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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della Determinazione n. DPC032/27 del 6 febbraio 2026, notificata in pari data, con la quale il Dirigente del Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale della Regione Abruzzo ha disposto la revoca del finanziamento di € 50.000,00 al Comune di Capistrello per il progetto di Completa revisione della pavimentazione con realizzazione di parcheggi a raso ai bordi, e parcheggio con pubblica illuminazione, concesso in esito all'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 446 del 27 luglio 2020 e successivo scorrimento disposto con D.G.R. n. 686 del 25 novembre 2022; b) del preavviso di revoca del predetto contributo di cui alla nota dello stesso Ufficio regionale prot. n. 0457334/25 del 18 novembre 2025; nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia in ogni modo posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202600178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca di un finanziamento regionale di 50.000 euro per la realizzazione di opere di urbanizzazione, preceduta da preavviso di revoca

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la determinazione regionale di revoca del contributo e il precedente preavviso, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 15 della legge n. 241/1990, sostenendo l'inapplicabilità del procedimento di preavviso di revoca, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990, delle clausole dell'Avviso pubblico regionale e dell'art. 50, comma 1, lett. qq), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti e mancata istruttoria. La controversia riguardava un finanziamento concesso per un progetto di opere di urbanizzazione: la Regione aveva rilevato che il Comune aveva realizzato soltanto una parte dei lavori, mediante un lotto o stralcio funzionale non specificamente approvato, e comunque un intervento difforme da quello ammesso a finanziamento, senza rispettare il termine finale per la conclusione e la rendicontazione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca incideva sulla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e derivava dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare della Regione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando il Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Il Collegio ha qualificato la revoca non come autotutela decisoria fondata su una nuova ponderazione dell'interesse pubblico o sull'originaria carenza dei requisiti per la concessione, ma come misura conseguente alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, adottata per l'inosservanza degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto finanziato. In particolare, la revoca dipendeva dalla realizzazione parziale e difforme dei lavori rispetto al progetto ammesso, dall'assenza di una specifica approvazione dello stralcio funzionale e dal mancato rispetto delle condizioni dell'Avviso. In tale fase il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla conservazione della somma, mentre la controversia riguarda l'adempimento degli obblighi assunti o imposti con l'erogazione del contributo. Non è stata ritenuta decisiva né la prospettazione del Comune relativa agli accordi tra enti pubblici, poiché il rapporto derivava da una concessione di finanziamento mediante Avviso, né l'argomento secondo cui il preavviso avrebbe prospettato anche l'assenza originaria del cofinanziamento: il provvedimento finale era motivato dall'esecuzione parziale e difforme del progetto, circostanza che radica la giurisdizione ordinaria. Il giudizio può essere riassunto davanti al Giudice Ordinario nei termini di legge. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ne ha contestato l'applicabilità al procedimento di revoca; il TAR non ha esaminato il merito della censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 15 l. 241/1990

    Invocato dal Comune con riferimento alla qualificazione del rapporto tra gli enti; il TAR ha escluso che il rapporto fosse riconducibile a un accordo tra amministrazioni.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Invocato per contestare la revoca; il TAR ha ritenuto che l'atto non costituisse una revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nuova ponderazione, ma una misura connessa all'inadempimento nella fase esecutiva del finanziamento.

  • art. 50, comma 1, lett. qq), d.lgs. 50/2016

    Invocato dal Comune nell'ambito delle censure relative alla realizzazione dei lavori; non esaminato nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    Invocato dal Comune in relazione alla suddivisione dei lavori; non esaminato nel merito per difetto di giurisdizione.

  • artt. 20 e 34 TUEL

    Il Comune li ha richiamati per qualificare il rapporto come accordo tra enti; il TAR ha escluso tale qualificazione, ritenendo che il rapporto derivasse dalla concessione di un finanziamento tramite Avviso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica sostanziale dedotta e non alla denominazione formale dell'atto impugnato.
  • Quando la revoca o la decadenza del contributo interviene nella fase successiva alla concessione e dipende dall'inosservanza degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto, alla rendicontazione o all'utilizzo delle somme, la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • Nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, la contestazione sulla conservazione o restituzione della somma erogata riguarda un diritto soggettivo del beneficiario, poiché non richiede una nuova ponderazione dell'interesse pubblico comparato con quello privato, ma l'accertamento dell'adempimento degli obblighi connessi al beneficio.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie concernenti la concessione originaria del finanziamento o l'esercizio di poteri autoritativi fondati sulla carenza originaria dei requisiti o su una nuova valutazione dell'interesse pubblico; non ricorre quando il provvedimento, pur denominato revoca, è motivato dall'inadempimento del beneficiario nella realizzazione del programma finanziato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoria

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