Cassazione Civile, Ordinanza n. 26727/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2004, confermato dai giudici di merito sulla base di due elementi convergenti: lo scostamento tra i ricavi dichiarati e gli esiti degli studi di settore, e l’incongruità dei ricavi da vendite immobiliari rispetto ai prezzi del mercato locale di riferimento. In cassazione deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell’art. 62-bis del d.l. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato sia lo scostamento biennale dagli studi di settore sia l’incongruità di mercato; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 265, della l. 244/2007 e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su una indebita 'doppia' presunzione semplice, combinando studio di settore e dato di mercato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che, in materia di accertamento induttivo del reddito d’impresa e dell’IVA nelle cessioni immobiliari, la prova dell’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente fondato l’accertamento su due presunzioni parallele e convergenti, una derivante dallo scostamento dagli studi di settore e l’altra dall’incongruità dei ricavi rispetto al mercato locale. La Corte ha anche rilevato che le contestazioni della ricorrente miravano in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 331/1993
È richiamato come parametro rispetto al quale la ricorrente denunciava la violazione; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura alla luce dell’accertamento fondato su presunzioni semplici.
art. 1, comma 265, L. 244/2007
Richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso a una 'doppia' presunzione; la Corte ritiene infondata la doglianza perché l’accertamento poteva essere sorretto da presunzioni semplici convergenti.
art. 116 c.p.c.
È evocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ribadisce che l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
art. 39 d.P.R. 600/1973
La Corte richiama il principio secondo cui, per l’accertamento induttivo del reddito d’impresa, la prova di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Per l’accertamento IVA, la Corte ribadisce che la prova di operazioni non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, in coerenza con il diritto unionale.
art. 273 direttiva 2006/112/CE
È richiamato per affermare che gli Stati membri devono assicurare l’integrale riscossione dell’IVA e l’efficacia della lotta all’evasione, senza escludere gli ordinari criteri di accertamento induttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa e dell’IVA nelle operazioni immobiliari, l’Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La combinazione di più indizi autonomi e convergenti può legittimare l’accertamento; non è necessario che la prova derivi da un unico elemento, né che l’elemento presuntivo sia esclusivamente quello degli studi di settore.
- I soli valori medi di mercato non bastano, da soli, a fondare la pretesa se non corroborati da ulteriori riscontri; viceversa, lo scostamento dagli studi di settore e l’incongruità rispetto al mercato possono concorrere a formare un quadro presuntivo sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentito contestare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o errori di diritto nei limiti del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26704/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26705/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26707/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2022 del 12/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →