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Circolare

Circolare numero 102 del 21-05-2015

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la nuova misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, determinata dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. A seguito del provvedimento del 30 aprile 2015, il tasso annuo è ridotto dal 5,14% al 4,88% con decorrenza 15 maggio 2015. La modifica incide anche sul comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, che rinvia agli interessi di mora per la decorrenza degli interessi sul debito contributivo dopo il raggiungimento del massimale delle sanzioni civili.

Riduzione degli interessi di mora dal 5,14% al 4,88% dal 15 maggio 2015

Riduzione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo

La circolare dà conto dell’aggiornamento annuale del tasso degli interessi di mora previsto dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. In base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015, la misura è stata ridotta dal 5,14% al 4,88% in ragione annua, con effetto dal 15 maggio 2015.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, e che il relativo tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi. La determinazione del 2015 è stata assunta dall’Agenzia delle Entrate, previa interlocuzione con la Banca d’Italia, mediante provvedimento Protocollo n. 59743/2015.

Misura precedente e nuova misura

Il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014 aveva fissato il tasso al 5,14% annuo, con decorrenza 1° maggio 2014. Con il nuovo provvedimento, la misura è stata aggiornata al 4,88% annuo a decorrere dal 15 maggio 2015.

Effetti sul comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000

La variazione non riguarda solo gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali, ma incide anche sulla disciplina richiamata dal comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione prevede che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturino interessi nella stessa misura degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza, anche per tale fattispecie la nuova misura è fissata al 4,88% annuo dal 15 maggio 2015.

Nota interpretativa sul criterio di calcolo

Il testo specifica che la misura è stata stimata dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. Questo dato conferma il criterio tecnico utilizzato per la determinazione annuale del tasso.

Punti principali

Nuova misura degli interessi di mora

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% annuo al 4,88% annuo.

Decorrenza della variazione

La nuova misura si applica ai ritardi con decorrenza dal 15 maggio 2015.

Base normativa e criterio di determinazione

Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alla media dei tassi bancari attivi, previa interlocuzione con la Banca d’Italia.

Incidenza sull’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000

La stessa misura del 4,88% si applica agli interessi dovuti sul debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previsto dal comma 8 dell’art. 116, in assenza di integrale pagamento del dovuto.

Riferimento al precedente provvedimento

Il provvedimento del 10 aprile 2014 aveva fissato il tasso al 5,14% annuo con effetto dal 1° maggio 2014; il nuovo provvedimento del 30 aprile 2015 lo aggiorna al ribasso.

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