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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27117 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR di Torino che aveva confermato la cartella di pagamento relativa a spese processuali per complessivi 509,65 euro. Ha contestato, tra l'altro, l'iscrizione a ruolo prima del passaggio in giudicato della sentenza, la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un dirigente delegato, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'inesistenza o irregolarità della notifica della cartella e la debenza dell'aggio. Ha inoltre impugnato direttamente in Cassazione il diniego di definizione della lite pendente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, al momento dell'iscrizione a ruolo, il titolo relativo alle spese processuali fosse già passato in giudicato. Ha escluso che la mancata sottoscrizione del ruolo o la sottoscrizione da parte di un soggetto non qualificato determinassero automaticamente la nullità, trattandosi di vizi non assistiti da specifica sanzione e gravando sul contribuente la prova dell'eventuale difetto di potere. Ha inoltre affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per gli atti anteriori alla specifica previsione normativa. Gli eventuali vizi della notifica sono stati considerati sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo dell'atto. Il motivo sull'aggio e quello sulle spese sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché estraneo al giudizio sulla cartella e perché non adeguatamente documentato o prospettato come questione nuova. Il diniego di definizione della lite è stato dichiarato inammissibile perché impugnato direttamente per saltum in Cassazione, senza la preventiva impugnazione nelle forme e nei termini previsti davanti al giudice tributario. La società è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori, e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 15, 62 e 69

    L'iscrizione a ruolo delle spese processuali presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo; nel caso concreto la sentenza che aveva liquidato le spese era già passata in giudicato prima della formazione del ruolo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 12 e 26

    La mancata sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente la nullità, poiché la legge non prevede una specifica sanzione. Per la notifica della cartella opera il rinvio alle regole applicabili alla notificazione degli atti tributari.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    L'indicazione del responsabile del procedimento non comportava, per gli atti anteriori alla specifica modifica legislativa, la nullità automatica della cartella.

  • Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    La sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata introdotta specificamente per le cartelle di pagamento dalla normativa successiva.

  • Articolo 156 del codice di procedura civile

    L'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla proposizione tempestiva del ricorso, quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo e il destinatario abbia potuto difendersi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5; Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60

    Il rinvio alle norme sulle notificazioni consente di applicare anche agli atti tributari il regime processuale delle nullità e delle relative sanatorie.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17

    Il diniego di definizione della lite deve essere impugnato davanti al giudice tributario competente nei modi e nei termini previsti; non è possibile contestarlo direttamente per la prima volta in Cassazione.

  • Articolo 91 del codice di procedura civile

    La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per Cassazione, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Prima di contestare una riscossione fondata su una sentenza, occorre verificare se il titolo giudiziale fosse già definitivo ed esecutivo al momento dell'iscrizione a ruolo.
  • La mancanza della firma del capo dell'ufficio, del dirigente o del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell'atto: è necessario verificare la specifica sanzione prevista dalla legge e, ove rilevante, dimostrare concretamente il difetto di potere o di provenienza.
  • Un vizio formale della notifica può essere sanato dalla proposizione tempestiva del ricorso, perché tale comportamento dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo e ha consentito al destinatario di difendersi.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; il ricorrente deve dimostrare che la censura era già stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e indicare precisamente dove.
  • Gli atti di definizione della lite devono essere impugnati autonomamente davanti al giudice tributario nei termini di legge; il ricorso diretto in Cassazione rende la contestazione inammissibile.
  • Per contestare spese processuali, aggio o altri importi occorre documentare il titolo e proporre una censura specifica, verificabile e pertinente all'oggetto del giudizio.

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