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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26727/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2004, confermato dai giudici di merito sulla base di due elementi convergenti: lo scostamento tra i ricavi dichiarati e gli esiti degli studi di settore, e l’incongruità dei ricavi da vendite immobiliari rispetto ai prezzi del mercato locale di riferimento. In cassazione deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell’art. 62-bis del d.l. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato sia lo scostamento biennale dagli studi di settore sia l’incongruità di mercato; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 265, della l. 244/2007 e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su una indebita 'doppia' presunzione semplice, combinando studio di settore e dato di mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che, in materia di accertamento induttivo del reddito d’impresa e dell’IVA nelle cessioni immobiliari, la prova dell’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente fondato l’accertamento su due presunzioni parallele e convergenti, una derivante dallo scostamento dagli studi di settore e l’altra dall’incongruità dei ricavi rispetto al mercato locale. La Corte ha anche rilevato che le contestazioni della ricorrente miravano in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis d.l. 331/1993

    È richiamato come parametro rispetto al quale la ricorrente denunciava la violazione; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura alla luce dell’accertamento fondato su presunzioni semplici.

  • art. 1, comma 265, L. 244/2007

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso a una 'doppia' presunzione; la Corte ritiene infondata la doglianza perché l’accertamento poteva essere sorretto da presunzioni semplici convergenti.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ribadisce che l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    La Corte richiama il principio secondo cui, per l’accertamento induttivo del reddito d’impresa, la prova di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Per l’accertamento IVA, la Corte ribadisce che la prova di operazioni non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, in coerenza con il diritto unionale.

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    È richiamato per affermare che gli Stati membri devono assicurare l’integrale riscossione dell’IVA e l’efficacia della lotta all’evasione, senza escludere gli ordinari criteri di accertamento induttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa e dell’IVA nelle operazioni immobiliari, l’Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La combinazione di più indizi autonomi e convergenti può legittimare l’accertamento; non è necessario che la prova derivi da un unico elemento, né che l’elemento presuntivo sia esclusivamente quello degli studi di settore.
  • I soli valori medi di mercato non bastano, da soli, a fondare la pretesa se non corroborati da ulteriori riscontri; viceversa, lo scostamento dagli studi di settore e l’incongruità rispetto al mercato possono concorrere a formare un quadro presuntivo sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o errori di diritto nei limiti del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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