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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1835

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1835 della Commissione, del 9 ottobre 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 10 ottobre 2017

Normativa europea32017R1835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i dazi all'importazione applicabili nel settore dei cereali a decorrere dal 10 ottobre 2017, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. L'atto aggiorna i livelli tariffari per specifici codici NC di frumento, segale, granturco e sorgo, con alcune aliquote pari a zero e altre fissate a 5,61 EUR/t. Sono inoltre richiamate riduzioni del dazio per determinate rotte di importazione e un regime specifico per alcuni prodotti originari del Canada.

Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dal 10 ottobre 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti cerealicoli classificati nei codici NC indicati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento, segale, granturco e sorgo. Riguarda gli importatori nei Stati membri e disciplina i dazi applicabili dal 10 ottobre 2017 fino alla nuova fissazione successiva. Prevede regole specifiche per alcuni prodotti originari del Canada e riduzioni/abbattimenti del dazio in presenza delle condizioni geografiche e operative indicate nell'allegato I e nel regolamento (UE) n. 642/2010.

Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dal 10 ottobre 2017

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1835 della Commissione aggiorna i dazi all'importazione per taluni cereali, in applicazione del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010 e sulla base dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'obiettivo è fissare i livelli tariffari applicabili dal 10 ottobre 2017, fino alla successiva revisione, tenendo conto dei prezzi rappresentativi all'importazione e dei dati di mercato rilevanti.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti classificati nei codici NC indicati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 642/2010, tra cui:

  • frumento duro e frumento tenero;
  • segale;
  • granturco;
  • sorgo.

Si applica agli importatori nei Paesi membri dell'Unione e disciplina i dazi dovuti dal 10 ottobre 2017. Il testo richiama inoltre una disciplina specifica per alcuni prodotti originari del Canada, per i quali il calcolo del dazio avviene secondo una regola particolare prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Quadro normativo richiamato

La Commissione fonda il provvedimento sul regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli, e sul regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina le modalità di applicazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali. I considerando chiariscono che il dazio si determina, in linea generale, partendo dal prezzo d'intervento maggiorato del 55% e sottraendo il prezzo cif all'importazione della spedizione interessata, con il limite massimo rappresentato dalla tariffa doganale comune.

Dazi fissati nell'allegato I

L'allegato I contiene le aliquote da applicare a decorrere dal 10 ottobre 2017:

  • 0,00 EUR/t per frumento duro, frumento tenero di alta qualità e alcune categorie di frumento da seme;
  • 5,61 EUR/t per segale, granturco e sorgo.

Per alcune voci è prevista una nota che consente una riduzione specifica del dazio. In particolare, l'importatore può ottenere:

  • una diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o nel Mar Nero e la merce entra nell'Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez;
  • una diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in determinati Stati membri o aree costiere atlantiche e la merce entra via Oceano Atlantico;
  • una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco, se sono rispettate le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Regime speciale per il Canada

Il considerando 4 e la nota 2 dell'allegato I evidenziano che, dal 21 settembre 2017, per alcuni prodotti cerealicoli originari del Canada il dazio non segue il criterio ordinario, ma viene calcolato secondo l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. Il regolamento non dettaglia nel proprio testo il meccanismo matematico di tale calcolo, ma rinvia alla disciplina settoriale già vigente.

Elementi di calcolo riportati nell'allegato II

L'allegato II espone i dati utilizzati per la determinazione delle aliquote. In particolare, riporta:

  • le medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco, con quotazioni di borsa e premi di mercato;
  • le spese di nolo utilizzate per i calcoli, tra cui Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam.

Tali elementi servono a giustificare i dazi fissati nell'allegato I, nel quadro del metodo di calcolo definito dal regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi dal 10 ottobre 2017

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 10 ottobre 2017, i dazi all'importazione nel settore dei cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell'allegato I, sulla base degli elementi di calcolo riportati nell'allegato II.

Aliquote per i principali prodotti cerealicoli

L'allegato I prevede dazi pari a 0,00 EUR/t per frumento duro e frumento tenero di alta qualità, nonché per alcune tipologie di frumento da seme. Per segale, granturco e sorgo i dazi sono fissati a 5,61 EUR/t. Per alcuni prodotti del granturco, l'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se ricorrono le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Riduzioni legate al porto di sbarco e alla rotta di ingresso

In base alla nota 1 dell'allegato I, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può ottenere una diminuzione del dazio di 3 EUR/t per porti sul Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o sul Mar Nero, se le merci entrano nell'Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez, oppure di 2 EUR/t per specifici porti del Nord e dell'Atlantico iberico se le merci entrano via Oceano Atlantico.

Regime specifico per i prodotti originari del Canada

La nota 2 dell'allegato I e il considerando 4 precisano che, dal 21 settembre 2017, il dazio all'importazione per alcuni prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Base di calcolo e dati di mercato

L'allegato II indica gli elementi utilizzati per il calcolo dei dazi: medie dei prezzi di riferimento nel periodo considerato per frumento tenero e granturco, con quotazioni e premi di mercato, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam. Tali dati servono a determinare i dazi fissati nell'allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi doganalimercato interno

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