Ordinanza n. 10/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura -U.T.G. di Piacenza in data -OMISSIS-; - del riscontro all’accesso agli atti fornito dalla Prefettura-U.T.G. di Piacenza in data -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti l’8 dicembre 2025: - del provvedimento prot. uscita n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Prefettura di Piacenza, a seguito di riesame, ha decretato, confermandoli, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il diniego dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (doc. 1 mot. agg.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, riscontro all'accesso agli atti e, a seguito di riesame, conferma della revoca e diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il riscontro fornito dalla Prefettura all'istanza di accesso agli atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento adottato dalla Prefettura all'esito del riesame, con il quale sono stati confermati la revoca del nulla osta e il diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che l'Amministrazione ha fondato il provvedimento di conferma della revoca su motivazioni non sufficientemente circostanziate.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. Ha ravvisato, in sede di cognizione sommaria, il fumus boni iuris poiché i motivi indicati dall'Amministrazione a sostegno della conferma della revoca non risultavano sufficientemente circostanziati. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, considerata l'incidenza del provvedimento sulla regolare presenza del ricorrente nel territorio italiano. La trattazione di merito è stata fissata per il 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione amministrativa posta a fondamento della conferma di un provvedimento lesivo deve risultare sufficientemente circostanziata; la sua genericità può integrare il fumus boni iuris per la sospensione dell'atto.
- Sussiste il periculum in mora quando l'efficacia del provvedimento impugnato incide concretamente sulla regolare presenza di un cittadino straniero nel territorio nazionale.
- La sospensione cautelare può essere disposta quando ricorrono congiuntamente una ragionevole apparenza di fondatezza delle censure e un pregiudizio grave derivante dall'immediata efficacia dell'atto.
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