Sentenza n. 430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 12 maggio 2023, n. 471, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato i dinieghi di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e ordinato all’Amministrazione di disporre l’assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente della Polizia di Stato aveva impugnato il diniego ministeriale del 5 luglio 2022 e il successivo diniego del 16 dicembre 2022, adottato in sede di riesame, relativi alla richiesta di assegnazione temporanea presso una sede della Polizia di Stato nella provincia in cui risiedevano la moglie e la figlia minore di tre anni. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo generica la motivazione amministrativa, fondata sulla scopertura organica, sull’imprescindibilità delle mansioni e sull’assenza di una specifica specializzazione, e aveva ordinato l’assegnazione. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, sostenendo che la disciplina speciale del personale della Polizia di Stato consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio senza richiedere che esse siano eccezionali o particolarmente gravi. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti ed eccesso di potere giurisdizionale, contestando la valutazione del TAR circa la non rilevante entità della scopertura organica e l’indebita sostituzione del giudice alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile al personale della Polizia di Stato la disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotta dal d.lgs. 172/2019, che consente di opporre all’istanza di assegnazione temporanea motivate esigenze organiche o di servizio. Tale disciplina ha eliminato il requisito dell’eccezionalità delle esigenze ostative previsto dalla disciplina generale e non richiede che la scopertura organica sia particolarmente grave o non fronteggiabile con strumenti organizzativi ordinari. Nel caso concreto, il diniego del 16 dicembre 2022 richiamava il parere negativo del Questore, la carenza di organico nella sede di provenienza, le nuove tabelle organiche, il potenziamento previsto per il commissariato di provenienza, la riduzione della pianta organica della sede richiesta e l’impossibilità di coprire il posto lasciato vacante. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare una motivazione specifica, effettiva e non meramente apparente. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione circa la rilevanza della scopertura o il fabbisogno di personale; il sindacato resta circoscritto all’eventuale travisamento dei fatti, alla manifesta illogicità o contraddittorietà e alla natura pretestuosa delle ragioni. Sono stati quindi respinti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione del mutamento del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina generale dell’assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici presso una sede ubicata nella provincia o regione di residenza della famiglia; per il personale della Polizia di Stato opera la disciplina speciale prevista dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
motivate esigenze organiche o di servizio
La disposizione speciale consente il diniego dell’assegnazione temporanea per esigenze organiche o di servizio motivate, senza richiedere che siano eccezionali, particolarmente gravi o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. L’apprezzamento concreto delle esigenze spetta all’Amministrazione ed è sindacabile solo per travisamento, manifesta illogicità, contraddittorietà o pretestuosità.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha inserito nell’art. 45 del d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis, introducendo la disciplina speciale limitativa dell’assegnazione temporanea per il personale della Polizia di Stato.
art. 73 c.p.a.
Il riferimento riguarda la mancata presentazione di memorie nel termine previsto; non incide sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Per il personale della Polizia di Stato, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e consente di negare l’assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio.
- Nel regime speciale applicabile al personale della Polizia di Stato, le esigenze ostative all’assegnazione temporanea non devono essere eccezionali, particolarmente gravi o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi; è sufficiente che siano effettive, ragionevoli, non pretestuose e adeguatamente rappresentate nel provvedimento.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione circa la rilevanza di una scopertura organica o il fabbisogno di personale della sede di servizio; il sindacato è limitato alla verifica di travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, contraddittorietà o pretestuosità.
- Anche una scopertura organica non particolarmente elevata può giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea quando l’Amministrazione motivi concretamente che l’uscita di una unità comprometterebbe il funzionamento della sede, tenuto conto delle sue dimensioni e delle esigenze organizzative e operative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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