Circolare numero 105 del 22-05-2015
Premessa. 1.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro. 2.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana. 3.Precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1). 4.Ulteriori precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 5.Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012 6. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità operative per la gestione delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri disciplinati dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004, sia quando l’INPS eroga la prestazione e chiede il rimborso allo Stato estero, sia quando riceve richieste di rimborso da istituzioni estere. Vengono precisati i soggetti interessati, i controlli sul documento portatile A1, l’utilizzo dei moduli U1/U2 e dei PAPER SED, i criteri per l’accertamento del diritto, il calcolo della prestazione, la durata del rimborso di tre o cinque mesi e i casi in cui il rimborso deve essere riconosciuto o respinto. La circolare richiama inoltre la Decisione U4 della Commissione amministrativa sulle procedure di rimborso, precisa che l’articolo 65bis introdotto dal regolamento UE n. 465/2012 non si applica alla legislazione italiana e aggiorna il piano dei conti per la rilevazione contabile delle prestazioni e dei rimborsi.
prestazioni di disoccupazione in regime comunitario ex articoli 65 e 65bis dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009
Prestazioni di disoccupazione in regime comunitario: articoli 65 e 65bis del regolamento CE n. 883/2004
La circolare chiarisce la gestione amministrativa, procedurale e contabile delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri disciplinati dalla normativa comunitaria. In particolare, si concentra sulle ipotesi in cui la prestazione è dovuta nello Stato di residenza del lavoratore e deve essere rimborsata dallo Stato di ultima assicurazione, nonché sulle verifiche connesse alla certificazione della legislazione applicabile e ai documenti portatili A1, U1 e U2. Viene inoltre precisato che l’articolo 65bis, introdotto dal regolamento UE n. 465/2012, non produce effetti nella legislazione italiana.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’entrata in vigore, dal 1° maggio 2010, dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno innovato la disciplina comunitaria delle prestazioni di disoccupazione. Le principali novità riguardano:
- il mantenimento del diritto alla prestazione per il disoccupato che si reca a cercare occupazione in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base;
- le prestazioni dovute alla persona disoccupata che, nel corso dell’ultima occupazione, risiedeva in uno Stato membro diverso da quello competente, ai sensi dell’articolo 65.
La circolare precisa che, nel caso di esportabilità della prestazione ex articolo 64, il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituzione competente, normalmente quella di ultima occupazione, senza più il meccanismo di rimborso all’istituzione dello Stato in cui il lavoratore è iscritto come disoccupato.
Ambito soggettivo dell’articolo 65
L’articolo 65 si applica ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che, durante l’ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti. Ai fini della circolare, l’espressione “Stato membro” comprende anche la Confederazione Svizzera e gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
La circolare ricorda la definizione di lavoratore frontaliero come persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro, nel quale rientra di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
Per i lavoratori diversi dai frontalieri, la Commissione amministrativa, con Decisione U2 del 12 giugno 2009, individua alcune categorie specifiche:
- marittimi;
- persone che normalmente esercitano attività nel territorio di due o più Stati membri;
- equipaggi di condotta e cabina del trasporto aereo passeggeri o merci;
- persone soggette ad accordi ex articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base;
- lavoratori stagionali.
Per le prime quattro categorie la posizione deve essere certificata con il documento portatile A1. Per i lavoratori stagionali, la circolare specifica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 65 e definisce il lavoro stagionale come quello che dipende dal ritmo delle stagioni, si ripete automaticamente ogni anno e non può superare gli otto mesi; se la qualifica non emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, la sede deve interpellare l’Istituzione estera competente.
Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 5, le condizioni per il diritto alla prestazione sono quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza. Per verificare tali condizioni, lo Stato di residenza deve considerare come utili anche i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato membro. Ne deriva che la prestazione può essere concessa anche se il richiedente non è mai stato assicurato in Italia, purché i requisiti risultino soddisfatti grazie alla totalizzazione dei periodi esteri.
Ai fini del calcolo della prestazione, devono essere presi in considerazione la retribuzione o il reddito professionale percepito nello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta durante l’ultima attività.
Le sedi territoriali devono quindi:
- verificare le informazioni contenute nel documento portatile A1, in particolare la posizione del lavoratore e lo Stato cui si applica la legislazione;
- accertare che l’Istituzione che ha emesso il formulario sia tra quelle competenti al rilascio;
- verificare i requisiti assicurativi e contributivi secondo la legislazione italiana, valorizzando i periodi maturati nello Stato estero e, se necessario, gli altri periodi utili nei diversi Stati membri;
- acquisire il documento portatile U1, che certifica i periodi di assicurazione e/o occupazione;
- in assenza di U1, richiedere i dati con il PAPER SED U001 e ricevere riscontro con il PAPER SED U017;
- per le retribuzioni, fare riferimento al documento U1 oppure, se mancante, richiedere le informazioni con il PAPER SED U003 e ricevere risposta con il PAPER SED U004.
Per i lavoratori diversi dai frontalieri, occorre inoltre verificare nel PAPER SED U017 l’eventuale diritto all’esportabilità della prestazione già maturata nello Stato estero ai sensi dell’articolo 64, sottraendo dal numero delle giornate indennizzabili in Italia quelle già indennizzate all’estero in regime di esportazione.
Esempi applicativi e durata del rimborso
La circolare propone un esempio riferito a un lavoratore marittimo residente in Italia e occupato su nave battente bandiera spagnola. In tale ipotesi il lavoratore è soggetto alla legislazione spagnola, matura il diritto alla prestazione in Spagna, rientra in Italia e presenta domanda di prestazione italiana. In questo caso, pur se non fosse mai stato assicurato in Italia, può ottenere l’ASpI; l’importo va calcolato sulla base dei salari percepiti in Spagna. La durata della prestazione italiana deve tenere conto del periodo già fruito all’estero in esportazione. La prestazione italiana decorre dal rientro, ma l’erogazione concreta inizia solo dopo la scadenza del periodo esportato; il termine finale della prestazione va però calcolato dalla data di decorrenza originaria.
Con riferimento al rimborso, il periodo può estendersi a cinque mesi se risultano almeno dodici mesi di occupazione o attività autonoma utili nei ventiquattro mesi precedenti nello Stato di ultima assicurazione. Nel caso esemplificato, essendo stati fruiti tre mesi di prestazione estera in base all’articolo 64, il rimborso può riguardare solo i due mesi residui.
Richieste di rimborso ricevute dalle istituzioni estere
Quando l’INPS è Istituzione debitrice, ossia quando la persona è disoccupata, residente in un altro Stato membro e assicurata in Italia durante l’ultima occupazione, le strutture territoriali devono gestire le richieste di rimborso inoltrate dalle istituzioni estere per il tramite della Direzione regionale Lazio.
Le sedi devono verificare:
- che il caso rientri nell’articolo 65;
- che, per i lavoratori soggetti a certificazione, il soggetto sia presente nell’Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell’Unione europea, sia stato rilasciato il documento A1 e che questo indichi la corretta posizione del lavoratore e l’applicazione della legislazione italiana;
- che la richiesta sia stata presentata nei termini previsti;
- che la persona fosse assicurata in Italia e residente in un altro Stato membro durante l’ultima attività;
- che siano presenti i requisiti per il rimborso di tre o cinque mesi;
- che l’importo massimo rimborsabile sia correttamente simulato;
- che per il periodo richiesto non siano state già erogate prestazioni a carico dell’Italia ai sensi dell’articolo 64.
La circolare porta l’esempio di un lavoratore marittimo residente in Germania e assicurato in Italia, che riceve inizialmente l’ASpI in Italia e poi rientra in Germania. In presenza di una prestazione tedesca riconosciuta dopo il 14 aprile 2014, la sede italiana deve sospendere il pagamento della prestazione nazionale in attesa della comunicazione della data di iscrizione all’ufficio del lavoro tedesco e, se ricorrono i presupposti, rimborsare solo nei limiti di due mesi, cioè al netto dei tre mesi già indennizzati in Italia. Il rimborso non può comunque superare l’importo previsto dalla normativa italiana.
Precisazioni sul documento portatile A1
La circolare chiarisce che il documento portatile A1 può essere rilasciato anche per periodi già trascorsi, purché siano verificati tutti i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria. L’articolo 15 del regolamento di applicazione disciplina l’informativa del datore di lavoro all’Istituzione competente; l’articolo 16, paragrafo 1, consente al lavoratore che svolge attività in due o più Stati membri di informare l’Istituzione designata dallo Stato di residenza senza termini espressi per la richiesta.
Se il documento A1 non è disponibile, le sedi devono attivare le necessarie verifiche con l’area competente per determinare correttamente la legislazione applicabile e certificare la situazione del lavoratore.
Principi e limiti delle procedure di rimborso secondo la Decisione U4
La Decisione U4 del 13 dicembre 2011 della Commissione amministrativa ha fornito linee guida per un’applicazione uniforme delle procedure di rimborso. La circolare ribadisce che:
- il rimborso è ripartito tra Stato di residenza, quale Stato creditore, e Stato di ultima assicurazione, quale Stato debitore;
- la richiesta di rimborso non può essere respinta perché l’interessato non avrebbe diritto alla prestazione secondo la normativa nazionale dello Stato debitore;
- tuttavia il rimborso è possibile solo se l’interessato ha maturato in tale Stato periodi utili ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Ne consegue che l’INPS deve respingere le richieste quando, pur essendo il lavoratore assicurato in Italia durante l’ultima occupazione, non abbia maturato periodi utili per il rischio disoccupazione secondo la legislazione nazionale. La circolare afferma che, ai fini del requisito, è sufficiente anche un solo contributo settimanale utile.
Il periodo di rimborso decorre dal primo giorno in cui la prestazione è effettivamente dovuta e termina allo scadere dei tre o cinque mesi previsti, indipendentemente da eventuali sospensioni, riduzioni o soppressioni della prestazione nel corso del periodo. Una nuova richiesta di rimborso è ammessa solo in presenza di un nuovo diritto, non riconducibile alla prosecuzione di una precedente concessione.
Per i lavoratori diversi dai frontalieri, salvo il periodo in cui lo Stato debitore eroga prestazioni in esportazione ex articolo 64, non si detrae alcun altro periodo di erogazione dal periodo di rimborso.
Prolungamento a cinque mesi e cristallizzazione dell’importo
Il prolungamento del rimborso da tre a cinque mesi richiede la presenza di almeno dodici mesi di occupazione o attività autonoma riconosciuti ai fini della disoccupazione nei ventiquattro mesi precedenti la data di decorrenza effettiva della prestazione. I dodici mesi possono essere raggiunti sommando periodi non consecutivi, purché utili al diritto. Il biennio va calcolato a ritroso dalla data di inizio del periodo indennizzato.
La circolare precisa inoltre che, una volta notificata la richiesta di rimborso allo Stato debitore, le eventuali modifiche retroattive dell’importo della prestazione nello Stato creditore non incidono sulla richiesta già presentata: l’importo resta cristallizzato al momento della domanda. Per “intero importo” si intende il costo lordo della prestazione sostenuto dallo Stato creditore prima di ogni detrazione.
Articolo 65bis e lavoratori autonomi transfrontalieri
Il regolamento UE n. 465/2012 ha inserito l’articolo 65bis nel regolamento CE n. 883/2004 per tutelare il lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa nei casi in cui lo Stato di residenza non preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per gli autonomi. Il lavoratore deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui ha svolto l’ultima attività autonoma e può anche mettersi a disposizione dello Stato di residenza come misura supplementare.
La circolare chiarisce però che tale disciplina non si applica all’Italia, poiché l’ordinamento nazionale non prevede un sistema assicurativo di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Di conseguenza non sono previsti adempimenti per le strutture territoriali italiane in tale materia.
Istruzioni contabili
La circolare aggiorna il piano dei conti per la rilevazione delle prestazioni di disoccupazione erogate in regime comunitario ex articolo 65 e dei relativi rimborsi. Sono previsti conti distinti per ciascuno Stato membro e per Svizzera e Stati SEE, con conti specifici per:
- indennità di disoccupazione ASpI;
- indennità mini-ASpI;
- entrate per rimborsi da parte degli enti assicuratori esteri;
- crediti verso gli enti assicuratori esteri.
Per i lavoratori agricoli che continuano a beneficiare della specifica indennità di disoccupazione previgente alla legge n. 92/2012, restano validi i conti già in uso nella gestione PTN. La Direzione regionale Lazio resta accentrata per la definizione dei rapporti finanziari con le istituzioni debitrici e per la rilevazione del credito verso gli organismi esteri. Se sono state eseguite imputazioni provvisorie, devono essere effettuate le operazioni di storno. Nell’allegato 4 sono riportate le variazioni al piano dei conti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si inserisce nel quadro dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010, che hanno modificato la disciplina comunitaria delle prestazioni di disoccupazione. L’attenzione è concentrata sull’articolo 64, relativo all’esportabilità della prestazione a favore di chi cerca lavoro in un altro Stato membro, e soprattutto sull’articolo 65, che disciplina i lavoratori residenti in uno Stato membro diverso da quello di ultima assicurazione. La circolare fornisce istruzioni operative sulle domande di prestazione, sulle richieste di rimborso e sull’attuazione dell’articolo 65bis introdotto dal regolamento UE n. 465/2012.
Soggetti interessati dall’articolo 65
Sono ricompresi i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che, durante l’ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in Italia ma risultavano assicurati in un altro Stato membro, comprendendo anche Confederazione Svizzera e Stati SEE per effetto dell’estensione della normativa. La circolare richiama specifiche categorie di lavoratori diversi dai frontalieri individuate dalla Decisione U2: marittimi, persone che lavorano abitualmente in due o più Stati membri, equipaggi di condotta e cabina del trasporto aereo, persone soggette ad accordi ex articolo 16, paragrafo 1, e lavoratori stagionali. Per le prime quattro categorie è richiesto il documento portatile A1; per i lavoratori stagionali la circolare precisa la nozione di stagionalità e prevede verifiche con l’Istituzione estera se la qualifica non è comprovata.
Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
Per le prestazioni a carico dell’Italia, le condizioni di diritto sono quelle della legislazione dello Stato di residenza, che deve considerare utili anche i periodi di assicurazione compiuti nell’altro Stato membro. La prestazione può quindi spettare anche se il richiedente non è mai stato assicurato in Italia, purché i requisiti siano integrati sommando i periodi esteri. Ai fini del calcolo, si considerano la retribuzione o il reddito professionale percepito nello Stato di ultima assicurazione. Le sedi devono verificare i dati contenuti nel documento portatile A1, acquisire il documento U1 per i periodi assicurativi e, se mancante, richiedere i dati con il PAPER SED U001 e ricevere riscontro con U017; per le retribuzioni si usa U1 oppure, in mancanza, U003/U004.
Gestione delle esportazioni e coordinamento con l’estero
La circolare ribadisce che, in caso di esportazione della prestazione ex articolo 64, il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituzione competente e non più dall’Istituzione dello Stato di iscrizione come disoccupato, con conseguente assenza di rimborsi verso quest’ultima. La Direzione regionale Lazio è confermata quale organismo di collegamento e coordinamento finanziario con le Istituzioni estere per i rimborsi in materia di disoccupazione comunitaria. Le modalità operative sono richiamate nelle linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.
Rimborsi dovuti dallo Stato di ultima assicurazione
Quando una persona residente in Italia, assicurata nell’ultimo impiego in un altro Stato membro, percepisce la prestazione di disoccupazione a carico dell’Italia, lo Stato estero di ultima assicurazione deve rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate nei primi tre mesi; il periodo può essere portato a cinque mesi se, nei 24 mesi precedenti, risultano almeno 12 mesi di occupazione o attività autonoma utili ai fini della disoccupazione nello Stato di ultima assicurazione. L’importo massimo rimborsabile non può superare la prestazione che sarebbe spettata secondo la legislazione dello Stato debitore. La circolare richiama anche l’esempio del lavoratore marittimo residente in Italia assicurato in Spagna, con rimborso limitato ai due mesi residui dopo l’esportazione di tre mesi della prestazione spagnola.
Richieste di rimborso ricevute dall’INPS
Quando l’INPS opera come Istituzione debitrice, le sedi devono verificare che il caso rientri nell’articolo 65, che la richiesta sia tempestiva, che la persona sia effettivamente assicurata in Italia e residente in un altro Stato membro e che sussistano i requisiti per il rimborso di tre o cinque mesi. Occorre inoltre controllare che, per il periodo richiesto, non siano già state corrisposte prestazioni a carico dell’Italia ai sensi dell’articolo 64. Nel caso del lavoratore marittimo residente in Germania e assicurato in Italia, la sede sospende il pagamento della prestazione italiana in attesa della data di iscrizione comunicata dallo Stato estero e, ove ne ricorrano i presupposti, riconosce il rimborso nei limiti del periodo residuo e dell’importo massimo previsto dalla normativa italiana.
Decisione U4: principi, durata e limiti del rimborso
La Decisione U4 del 13 dicembre 2011 della Commissione amministrativa viene richiamata per uniformare le procedure di rimborso. La richiesta di rimborso non può essere respinta per il solo fatto che l’interessato non avrebbe diritto alla prestazione secondo la legislazione dello Stato debitore; tuttavia il rimborso è ammissibile solo se, in quello Stato, l’interessato ha maturato periodi utili per la disoccupazione. Il periodo di rimborso decorre dal primo giorno di effettiva decorrenza della prestazione e si conclude automaticamente allo scadere dei tre o cinque mesi, senza essere inciso da sospensioni, riduzioni o soppressioni intervenute nel frattempo. Per i lavoratori diversi dai frontalieri, fuori dal periodo esportato ex articolo 64, non si detraggono altri periodi di erogazione.
Documento portatile A1 e verifiche istruttorie
La certificazione della legislazione applicabile può essere rilasciata anche per periodi già trascorsi, purché ne sussistano i requisiti. Se la persona non possiede il documento A1, le sedi devono attivare le verifiche necessarie con l’area competente per accertare correttamente la legislazione applicabile. La circolare insiste sul fatto che il A1 è elemento centrale per individuare la posizione del lavoratore, la legislazione applicabile e la spettanza dell’eventuale prestazione di disoccupazione in regime comunitario.
Articolo 65bis e lavoratori autonomi transfrontalieri
Il regolamento UE n. 465/2012 ha introdotto l’articolo 65bis, destinato a tutelare il lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa quando lo Stato di residenza non prevede alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per gli autonomi. La circolare precisa però che tale disposizione non trova applicazione nella legislazione italiana, poiché l’ordinamento nazionale non contempla un sistema assicurativo di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Ne consegue che non sono richiesti adempimenti alle strutture territoriali né per lavoratori autonomi residenti in Italia che lavorano all’estero, né per lavoratori residenti all’estero che svolgono attività autonoma assicurata in Italia.
Istruzioni contabili e piano dei conti
La circolare aggiorna la rilevazione contabile degli oneri e dei crediti relativi alle prestazioni di disoccupazione erogate in applicazione dell’articolo 65, distinguendo i conti per Stati membri UE e per Svizzera e Stati SEE. Per ciascun Paese sono indicati i conti PTA per l’erogazione di ASpI e mini-ASpI, i conti PTA per le entrate da rimborso e i conti PTR per i crediti verso gli enti assicuratori esteri. Per i lavoratori agricoli che continuano a percepire la specifica indennità ante legge n. 92/2012 restano validi i conti già in uso nella gestione PTN. La Direzione regionale Lazio continua a concentrare la definizione dei rapporti finanziari con le istituzioni debitrici e, se sono state effettuate imputazioni provvisorie, devono essere eseguiti gli storni necessari.
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