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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Palermo, Sezione 3

per accertare e dichiarare la responsabilità della Città Metropolitana di Palermo, nei confronti del Sig. Cascavilla Giuseppe, in proprio e n.q. di titolare della Agenzia Onorato di Cascavilla Giuseppe, per i danni ingiusti arrecatigli in conseguenza dell’illegittima adozione della “Determinazione Dirigenziale n. 3405 del 31.07.2023 (Prot. n. 55941/2023)”, annullata mercé sentenza n. 3489/2023 Reg. Prov. Coll. della Terza Sezione interna del T.A.R.S. Palermo; per l’effetto condannare la Città Metropolitana Di Palermo al risarcimento in forma specifica o per equivalente in favore del ricorrente nella misura di € 5.439,21 ovvero nella diversa misura quantificata con giudizio equitativo dal Tribunale per danni ingiusti arrecatigli con l’adozione del provvedimento illegittimo sopra menzionato, quale danno patrimoniale; oltre al danno all’immagine aziendale conseguente alla chiusura forzata dell’attività, da liquidarsi in via equitativa; riconoscendo inoltre la maggiorazione degli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria sugli importi comunque liquidati; con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

Giustizia amministrativa202400846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: domanda risarcitoria per la chiusura dell'agenzia disposta con determinazione dirigenziale già annullata con sentenza passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare d'impresa)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità della Città Metropolitana di Palermo e il risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine subiti in conseguenza della determinazione dirigenziale che aveva disposto la chiusura della sua agenzia per asserita mancanza del requisito della disponibilità di locali idonei. Il provvedimento era stato annullato con precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, la quale aveva accertato che l'attività beneficiava dell'esonero previsto dall'art. 10 della legge n. 264/1991, trattandosi di agenzia già esercitata da oltre tre anni in forza di licenza questorile. Il ricorrente ha dedotto che l'illegittimità era stata segnalata all'amministrazione sia nel procedimento, mediante controdeduzioni al preavviso, sia dopo l'adozione dell'atto, con istanza di riesame, rimasta respinta. L'attività è rimasta chiusa dal 1° agosto al 22 novembre 2023. Sono stati richiesti € 5.439,21, o la diversa somma liquidata equitativamente, per lucro cessante, oltre al danno all'immagine aziendale, rivalutazione e interessi. L'amministrazione ha contestato la quantificazione, richiamando dati acquisiti presso ACI e Motorizzazione civile e la fisiologica riduzione degli introiti nei mesi estivi.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda. Ha ritenuto definitivamente accertata l'illegittimità del provvedimento in ragione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento. Ha riconosciuto la lesione del bene della vita, coincidente con il libero esercizio dell'attività economica, quale interesse materiale collegato all'interesse legittimo oppositivo inciso dalla chiusura. Ha inoltre ravvisato la colpa dell'amministrazione, qualificata come grave negligenza, per avere ignorato la disciplina di esonero prevista dalla legge n. 264/1991, nonostante fosse stata espressamente segnalata durante il procedimento e nella richiesta di autotutela. Il danno da mancato guadagno è stato ritenuto provato mediante documentazione fiscale relativa ai due anni precedenti e relazione contabile sugli incassi del 2023. Partendo dalla perdita indicata di € 5.362,00, il Tribunale ha tuttavia applicato una riduzione equitativa del 20%, considerata la rilevanza dei servizi rivolti al pubblico e la coincidenza della chiusura con i mesi estivi, liquidando il danno in € 4.289,60. Sono state riconosciute rivalutazione monetaria anno per anno e interessi compensativi, anch'essi calcolati anno per anno sulla sorte capitale rivalutata, dalla data del 1° agosto 2023. È stata respinta la domanda relativa al danno all'immagine commerciale, perché non supportata da elementi concreti di allegazione e prova. La Città Metropolitana è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorso risarcitorio per lesione di interessi legittimi è stato proposto ai sensi della disposizione processuale.

  • art. 2043 c.c.

    qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui, che ha commesso il fatto, a risarcire il danno

    La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi è stata ricondotta alla responsabilità aquiliana da fatto illecito.

  • art. 3, comma 1, lett. g), l. 8 agosto 1991, n. 264

    La disposizione individuava il requisito della disponibilità di locali idonei che l'amministrazione aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso concreto.

  • art. 10 l. 8 agosto 1991, n. 264

    La disposizione prevede l'esonero dal requisito dei locali idonei per le agenzie già esercitate da oltre tre anni in forza di licenza questorile; la sua omessa applicazione ha contribuito a fondare l'illegittimità e la colpa dell'amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    I criteri di imparzialità e buon andamento sono stati utilizzati come parametro per valutare la colpa dell'amministrazione-apparato.

Massime di principio

  • La responsabilità della pubblica amministrazione per la lesione di un interesse legittimo oppositivo causata da un provvedimento illegittimo ha natura aquiliana e richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, la lesione ingiusta del bene della vita e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'amministrazione.
  • Quando l'interesse legittimo oppositivo riguarda un bene della vita di cui il privato già disponeva, l'illegittima compressione dell'interesse comporta anche la lesione dell'interesse materiale sottostante, senza necessità di dimostrare ulteriormente la spettanza del bene della vita.
  • L'accertata illegittimità del provvedimento può fondare una presunzione di colpa dell'amministrazione; il danneggiato assolve l'onere iniziale indicando l'illegittimità, mentre l'amministrazione può superare la presunzione dimostrando l'assenza di colpa.
  • Il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non è risarcibile in re ipsa: il danneggiato deve allegarlo specificamente e provarne sia l'esistenza sia l'entità.
  • La perdita di guadagno derivante dalla chiusura illegittima di un'attività può essere liquidata equitativamente quando il danneggiato produca elementi contabili o fiscali idonei a documentare la redditività e gli incassi dell'attività negli anni precedenti; tali dati possono essere corretti equitativamente in ragione di fattori stagionali concretamente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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