Sentenza n. 103/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 433/2025 depositata in data 7.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, giudice del lavoro, n. 433/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 433/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche l'intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e non spontaneamente eseguita, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dalle prestazioni ancora dovute in forza della sentenza da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente su istanza della parte e decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione.
Come è indicizzato
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