Circolare numero 103 del 21-05-2015
1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; 2. Riduzione degli oneri sociali; 3. Riduzione del costo del lavoro; 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2015; 5. Salari medi provinciali; 6. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2015; 7. Modalità di pagamento; 8. Tabella aliquote contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2015, le aliquote contributive dovute dai piccoli coloni e compartecipanti familiari, distinguendo la quota a carico del concedente e del concessionario. Conferma inoltre l’applicazione delle riduzioni degli oneri sociali e dell’esonero sul costo del lavoro, indica le misure dei contributi INAIL e richiama il criterio del salario medio provinciale per il calcolo dei contributi. Sono infine riepilogate le agevolazioni per zona tariffaria e le modalità di pagamento in quattro rate tramite modello F24, con specifiche scadenze.
Aliquote contributive e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2015
Aliquote contributive e pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari - anno 2015
La circolare riepiloga le aliquote contributive applicabili per l’anno 2015 ai rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, insieme alle agevolazioni contributive, ai contributi INAIL e alle modalità di versamento. Il documento fornisce inoltre una tabella complessiva delle aliquote vigenti e le scadenze di pagamento in quattro rate.
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2015 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti.
Le aliquote per l’anno 2015 risultano quindi così determinate:
- concedente: 19,35%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 28,19%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano pari a:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- si applica prioritariamente all’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con quello previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in caso di incapienza, si applica sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- esclude l’aliquota per il trattamento di fine rapporto e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, che viene indicata pari al 2,75% con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sono fissati dal D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Salari medi provinciali come base di calcolo
Il comma 785 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fornito interpretazione autentica dell’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e l’art. 7 della legge 233/1990.
Ne consegue che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie per il 2015
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Per il 2015 le agevolazioni per zona tariffaria sono così quantificate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
La riscossione avviene mediante invio agli interessati della comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Dal sito dell’INPS, il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, può stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze di pagamento sono:
- 16 luglio 2015;
- 16 settembre 2015;
- 16 novembre 2015;
- 18 gennaio 2016.
Tabella riepilogativa delle aliquote contributive PC/CF 2015
La tabella delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 riporta:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: 28,19% totale, di cui 19,35% concedente e 8,84% concessionario;
- quota base: 0,11% a carico del concedente;
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%;
- disoccupazione: 2,75%;
- esonero art. 120 L. 388/2000: -0,34%;
- esonero art. 1 legge 266/2005: -1,00%;
- prestazioni economiche di malattia: 0,683%;
- tutela lavoratrici madri: 0,03%;
- esonero art. 120 L. 388/2000: -0,03%;
- assegni familiari: 0,43%;
- esonero art. 120 L. 388/2000: -0,43%.
Il totale complessivo è pari a 43,6365%, di cui 34,7965% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2015 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997 per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote risultano pari a 19,35% per il concedente, 8,84% per il concessionario e 28,19% complessive, esclusa la quota base pari a 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge n. 388/2000, come richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono pari a 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero si applica prioritariamente sugli assegni per il nucleo familiare ed è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000; in mancanza di capienza, opera sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero incide sull’aliquota della disoccupazione.
Contributi INAIL
Dal 1 gennaio 2015 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati in 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e in 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro, in base al D.Lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta quindi il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie 2015
In base alla legge di stabilità 2011 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo. Per il 2015 le misure sono: territori non svantaggiati nessuna agevolazione e dovuto al 100%, territori montani agevolazione del 75% e dovuto al 25%, territori svantaggiati agevolazione del 68% e dovuto al 32%.
Modalità e termini di pagamento
La riscossione avviene tramite comunicazione dell’importo da versare in quattro rate mediante modello F24, pagabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente in possesso di PIN può stampare la delega dal sito INPS accedendo ai servizi online e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze sono fissate al 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre 2015, e al 18 gennaio 2016.
Tabella riepilogativa delle aliquote PC/CF 2015
La tabella riepilogativa indica: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 28,19% (19,35% concedente e 8,84% concessionario); quota base 0,11% a carico del concedente; assistenza infortuni sul lavoro 10,125%; addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%; disoccupazione 2,75% con esonero art. 120 L. 388/2000 di -0,34% ed esonero art. 1 L. 266/2005 di -1,00%; prestazioni economiche di malattia 0,683%; tutela lavoratrici madri 0,03% con esonero art. 120 L. 388/2000 di -0,03%; assegni familiari 0,43% con esonero art. 120 L. 388/2000 di -0,43%. Il totale complessivo è 43,6365% con quota concedente 34,7965% e quota concessionario 8,84%.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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