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Circolare

Circolare numero 100 del 21-05-2015

Premessa. Competenze delle U.O. medico legali per : a) malattia fondamentale; b) malattia complementare; c) malattia in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita. Competenze delle U.O. medico legali per: indennità per temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune. Competenze delle U.O. medico legali per: congedo di maternità; congedo di paternità; congedo parentale; permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave; donazione di sangue e/o midollo osseo. Tutela della riservatezza.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le competenze delle strutture medico-legali Inps per i lavoratori marittimi ex-Ipsema, in continuità con la gestione già disciplinata dalla circolare n. 179/2013. Vengono precisate le attività di controllo sulle certificazioni di malattia, le verifiche su eventuali responsabilità di terzi o profili infortunistici/professionali, la gestione della temporanea inidoneità all’imbarco e, per altre prestazioni come maternità, congedi e permessi per disabilità, il rinvio alle regole ordinarie. La circolare richiama inoltre gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e nomina degli incaricati.

Istruzioni operative per le attività medico-legali ex-Ipsema relative a malattia, inidoneità all’imbarco e altre prestazioni

Istruzioni operative per le attività medico-legali ex-Ipsema

La circolare interviene per precisare il ruolo delle strutture medico-legali Inps nella gestione delle prestazioni dei lavoratori marittimi ex-Ipsema, dopo il passaggio di competenze all’Istituto dal 1 gennaio 2014. L’obiettivo è uniformare progressivamente le modalità operative, tenendo conto della disciplina speciale del settore navigazione e delle necessità emerse nella fase transitoria.

Contesto normativo e assetto delle competenze

Il documento richiama la circolare Inps n. 179 del 23 dicembre 2013, che aveva già disciplinato la gestione delle attività di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema. In tale quadro, viene ribadito che le attività medico-legali devono essere assicurate dalle U.O. territoriali Inps secondo le competenze specifiche indicate per le diverse prestazioni.

Prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi

Per le tre prestazioni di malattia previste per i lavoratori del settore marittimo — malattia fondamentale, malattia complementare e malattia in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita — la certificazione e le eventuali visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale restano affidate al SASN, che opera direttamente o tramite medici fiduciari. La circolare precisa che, in attesa dell’adeguamento tecnico per la trasmissione telematica delle certificazioni, i medici SASN redigono ancora la certificazione in forma cartacea, da trasmettere a cura del lavoratore all’Inps nei modi e nei termini già indicati nella circolare n. 179/2013.

Attività di verifica delle U.O. territoriali

Ricevuta la documentazione, gli operatori della Linea prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito/Polo Prestazioni ex IPSEMA e lavoratori marittimi/Agenzia la sottopongono al medico responsabile della U.O. territoriale competente o a un suo delegato. L’esame della documentazione ha finalità puntuali:

  • verificare eventuali anomalie del rapporto medico, da segnalare all’ufficio SASN certificatore per correzione o integrazione;
  • valutare la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi e l’eventuale necessità di visita medica di controllo;
  • individuare possibili responsabilità di terzi, al fine di attivare l’azione surrogatoria secondo le consuete modalità;
  • rilevare eventuali elementi che facciano supporre una natura professionale o infortunistica dell’evento, per la segnalazione all’Inail;
  • accertare l’eventuale esistenza di una patologia preesistente all’imbarco, richiedendo, se necessario, ulteriore documentazione sanitaria;
  • valutare l’ipotesi di temporanea inidoneità alla navigazione, da segnalare agli uffici SASN e alla Commissione medica permanente di primo grado.

All’esito dell’esame, il medico comunica con urgenza agli operatori amministrativi gli esiti necessari per la liquidazione corretta e tempestiva della prestazione e per i successivi adempimenti.

Rischio assicurato, visite di controllo e spesa

La circolare richiama la definizione di rischio assicurato contenuta nel Regio decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918, sottolineando che per i marittimi si tratta di ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, da cui derivi un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici. Viene evidenziato che tale nozione è diversa da quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla legge n. 33/1980.

Quando il medico ritiene necessario un controllo, la visita medica domiciliare va richiesta al competente ufficio SASN nella stessa data dell’esame documentale e sarà rimborsata dall’Istituto secondo i compensi stabiliti dal decreto ministeriale. La circolare segnala inoltre che è stato stanziato uno specifico budget, da ripartire alle strutture territoriali competenti, che dovranno monitorarne costantemente l’utilizzo per non superare il limite assegnato.

Segnalazioni per temporanea inidoneità alla navigazione

Le segnalazioni di temporanea inidoneità alla navigazione devono essere effettuate dal Direttore della Struttura territoriale Inps, al quale compete anche il coordinamento con le altre istituzioni interessate. I medici delle U.O. territoriali esaminano altresì i verbali di visita di controllo domiciliare e ambulatoriale e formulano il proprio parere sulla giustificabilità dell’assenza al domicilio quando il lavoratore adduca motivazioni di carattere sanitario.

Temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune

Per l’indennità legata alla temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune, il giudizio medico-legale spetta alle Commissioni permanenti di primo grado presso le Capitanerie di porto. Contro tale giudizio è ammesso ricorso alla Commissione medica centrale presso il Ministero dei Trasporti, ad iniziativa del marittimo, del Ministero della Salute e dell’Inps, subentrato nelle prerogative già attribuite alle Casse marittime.

Gli uffici amministrativi territoriali sottopongono al parere del medico responsabile della U.O., o di un medico da lui delegato, tutti i giudizi di idoneità o inidoneità all’imbarco espressi dalla Commissione di primo grado al termine del periodo di inabilità temporanea per malattia, anche quando la Commissione sia stata integrata da un medico designato dall’Istituto. La circolare raccomanda il riferimento puntuale all’elenco delle infermità e imperfezioni fisiche che comportano inidoneità all’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, nonché alla modulistica ministeriale per la richiesta di visita medica finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità fisica.

Altre prestazioni: rinvio alle regole ordinarie

Per congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, permessi per assistenza a disabili ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione di sangue e/o midollo osseo, i compiti medico-legali non presentano particolarità rispetto a quelli già previsti per la generalità degli assicurati. La circolare rinvia pertanto alle precedenti circolari e ai messaggi già emanati in materia.

Trattamento dei dati personali

In attesa del completamento degli adeguamenti telematici per la trasmissione delle certificazioni di malattia, i Direttori delle Strutture territoriali devono individuare e nominare gli incaricati del trattamento dei dati sensibili, sanitari o amministrativi, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003. Gli incaricati devono ricevere istruzioni scritte, eventuali credenziali operative e regole di comportamento, e i dati possono essere utilizzati solo per finalità istituzionali, senza trasmissione, diffusione o comunicazione a terzi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Punti principali

Contesto e finalità

L’Inps, dopo il passaggio della gestione delle prestazioni ex-Ipsema dal 1 gennaio 2014, fornisce istruzioni aggiuntive per uniformare progressivamente la gestione degli assicurati marittimi alle prassi generali, con particolare riguardo alle attività medico-legali presso le U.O. territoriali.

Malattia dei lavoratori marittimi: competenze delle U.O. medico-legali

Per malattia fondamentale, complementare e malattia in continuità di rapporto di lavoro o di disponibilità retribuita, il rilascio della certificazione e le eventuali visite di controllo sono affidati al SASN, in Italia e all’estero. Le U.O. territoriali Inps esaminano la documentazione ricevuta per verificare anomalie del rapporto medico, congruità della prognosi, necessità di visita di controllo, possibili responsabilità di terzi, eventuali profili professionali/infortunistici e la presenza di patologie preesistenti all’imbarco. In caso di conferma di patologia preesistente, la prestazione non è indennizzabile.

Visite di controllo e organizzazione operativa

Quando emergano elementi che rendano opportuna una visita medica di controllo, questa va richiesta al competente ufficio SASN nella stessa data dell’esame documentale e viene rimborsata dall’Istituto secondo i compensi ministeriali. Le segnalazioni al SASN o alla Commissione medica permanente di primo grado devono essere effettuate dal Direttore della Struttura territoriale Inps, che cura anche il coordinamento con le altre istituzioni competenti.

Rischio assicurato e monitoraggio della spesa

La circolare chiarisce che il rischio assicurato per i marittimi è definito dal Regio decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918, in termini di alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, con inabilità assoluta o parziale e necessità di assistenza medica. È richiamata la differenza rispetto alla nozione di infermità prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge n. 33/1980. È inoltre previsto uno specifico budget per tali controlli, da ripartire alle strutture territoriali con obbligo di monitoraggio costante dei limiti di spesa.

Temporanea inidoneità alla navigazione e accertamenti ulteriori

Le U.O. territoriali devono segnalare agli uffici SASN e alla Commissione medica permanente di primo grado i casi di temporanea inidoneità alla navigazione. I medici responsabili esaminano anche i verbali di visita di controllo domiciliare e ambulatoriale e valutano, secondo criteri medico-legali, la giustificabilità dell’assenza al domicilio quando siano addotte motivazioni sanitarie.

Temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune

Per l’indennità conseguente a temporanea inidoneità all’imbarco da malattia comune, il giudizio è di competenza delle Commissioni permanenti di primo grado presso le Capitanerie di porto. L’eventuale ricorso è ammesso alla Commissione medica centrale presso il Ministero dei Trasporti da parte del marittimo, del Ministero della Salute e dell’Inps. Gli uffici amministrativi territoriali sottopongono comunque al parere del medico responsabile della U.O. tutti i giudizi di idoneità/inidoneità espressi dalla Commissione, richiamando l’elenco delle infermità del RDL n. 1773/1933 e la modulistica ministeriale vigente dal 12 dicembre 2005.

Altre prestazioni: maternità, congedi, disabilità e donazione di sangue

Per congedo di maternità, paternità, parentale, permessi ex art. 33 legge n. 104/1992, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione di sangue e/o midollo osseo, i compiti medico-legali non differiscono da quelli previsti per la generalità degli assicurati. La circolare rinvia quindi alle precedenti circolari e ai messaggi già emanati.

Trattamento dei dati personali e incaricati

Nelle more dell’adeguamento telematico, i Direttori delle Strutture territoriali devono individuare e nominare gli incaricati del trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003. Gli incaricati vanno istruiti per iscritto, con eventuali credenziali e regole operative, e i dati devono essere utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali, senza trasmissione, diffusione o comunicazione a terzi salvo i casi previsti dalla legge.

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