Sentenza del 09/11/2016 n. 22750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sostenendo che le cartelle di pagamento e la comunicazione stessa fossero state notificate invalidamente. In particolare, ha contestato che Equitalia potesse effettuare direttamente la notificazione a mezzo posta senza avvalersi di un ufficiale giudiziario o di un agente notificatore abilitato. Ha inoltre dedotto l'inesistenza delle notifiche per la mancanza, sulle relate e sulle buste, del numero cronologico, della sottoscrizione del notificatore e della firma del direttore responsabile, nonché perché due cartelle sarebbero state consegnate a una persona diversa dal destinatario e in un luogo diverso dalla sua abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato i motivi inammissibili perché formulati cumulativamente sotto diversi profili di impugnazione incompatibili, e comunque infondati nel merito. Ha stabilito che l'agente della riscossione può notificare direttamente a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di un messo autorizzato. Ha inoltre ritenuto valide le notifiche eseguite tramite raccomandata con avviso di ricevimento secondo le regole del servizio postale ordinario: non sono necessarie una relata dettagliata né specifiche annotazioni sull'identità del consegnatario, quando il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario. La presunzione di conoscenza può essere superata solo provando l'impossibilità, non imputabile al destinatario, di prendere cognizione degli atti. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché i controricorsi non risultavano notificati al ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notifica può essere effettuata anche a mezzo posta.
La norma consente all'agente della riscossione di notificare direttamente cartelle e comunicazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un messo autorizzato.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12
Ha sostituito il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, disciplinando la notificazione delle cartelle mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Legge n. 890 del 1982, art. 14
La disciplina della notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo non richiede necessariamente l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; per la consegna si applicano le regole del servizio postale ordinario.
Codice civile, art. 1335
Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere vinta soltanto dimostrando di essere stati, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Nel ricorso per cassazione i diversi motivi di impugnazione devono essere formulati in modo specifico e distinto. Non è ammessa la loro commistione quando attribuisca alla Corte il compito di ricostruire e qualificare autonomamente le censure.
Massime di principio
- Le cartelle esattoriali e gli atti collegati possono essere notificati direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di ufficiale giudiziario o messo notificatore.
- Per le notifiche postali eseguite secondo il servizio postale ordinario non sono necessariamente richieste una relata di notifica completa, la sottoscrizione del notificatore o l'indicazione dettagliata della persona che ha ricevuto il plico.
- Quando il plico raggiunge l'indirizzo del destinatario, opera una presunzione di conoscenza; chi contesta la notifica deve provare concretamente di non aver potuto conoscere l'atto per una causa non imputabile.
- La consegna a una persona diversa dal destinatario non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se il plico è stato recapitato all'indirizzo corretto e risultano rispettate le formalità postali.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale separare con precisione violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, evitando di presentare la stessa censura cumulativamente sotto profili incompatibili.
- Le contestazioni sulle modalità di notificazione degli atti della riscossione devono essere rivolte principalmente all'agente della riscossione, mentre l'ente impositore può non essere legittimato passivamente se non vengono contestati il tributo o la legittimità sostanziale dell'atto.
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