Circolare numero 102 del 21-05-2015
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la nuova misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, determinata dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. A seguito del provvedimento del 30 aprile 2015, il tasso annuo è ridotto dal 5,14% al 4,88% con decorrenza 15 maggio 2015. La modifica incide anche sul comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, che rinvia agli interessi di mora per la decorrenza degli interessi sul debito contributivo dopo il raggiungimento del massimale delle sanzioni civili.
Riduzione degli interessi di mora dal 5,14% al 4,88% dal 15 maggio 2015
Riduzione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
La circolare dà conto dell’aggiornamento annuale del tasso degli interessi di mora previsto dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. In base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015, la misura è stata ridotta dal 5,14% al 4,88% in ragione annua, con effetto dal 15 maggio 2015.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, e che il relativo tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi. La determinazione del 2015 è stata assunta dall’Agenzia delle Entrate, previa interlocuzione con la Banca d’Italia, mediante provvedimento Protocollo n. 59743/2015.
Misura precedente e nuova misura
Il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014 aveva fissato il tasso al 5,14% annuo, con decorrenza 1° maggio 2014. Con il nuovo provvedimento, la misura è stata aggiornata al 4,88% annuo a decorrere dal 15 maggio 2015.
Effetti sul comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000
La variazione non riguarda solo gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali, ma incide anche sulla disciplina richiamata dal comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione prevede che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturino interessi nella stessa misura degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza, anche per tale fattispecie la nuova misura è fissata al 4,88% annuo dal 15 maggio 2015.
Nota interpretativa sul criterio di calcolo
Il testo specifica che la misura è stata stimata dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. Questo dato conferma il criterio tecnico utilizzato per la determinazione annuale del tasso.
Punti principali
Nuova misura degli interessi di mora
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% annuo al 4,88% annuo.
Decorrenza della variazione
La nuova misura si applica ai ritardi con decorrenza dal 15 maggio 2015.
Base normativa e criterio di determinazione
Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alla media dei tassi bancari attivi, previa interlocuzione con la Banca d’Italia.
Incidenza sull’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
La stessa misura del 4,88% si applica agli interessi dovuti sul debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previsto dal comma 8 dell’art. 116, in assenza di integrale pagamento del dovuto.
Riferimento al precedente provvedimento
Il provvedimento del 10 aprile 2014 aveva fissato il tasso al 5,14% annuo con effetto dal 1° maggio 2014; il nuovo provvedimento del 30 aprile 2015 lo aggiorna al ribasso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 mag 2015Circolare numero 100 del 21-05-2015
- Circolare · 21 mag 2015Circolare numero 101 del 21-05-2015
- Circolare · 21 mag 2015Circolare numero 103 del 21-05-2015
- Circolare · 21 mag 2015Circolare numero 104 del 21-05-2015
- Circolare · 22 mag 2015Circolare numero 106 del 22-05-2015
- Circolare · 22 mag 2015Circolare numero 105 del 22-05-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →