Cassazione Penale, Sentenza n. 7901/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 29/10/2010 al 21/10/2016. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il periodo 29/10/2010-05/11/2013 e aveva escluso l'indennizzo per il periodo 06/11/2013-31/10/2016 rilevando l'esistenza di un altro titolo cautelare a carico del Massara (procedimento distinto, relativo a delitti di illecita concorrenza e intestazione fittizia). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la mera pendenza o esistenza di un altro titolo cautelare non può di per sé precludere l'indennizzo: il giudice della riparazione doveva verificare se tale periodo fosse stato poi computato in altra pena (ovvero l'esito del procedimento parallelo), e il giudice ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire tali informazioni; inoltre è stata censurata la regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che, una volta escluse condotte dolose o gravemente colpose del ricorrente, il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad accertare l'esistenza di un altro titolo cautelare senza verificare se il periodo di custodia relativo (06/11/2013-31/10/2016) fosse stato poi imputato a pena da espiare: solo in tal caso il periodo può essere scomputato e l'indennizzo ridotto. Mancando tale verifica il provvedimento era viziato. La Corte d'appello dovrà accertare l'eventuale imputabilità del periodo di custodia a pena da espiare e provvedere anche alla liquidazione delle spese sostenute nelle fasi di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che il diritto alla riparazione può essere escluso se il periodo è rilevante ai fini dell'esecuzione di una pena definitiva, ma il giudice deve verificarne l'effettivo computo.
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di scomputo del periodo di custodia cautelare dalla pena da espiare; la Corte osserva che, una volta operata la fungibilità e il periodo imputato a pena, l'indennizzo può restare precluso.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel quadro delle impugnazioni contro le decisioni sulla riparazione; segnalata nella censura per errata applicazione di principi di diritto nel giudizio di rinvio.
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla regolamentazione delle spese processuali; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione di annullamento e rinvio.
art. 657 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla computabilità dei periodi di custodia cautelare ai fini della pena da eseguire; il giudice della riparazione deve verificare d'ufficio se il periodo è stato imputato ad altra pena ai sensi di tale disciplina.
art. 2041 cod. civ.
Norma civile sull'azione di arricchimento senza causa; citata in dottrina/giurisprudenza come rimedio dello Stato in caso di pagamento di indennizzo poi ritenuto indebito.
Sezioni Unite, sent. n. 31416 del 10/07/2008 (Cascio)
"ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato ..."
Precisa che i periodi di custodia cautelare possono essere computati in altra pena e che il giudice della riparazione ha poteri officiosi (anche di sospensione del procedimento o acquisizione di informazioni) per evitare indebiti rimborsi; costituisce principio guida per la verifica del computo.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4, n. 41307/2019; Sez. 4, n. 18172/2017; Sez. 4, n. 46468/2018)
Conferma il principio che il giudice della riparazione ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire atti e verificare la sussistenza di preclusioni all'indennizzo (computabilità, condanne non definitive ecc.), e che non sempre l'onere probatorio rimane integralmente sulle parti.
Massime di principio
- La mera esistenza o pendenza di un altro titolo cautelare non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve accertare se quel periodo di custodia sia stato effettivamente computato in altra pena definitiva.
- Il giudice della riparazione ha poteri istruttori d'ufficio e può acquisire documenti/informazioni (anche tramite richieste ad amministrazioni) per verificare l'esito di procedimenti paralleli e l'eventuale computabilità del periodo di detenzione.
- Se il periodo di custodia oggetto della domanda di riparazione risulta imputato a pena da espiare, il giudice può scomputarlo e ridurre o escludere l'indennizzo; in assenza di tale computo, l'indennizzo è dovuto per l'intero periodo.
- Il ricorrente resta titolare dell'onere di provare la detenzione subita e l'esito favorevole (es. assoluzione), ma tale onere non preclude l'obbligo del giudice di svolgere verifiche d'ufficio quando le informazioni sono conoscibili.
- In caso di definizione della controversia con annullamento e rinvio, le questioni sulle spese possono essere travolte e riaperte nel nuovo giudizio: la definizione delle spese va quindi aggiornata in base all'esito del nuovo esame.
- Lo Stato, qualora abbia corrisposto un'indennità poi ritenuta non dovuta perché il periodo era stato computato in altra pena, può agire per il recupero mediante azione di indebito arricchimento.
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