'esistenza di un altro titolo cautelare senza verificare se il periodo di custodia relativo (06/11/2013-31/10/2016) fosse stato poi imputato a pena da espiare: solo in tal caso il periodo può essere scomputato e l'indennizzo ridotto. Mancando tale verifica il provvedimento era viziato. La Corte d'appello dovrà accertare l'eventuale imputabilità del periodo di custodia a pena da espiare e provvedere anche alla liquidazione delle spese sostenute nelle fasi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che il diritto alla riparazione può essere escluso se il periodo è rilevante ai fini dell'esecuzione di una pena definitiva, ma il giudice deve verificarne l'effettivo computo.

  • art. 314, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di scomputo del periodo di custodia cautelare dalla pena da espiare; la Corte osserva che, una volta operata la fungibilità e il periodo imputato a pena, l'indennizzo può restare precluso.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel quadro delle impugnazioni contro le decisioni sulla riparazione; segnalata nella censura per errata applicazione di principi di diritto nel giudizio di rinvio.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla regolamentazione delle spese processuali; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione di annullamento e rinvio.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla computabilità dei periodi di custodia cautelare ai fini della pena da eseguire; il giudice della riparazione deve verificare d'ufficio se il periodo è stato imputato ad altra pena ai sensi di tale disciplina.

  • art. 2041 cod. civ.

    Norma civile sull'azione di arricchimento senza causa; citata in dottrina/giurisprudenza come rimedio dello Stato in caso di pagamento di indennizzo poi ritenuto indebito.

  • Sezioni Unite, sent. n. 31416 del 10/07/2008 (Cascio)

    "ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato ..."

    Precisa che i periodi di custodia cautelare possono essere computati in altra pena e che il giudice della riparazione ha poteri officiosi (anche di sospensione del procedimento o acquisizione di informazioni) per evitare indebiti rimborsi; costituisce principio guida per la verifica del computo.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4, n. 41307/2019; Sez. 4, n. 18172/2017; Sez. 4, n. 46468/2018)

    Conferma il principio che il giudice della riparazione ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire atti e verificare la sussistenza di preclusioni all'indennizzo (computabilità, condanne non definitive ecc.), e che non sempre l'onere probatorio rimane integralmente sulle parti.

Massime di principio

  • La mera esistenza o pendenza di un altro titolo cautelare non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve accertare se quel periodo di custodia sia stato effettivamente computato in altra pena definitiva.
  • Il giudice della riparazione ha poteri istruttori d'ufficio e può acquisire documenti/informazioni (anche tramite richieste ad amministrazioni) per verificare l'esito di procedimenti paralleli e l'eventuale computabilità del periodo di detenzione.
  • Se il periodo di custodia oggetto della domanda di riparazione risulta imputato a pena da espiare, il giudice può scomputarlo e ridurre o escludere l'indennizzo; in assenza di tale computo, l'indennizzo è dovuto per l'intero periodo.
  • Il ricorrente resta titolare dell'onere di provare la detenzione subita e l'esito favorevole (es. assoluzione), ma tale onere non preclude l'obbligo del giudice di svolgere verifiche d'ufficio quando le informazioni sono conoscibili.
  • In caso di definizione della controversia con annullamento e rinvio, le questioni sulle spese possono essere travolte e riaperte nel nuovo giudizio: la definizione delle spese va quindi aggiornata in base all'esito del nuovo esame.
  • Lo Stato, qualora abbia corrisposto un'indennità poi ritenuta non dovuta perché il periodo era stato computato in altra pena, può agire per il recupero mediante azione di indebito arricchimento.

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