Circolare numero 106 del 22-05-2015
1. Premessa e quadro normativo 2. Campo di applicazione della legge n. 402 del 19753. Modalità di trattazione delle domande4. Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la disciplina della legge n. 402/1975 sul trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati non è incisa né dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale né dalla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta prima dall’ASpI e poi dalla NASpI. Vengono richiamati i requisiti di accesso, i termini di rimpatrio e di dichiarazione di immediata disponibilità, le modalità di decorrenza e calcolo della prestazione, nonché le regole operative per la gestione delle domande provenienti da Stati non convenzionati e da Paesi UE/SEE/Svizzera. La circolare disciplina inoltre, per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee, le condizioni per l’indennità di disoccupazione a carico del regime comunitario e il coordinamento con eventuali prestazioni nazionali.
Trattamento di disoccupazione per lavoratori italiani rimpatriati e per ex agenti UE
Trattamento di disoccupazione per lavoratori italiani rimpatriati e coordinamento con le prestazioni comunitarie
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani rimpatriati. Il documento precisa che l’entrata in vigore dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale e le successive riforme degli ammortizzatori sociali non hanno modificato i requisiti, la misura e la durata della prestazione disciplinata dalla legge n. 402/1975.
Quadro normativo di riferimento
Vengono richiamati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, applicabili dal 1° maggio 2010 agli Stati membri dell’Unione europea, poi estesi alla Svizzera dal 1° aprile 2012, agli Stati SEE dal 1° giugno 2012 e alla Croazia dal 1° luglio 2013. La circolare ricorda inoltre la legge n. 92/2012, che ha istituito l’ASpI dal 1° gennaio 2013, e il d.lgs. n. 22/2015, che dal 1° maggio 2015 ha introdotto la NASpI in sostituzione di ASpI e mini-ASpI per gli eventi di cessazione dal lavoro successivi a tale data. Nonostante ciò, la disciplina dei lavoratori italiani rimpatriati resta invariata.
Ambito soggettivo di applicazione della legge n. 402/1975
Rientrano nella tutela i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, sia in Stati non convenzionati sia in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi bilaterali, e che siano rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo di un contratto stagionale da parte del datore di lavoro estero, italiano o straniero, operante o residente all’estero. La disciplina si applica ai rimpatri successivi al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione occorre:
- presentare apposita domanda;
- rientrare in Italia entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione e la data di presentazione non incide sulla decorrenza della prestazione.
Requisiti ulteriori, durata e decorrenza
Per la prima domanda non rileva la durata del lavoro svolto all’estero. Per le domande successive alla prima, il richiedente deve aver svolto almeno 12 mesi di lavoro subordinato, di cui almeno 7 all’estero.
La prestazione decorre:
- dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità è resa entro i 7 giorni successivi al rientro;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità, se resa dall’8° al 30° giorno successivo al rimpatrio.
L’importo è determinato in base alle retribuzioni convenzionali fissate per l’anno di riferimento della prestazione, secondo i decreti ministeriali annuali richiamati dalla normativa.
Domande relative a rientri da Stati non convenzionati
Per i cittadini italiani che rientrano da uno Stato estero non convenzionato, in presenza di tutti i requisiti, la prestazione spetta per una durata massima di 180 giorni. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro estero oppure dalla competente autorità consolare italiana.
Domande relative a rientri da Paesi UE, SEE e Svizzera
Per i rientri da Stati soggetti alla normativa comunitaria, la circolare richiama l’art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui il beneficiario di una prestazione di disoccupazione estera che rientra in Italia alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alla prestazione estera, di regola, per un massimo di tre mesi, prorogabili in alcuni casi fino a sei mesi.
La circolare evidenzia che, secondo la nuova regolamentazione comunitaria, le prestazioni di disoccupazione estere sono corrisposte direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice. Ne deriva che, prima di riconoscere la prestazione per rimpatriati, è necessario accertare se nel Paese di provenienza sia maturato un diritto a prestazione di disoccupazione.
A tal fine, l’INPS deve acquisire e valutare le informazioni contenute nel formulario U1, in particolare le sezioni 5 e 6. La sezione 6 deve essere sempre compilata; se vi è indicazione del diritto ex art. 64, devono essere considerate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. In presenza di prestazioni già erogate all’estero, le giornate indennizzate devono essere sottratte da quelle spettanti in Italia.
Se il richiedente non possiede i documenti U1 e U2, le Strutture INPS devono richiedere tempestivamente le informazioni direttamente all’istituzione estera mediante i formulari PAPER SED U001, per i periodi di assicurazione, e PAPER SED U007, per la certificazione del diritto all’esportabilità della prestazione estera.
Prima della liquidazione occorre inoltre verificare se il lavoratore rientri tra le categorie tutelate dall’art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale ipotesi non si applica la prestazione per rimpatriati, ma quella prevista dal medesimo articolo, con attivazione della procedura di rimborso. Per tutto quanto non modificato, restano ferme le istruzioni già impartite.
Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
La circolare richiama infine la disciplina dell’art. 28bis del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee. L’ex agente temporaneo privo di impiego, per beneficiare dell’indennità mensile di disoccupazione comunitaria, deve:
- non essere titolare di pensione di anzianità o invalidità a carico delle Comunità europee;
- non essere cessato dal servizio per dimissioni o per risoluzione disciplinare del contratto;
- aver prestato servizio per almeno 6 mesi;
- risiedere in uno Stato membro delle Comunità.
Se l’ex agente può avere diritto a una prestazione di disoccupazione nazionale dello Stato di residenza, deve dichiararlo all’istituzione comunitaria competente; l’importo nazionale viene dedotto da quello dovuto dal regime comunitario.
Per ottenere la prestazione, l’ex agente deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento dello Stato di residenza e adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato. Deve inoltre trasmettere mensilmente all’istituzione di appartenenza l’attestato CE-AATC, compilato dall’istituzione competente dello Stato di residenza e attestante il rispetto degli obblighi previsti.
Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture INPS devono compilare la sola parte B dell’attestato, relativa alle informazioni sul diritto alla prestazione di disoccupazione. La circolare precisa infine che, per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee cittadini italiani e residenti in Italia, può essere riconosciuta unicamente la prestazione di disoccupazione per rimpatriati prevista dalla legge n. 402/1975, se ricorrono i requisiti indicati per tale disciplina.
Punti principali
Quadro normativo e conferma della disciplina della legge n. 402/1975
La circolare richiama l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, con applicazione progressiva a UE, Svizzera, Stati SEE e Croazia. Ricorda inoltre la riforma del mercato del lavoro della legge n. 92/2012, che ha introdotto l’ASpI e la mini-ASpI, poi sostituite dalla NASpI dal 1° maggio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 22/2015. Nonostante tali interventi, per la prestazione prevista dalla legge n. 402/1975 destinata ai lavoratori italiani rimpatriati restano invariati requisiti, misura e durata.
Ambito di applicazione della legge n. 402 del 1975
Rientrano nella disciplina i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, sia in Stati non convenzionati sia in Stati comunitari o convenzionati, e che siano rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo di un contratto stagionale da parte del datore di lavoro estero, italiano o straniero, operante o residente all’estero. La tutela si applica ai rimpatri successivi al 1° novembre 1974. Per accedere alla prestazione occorre presentare domanda, essere rimpatriati entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rimpatrio. La domanda non è soggetta a termini di presentazione e la data di presentazione non incide sulla decorrenza.
Requisiti, durata e decorrenza della prestazione
Per la prima domanda non è rilevante la durata del lavoro svolto all’estero; per le domande successive alla prima, il richiedente deve dimostrare almeno 12 mesi di lavoro subordinato complessivi, di cui almeno 7 all’estero. La prestazione decorre dal giorno del rimpatrio se la dichiarazione di disponibilità è resa entro 7 giorni dal rimpatrio; decorre invece dalla data della dichiarazione se questa è presentata dall’8° al 30° giorno successivo al rimpatrio. L’importo è calcolato sulle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione, secondo i decreti ministeriali annuali richiamati dalla normativa.
Trattazione delle domande da Stati esteri non convenzionati
Per il cittadino italiano che rientri da uno Stato estero non convenzionato, in presenza di tutti i requisiti, la prestazione spetta fino a un massimo di 180 giorni. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro estero oppure dalla competente autorità consolare italiana.
Trattazione delle domande da Paesi UE, SEE e Svizzera
Per i rientri da Stati soggetti alla normativa comunitaria si applica il coordinamento previsto dall’art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004: chi percepisce una disoccupazione estera e rientra in Italia alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alla prestazione estera di norma per tre mesi, prorogabili in alcuni casi fino a sei mesi. Le prestazioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice. Prima di riconoscere la prestazione per rimpatriati, l’INPS deve verificare se nel Paese di provenienza sia maturato un diritto a prestazione di disoccupazione; in tal caso occorre acquisire e valutare le informazioni contenute nel formulario U1, in particolare le sezioni 5 e 6, e, se risultano diritti ai sensi dell’art. 64, anche la sezione 2 del documento portatile U2. Le giornate già indennizzate all’estero devono essere detratte da quelle spettanti in Italia. Se il richiedente non dispone dei documenti U1 e U2, le Strutture devono chiedere direttamente le informazioni all’istituzione estera mediante i formulari PAPER SED U001 e PAPER SED U007. Prima della liquidazione va inoltre verificato se il lavoratore rientri nelle categorie tutelate dall’art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004; in caso affermativo va liquidata la prestazione prevista da tale articolo e avviata la procedura di rimborso.
Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee, l’art. 28bis del Regime applicabile agli altri agenti prevede un’indennità mensile di disoccupazione se ricorrono specifiche condizioni: assenza di pensione di anzianità o invalidità a carico delle Comunità europee, cessazione del servizio non dovuta a dimissioni o a risoluzione disciplinare, almeno 6 mesi di servizio e residenza in uno Stato membro. Se l’ex agente può avere diritto a una prestazione nazionale di disoccupazione, deve dichiararlo all’istituzione comunitaria; l’importo nazionale viene detratto da quello dovuto dal regime comunitario. L’ex agente deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento dello Stato di residenza, rispettarne gli obblighi e trasmettere ogni mese all’istituzione di appartenenza l’attestato CE-AATC compilato dall’istituzione competente dello Stato di residenza. Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture INPS compilano la sola parte B dell’attestato. Agli ex agenti cittadini italiani residenti in Italia può essere riconosciuta, se ne ricorrono i requisiti, soltanto la prestazione di disoccupazione per rimpatriati prevista dalla legge n. 402/1975.
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