Cassazione Penale, Sentenza n. 11600/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la errata applicazione della legge penale da parte del Tribunale di Lecco: il giudice di merito aveva ritenuto che la soglia di punibilità di cui all'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (50.000 euro) dovesse essere riferita all'ammontare dell'imposta non versata a seguito dell'indebita compensazione; invece, secondo il P.M. e la giurisprudenza di legittimità citata, la soglia va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti utilizzati in compensazione (ossia ai "crediti fittizi"), e non all'imposta risultante non versata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui la soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (50.000 euro annui) va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione e non alle imposte non versate. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà verificare il superamento della soglia sommando algebricamente gli importi dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
La soglia di rilevanza penale (50.000 euro annui) va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione, e non alle imposte non versate.
art. 10‑bis e art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000
Richiamati come termini di confronto: in tali fattispecie la condotta è tipicamente di mero omesso versamento e priva dell'elemento decettivo caratteristico dell'art. 10‑quater.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Menzionato per l'analogia con le ipotesi di elementi passivi fittizi: i crediti inesistenti rientrano nel novero degli "elementi passivi fittizi" cui fa riferimento questa norma.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
Regola il meccanismo della compensazione tramite modello F24; la possibilità di compensare imposte e contributi rende la compensazione un istituto basato sull'affidamento, e l'abuso di tale istituto può assumere valenza fraudolenta.
d.lgs. n. 158/2015
Modifica la soglia di punibilità; la Corte interpreta la soglia così modificata come riferibile ai crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
Cass. Sez. 3, n. 14763 del 19/02/2020
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui la soglia di cui all'art. 10‑quater va riferita ai crediti non spettanti utilizzati in compensazione.
Cass. Sez. 3, n. 34966 del 16/10/2020
Conferma la linea interpretativa secondo cui per verificare il superamento della soglia occorre sommare algebricamente gli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.
Massime di principio
- Per il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) la soglia di punibilità va valutata sull'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti effettivamente utilizzati in compensazione, non sull'imposta risultante non versata.
- Per accertare il superamento della soglia occorre sommare algebricamente tutti gli importi dei crediti inesistenti o non spettanti utilizzati in compensazione nel periodo rilevante (es. anno d'imposta).
- La fattispecie di indebita compensazione è caratterizzata da un elemento decettivo/fraudolento (abuso della procedura di compensazione tramite F24) che la differenzia dagli omessi versamenti disciplinati dagli artt. 10‑bis e 10‑ter.
- Nelle cessioni o acquisizioni di crediti d'imposta occorre verificare la sussistenza e la spettanza del credito: l'utilizzo di crediti inesistenti può integrare responsabilità penale per chi li usa in compensazione, salvo valutazione di eventuale buona fede, conoscenza o collaborazione fraudolenta.
- In sede di giudizio di merito il confronto con l'Amministrazione finanziaria e la ricostruzione documentale dei crediti compensati (in particolare tramite prospetti Agenzia delle Entrate e F24) è decisiva per stabilire l'ammontare dei crediti non spettanti e quindi la rilevanza penale.
- In caso di dubbio interpretativo sul superamento della soglia, i giudici di merito devono attenersi al principio di diritto affermato dalla Cassazione e quantificare i crediti indebitamente compensati prima di esprimere il giudizio di non punibilità per difetto di soglia.
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