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Circolare

Circolare numero 104 del 21-05-2015

A. PREMESSA 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo B. INTERVENTI 1. Prestazioni 2. Assegno straordinario di sostegno al reddito 2.1 Requisiti del datore di lavoro 2.2 Requisiti del lavoratore 2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale 2.4 Presentazione della domanda 2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo 2.6 Procedure di liquidazione 2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 2.8 Erogazione in unica soluzione 2.9 Regime tributario 2.10 Contributi sindacali 2.11 Contribuzione correlata 2.12 Cumulabilità 3. Ricorsi amministrativi C. FINANZIAMENTO 1. Modalità di finanziamento delle prestazioni 2. Codifica aziende 3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4. Contributo addizionale 5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie 5.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 5.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata D. ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito presso l’INPS in attuazione della legge n. 92/2012 e recepito dal D.I. n. 82761/2014. Vengono descritti finalità, ambito di applicazione, prestazioni ordinarie, straordinarie ed emergenziali, requisiti di aziende e lavoratori, modalità di domanda e liquidazione, regole di cumulabilità, regime tributario e contribuzione correlata. La circolare disciplina inoltre le modalità di finanziamento, gli adempimenti Uniemens e le istruzioni contabili, con indicazione dei codici e dei conti da utilizzare e con una specifica disciplina transitoria per i contributi arretrati gennaio 2014-maggio 2015.

Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo: nuova disciplina, prestazioni e finanziamento

Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo

La circolare disciplina la nuova configurazione del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito presso l’INPS in attuazione dell’art. 3 della legge n. 92/2012 e ridefinito dal D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014. Il provvedimento recepisce gli accordi sindacali nazionali del 30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013, abrogando la precedente disciplina del D.I. n. 157/2000.

Quadro normativo e finalità del Fondo

Il Fondo nasce per assicurare tutele al reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione e, per il comparto del credito cooperativo, opera in connessione con processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività lavorativa. Le finalità sono quelle di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, sostenere il reddito e l’occupazione e, nei casi previsti, accompagnare all’esodo i lavoratori prossimi alla pensione.

Ambito di applicazione

Sono interessati i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. Il Fondo continua la gestione già operativa presso l’INPS, adeguandosi alle regole introdotte dalla legge n. 92/2012.

Natura giuridica, gestione e vincoli finanziari

Il Fondo non ha personalità giuridica ed è gestito dall’INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale. È soggetto all’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie. Gli interventi sono concessi solo previo accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo deve inoltre predisporre un bilancio tecnico di previsione a otto anni, aggiornato al momento del bilancio preventivo annuale.

Il Comitato amministratore è l’organo di gestione: delibera gli interventi, prende atto degli accordi aziendali per gli assegni straordinari e, sulla base del bilancio di previsione, può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alle aliquote contributive secondo le procedure previste dalla legge.

Prestazioni del Fondo

Il Fondo interviene in tre ambiti principali:

  • Prestazioni ordinarie: finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; sostegno ai lavoratori con riduzione o sospensione dell’attività lavorativa; interventi per contratti di solidarietà espansivi.
  • Prestazioni straordinarie: erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata dovuta dal datore di lavoro.
  • Prestazioni emergenziali: trattamenti di sostegno al reddito per lavoratori licenziati senza requisiti per l’assegno straordinario, fino a un massimo di 24 mesi, e programmi di supporto alla ricollocazione professionale fino a 12 mesi su richiesta del lavoratore.

Per le prestazioni ordinarie ed emergenziali la circolare rinvia a successive istruzioni amministrative e operative di dettaglio.

Assegno straordinario di sostegno al reddito

L’assegno straordinario è destinato al personale dipendente, compresi i dirigenti, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che maturi i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il valore dell’assegno corrisponde, in linea generale, alla pensione teorica che sarebbe spettata alla data di cessazione, comprensiva della quota derivante dalla contribuzione mancante necessaria al perfezionamento del diritto.

Per il periodo intercorrente tra la cessazione e il maturare dei requisiti pensionistici, l’azienda esodante è tenuta a versare la contribuzione correlata.

Requisiti del datore di lavoro e procedura aziendale

L’accesso alla prestazione straordinaria presuppone il completamento delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi del 30 ottobre e 13 novembre 2013. Le procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

L’azienda esodante deve presentare alla Sede INPS competente, individuata in base alla matricola aziendale, l’accordo sindacale con le modalità di esodo e con l’indicazione della Sede INPS presso cui verrà versata la provvista mensile. Deve inoltre trasmettere il modulo di accreditamento e variazioni.

Requisiti del lavoratore

La normativa non indica requisiti autonomi ulteriori, ma condiziona il diritto alla maturazione dei requisiti minimi contributivi e anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione dell’assegno. La circolare richiama la disciplina pensionistica vigente dal 1° gennaio 2012, gli incrementi per aspettativa di vita e la legge di stabilità 2015.

Sono utili, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi:

  • i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi UE, Svizzera, SEE e in Paesi convenzionati con l’Italia;
  • i contributi versati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con accertamento secondo le regole della gestione di ultima iscrizione.

Se il lavoratore è iscritto alla Gestione pubblica, si applicano le indicazioni della circolare n. 37/2012. I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni sono computati una sola volta. Non è accoglibile la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti è effettuato dall’azienda sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore; le Sedi INPS possono rilasciare gli estratti contributivi su richiesta dell’interessato o su sua delega al datore di lavoro.

Presentazione della domanda e istruttoria INPS

La domanda di assegno straordinario in forma rateale deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e deve contenere i dati identificativi dell’impresa, nonché i dati anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda è presentata dall’azienda alla Sede INPS competente in base alla residenza del lavoratore o alla Sede polo, se prevista.

La Sede INPS verifica la documentazione, controlla che l’azienda sia munita del codice di autorizzazione 3F e trasmette l’accordo aziendale, con il modulo di accreditamento e variazioni, alla Direzione centrale pensioni. Quest’ultima attribuisce il codice identificativo da utilizzare sia per la domanda individuale sia per il versamento della provvista.

Modalità di calcolo dell’assegno

Il calcolo avviene con le stesse modalità utilizzate per la pensione teoricamente spettante al momento della cessazione del rapporto, tenendo conto della contribuzione correlata che l’azienda si impegna a versare. La circolare distingue due ipotesi:

  • per chi maturerebbe prima la pensione anticipata, l’assegno corrisponde alla pensione netta teorica spettante alla cessazione, inclusa la contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, più le ritenute di legge sull’assegno;
  • per chi maturerebbe prima la pensione di vecchiaia, il criterio è analogo ma riferito al requisito di vecchiaia.

L’importo netto è determinato applicando al lordo il regime fiscale vigente al momento dell’accesso al Fondo, senza deduzioni dal reddito imponibile né detrazioni d’imposta. Le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 sono calcolate con il sistema contributivo; dal 1° gennaio 2014 la contribuzione correlata è imputata alla quota D.

Per i sistemi di calcolo misto o contributivo, il coefficiente di trasformazione segue le regole già in uso per la categoria. L’assegno straordinario non è una pensione: non subisce contributo ONPI, non è rivalutato, non dà diritto ai trattamenti di famiglia né alle prestazioni collegate al reddito, e non spettano interessi legali o rivalutazione monetaria.

Sono ammesse trattenute solo per contributo sindacale, pignoramenti, provvedimenti del giudice e recupero di somme eccedenti. Non sono invece consentite trattenute per oneri quali riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere definiti prima dell’accesso alla prestazione.

Erogazione, durata e scadenza

L’assegno è liquidato dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, ed è erogato per 13 mensilità con rate mensili anticipate esigibili il primo giorno bancabile di ciascun mese. La liquidazione della futura pensione avverrà comunque secondo la normativa vigente alla relativa decorrenza.

Dopo la liquidazione, l’interessato riceve una comunicazione con le informazioni di pagamento e la data di scadenza dell’assegno, oltre al certificato necessario per la riscossione. Il lavoratore deve presentare tempestivamente la domanda di pensione, poiché non opera alcuna trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

Gli assegni sono classificati con categoria numerica 028 e categoria alfabetica VOCOOP.

Erogazione in unica soluzione

Su richiesta del lavoratore l’assegno può essere erogato in un’unica soluzione. In questo caso l’importo corrisponde al 60% di quanto sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE vigente alla data di decorrenza. In tale ipotesi non è dovuta la contribuzione correlata.

Anche per l’erogazione una tantum restano necessari i requisiti per l’accesso alla prestazione e il perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

Regime tributario e contributi sindacali

Gli assegni straordinari, sia rateali sia una tantum, sono soggetti a tassazione separata con aliquota TFR ai sensi dell’art. 19 TUIR. Previa convenzione tra INPS e organizzazioni sindacali, i beneficiari possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione stipulante il contratto collettivo che ha istituito il Fondo.

Contribuzione correlata

Per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario, la contribuzione correlata viene versata dall’azienda al Fondo per il successivo riversamento alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Essa è determinata ai sensi dell’art. 40 della legge n. 183/2010, assumendo come base la normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, calcolata sugli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2015 a € 100.324,00. L’aliquota da applicare è quella di finanziamento del FPLD vigente: per il 2015 è pari al 33%, maggiorata dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Se l’assegno è erogato in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta.

Cumulabilità con redditi da lavoro

L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti nel periodo di fruizione. Se il beneficiario svolge attività lavorativa, l’assegno e la relativa contribuzione cessano per il periodo interessato.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro:

  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo, tramite la Sede INPS che gestisce l’assegno.

La comunicazione deve indicare il nuovo datore di lavoro e il periodo di attività. In caso di omissione, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, restituisce quanto indebitamente percepito con interessi e rivalutazione, e la contribuzione correlata viene cancellata. La decisione compete al Comitato amministratore del Fondo.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi contro le decisioni in materia di prestazione straordinaria devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, che decide in unica istanza. Il Direttore generale può sospendere l’esecuzione delle decisioni per profili di illegittimità.

Finanziamento del Fondo

Le prestazioni del Fondo sono finanziate da:

  • contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile di tutti i dipendenti a tempo indeterminato, dirigenti compresi;
  • contributo addizionale dell’1,50% a carico del datore di lavoro in caso di utilizzo di prestazioni per riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro;
  • contributo straordinario a carico del datore di lavoro per i lavoratori in esodo, pari al fabbisogno degli assegni straordinari e della contribuzione correlata;
  • contributo per le prestazioni della sezione emergenziale, pari alla metà delle prestazioni deliberate dal Fondo, comprensive della contribuzione correlata.

Ai contributi si applicano le regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo le disposizioni sugli sgravi contributivi.

Codifica delle aziende e flusso Uniemens

Le aziende rientranti nel Fondo sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 3F. Tale codice già permane per le imprese precedentemente iscritte al vecchio Fondo ex D.I. n. 157/2000. Le nuove imprese interessate devono trasmettere alla Sede competente una dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato e sui contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende.

Dal mese di giugno 2015 il contributo ordinario non è più esposto con codice separato nel flusso Uniemens, ma è ricompreso nell’aliquota complessiva applicata alla retribuzione imponibile. Per i contributi dovuti da gennaio 2014 a maggio 2015 è previsto il codice causale M134, con possibilità di versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare e facoltà di rateazione secondo le regole generali.

Per la contribuzione correlata all’assegno straordinario è previsto il codice CC nel flusso Uniemens e, nel DM2013 virtuale, il codice M135. Il contributo è calcolato al 33% della base imponibile indicata. La contribuzione correlata deve essere esposta anche nel CUD e nel modello 770, quadro SA, secondo le istruzioni di modello.

Provvista mensile per gli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro esodante per determinare la provvista mensile dovuta. Dal giorno 10 di ogni mese la procedura individua gli assegni in essere per il mese successivo e rende disponibili i dati sia agli uffici INPS sia ai datori di lavoro tramite il servizio online "Enti pagatori: prestazioni di esodo".

La provvista deve essere accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello di erogazione; la Sede deve confermare il versamento in procedura entro il giorno 16.

Istruzioni contabili

La gestione contabile assume la denominazione FC – Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. All’interno della contabilità separata FCR sono istituiti nuovi conti per il contributo ordinario, la contribuzione correlata, la copertura degli assegni straordinari, gli assegni non riscossi, i recuperi di indebito e le partite creditorie a fine esercizio.

In particolare, sono richiamati i conti FCR21110, FCR21170, FCR21112, FCR21172 e FCR21115 per i vari contributi; FCR30115 e FCR10115 per onere e pagamento degli assegni; FCR24030, FCR10031, GPA10031 e FCR00030 per riaccrediti, crediti e somme non riscosse; FCR24053 per le trattenute sugli assegni in caso di cumulabilità. Le istruzioni per il contributo addizionale e per l’assegno straordinario erogato in unica soluzione saranno fornite separatamente.

Punti principali

Nuovo assetto normativo del Fondo

Il Fondo del credito cooperativo viene adeguato alla disciplina dell’art. 3 della legge n. 92/2012. Gli accordi sindacali del 30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013 hanno istituito il Fondo presso l’INPS e il contenuto è stato recepito dal D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, che ha abrogato il precedente D.I. n. 157/2000.

Finalità e campo di applicazione

Il Fondo opera nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività e persegue il sostegno del reddito e dell’occupazione, il mutamento e rinnovamento delle professionalità e, in alcuni casi, l’accompagnamento all’esodo. Riguarda i dipendenti delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.

Struttura e vincoli di gestione

Il Fondo non ha personalità giuridica, è una gestione INPS autonoma finanziariamente e patrimonialmente, deve operare in pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie. Il Comitato amministratore gestisce il Fondo, delibera gli interventi e può proporre modifiche a prestazioni e contribuzione sulla base del bilancio tecnico di previsione.

Prestazioni ordinarie, straordinarie ed emergenziali

Sono previste prestazioni ordinarie per finanziamento di programmi formativi, trattamenti per riduzione o sospensione dell’attività e interventi per contratti di solidarietà espansivi. In via straordinaria è previsto l’assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori in esodo. In via emergenziale sono previsti trattamenti fino a 24 mesi per lavoratori licenziati senza requisiti per la prestazione straordinaria e, su richiesta, programmi di supporto alla ricollocazione per massimo 12 mesi.

Assegno straordinario: requisiti e importo

L’assegno straordinario spetta al personale dipendente, dirigenti compresi, che maturi i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto. L’importo corrisponde alla pensione teorica spettante alla data di cessazione, comprensiva della contribuzione mancante necessaria al diritto, e l’azienda versa la contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Domanda, liquidazione e forme di erogazione

L’accesso richiede accordo aziendale concluso con le procedure sindacali previste. La domanda, sottoscritta da lavoratore e azienda, va presentata alla Sede INPS competente o alla Sede polo. L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, dura 13 mensilità ed è pagato in rate mensili anticipate; il lavoratore deve presentare autonomamente la domanda di pensione. È ammessa anche l’erogazione in unica soluzione, pari al 60% del valore rateale attualizzato.

Cumulabilità e obblighi del beneficiario

L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti durante il periodo di fruizione. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente qualsiasi nuova attività lavorativa sia all’azienda esodante sia alla Sede INPS; in caso di omissione decade dal beneficio e deve restituire le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione.

Finanziamento e adempimenti contributivi

Il Fondo è finanziato da contributo ordinario dello 0,36% (2/3 datore di lavoro, 1/3 lavoratori), contributo addizionale dell’1,50% per le sospensioni/riduzioni, contributo straordinario per gli esodi e contributo per le prestazioni emergenziali. Sono fornite istruzioni su codifica aziende, flusso Uniemens, versamenti arretrati gennaio 2014-maggio 2015, provvista mensile per gli assegni straordinari e codici contributivi specifici.

Istruzioni contabili

La gestione contabile del Fondo viene rinominata FC e vengono istituiti nuovi conti per contributo ordinario, contributo straordinario, contribuzione correlata, assegni straordinari, partite non riscosse e recuperi. La circolare fornisce inoltre le regole di imputazione per le diverse tipologie di versamento e per le partite da definire o indebitamente erogate.

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