Cassazione Civile, Ordinanza n. 30206/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari relativi a un conto corrente e a un mutuo chirografario. I soggetti che hanno proposto ricorso avevano chiesto nei giudizi di merito la dichiarazione di nullità di alcune clausole del conto corrente e del mutuo, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della banca, e avevano anche proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 199.589,95 in relazione all'esposizione debitoria maturata sul finanziamento indicato in atti. La Corte d'appello aveva respinto l'appello contro il rigetto di tali domande. In Cassazione sono stati articolati tre motivi, prospettati cumulativamente e in modo promiscuo come omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge: 1) contestazione della conferma del decreto ingiuntivo; 2) contestazione della quantificazione del saldo debitore di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi su fatture; 3) contestazione del rigetto delle domande risarcitorie. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, con mescolanza di censure eterogenee, senza specifica indicazione dei fatti storici omessi né delle norme violate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i tre motivi cumulavano in modo non consentito vizi motivazionali e violazioni di legge, senza permettere di distinguere le singole censure riconducibili ai diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.; inoltre, le doglianze sul vizio di omesso esame non individuavano alcun fatto storico decisivo specifico, risolvendosi in una critica di merito; infine, le censure di violazione di legge non indicavano con precisione le norme asseritamente violate né il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna resistente, nonché al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può cumulare indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione senza rendere chiaramente distinguibili le singole censure; il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi e non una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente le norme violate e confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata; non è consentito demandare alla Corte un'indagine esplorativa per individuare la norma asseritamente violata.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa all'esito del procedimento camerale accelerato, in conformità alla proposta del consigliere relatore.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna a una somma equitativa in favore delle controparti e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione ai canoni ermeneutici che delimitano il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel quadro generale dell'onere di specificità e di allegazione, ma non quale ratio autonoma della decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli, nello stesso motivo, censure eterogenee riconducibili a violazione di legge e vizio motivazionale, se la formulazione non consente di separarle con chiarezza.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori né di ottenere una rivalutazione del merito.
- La denunzia di violazione di legge è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la norma asseritamente violata, non ne espone il contenuto precettivo e non confronta tale precetto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio il contenuto giuridico delle doglianze della parte ricorrente, essendo onere del ricorrente formulare motivi autosufficientemente specifici e intelligibili.
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