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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01514/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio di rivendicazione di proprietà su un vasto terreno agricolo, nel quale la società aveva perso in primo grado e il successivo appello era stato dichiarato inammissibile per tardività. La società ha quindi convenuto il proprio ex difensore, deducendo che questi, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza di primo grado al domicilio eletto, non le aveva comunicato l’avvenuta notifica; ciò l’avrebbe indotta a proporre l’appello solo all’ultimo momento, con conseguente tardività e perdita della possibilità di riforma della sentenza. La società chiedeva il risarcimento del danno da responsabilità professionale, comprensivo anche delle spese legali liquidate a suo carico nella sentenza di inammissibilità dell’appello. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la sentenza d’appello per omesso esame di documenti, verbali e prove testimoniali relativi al giudizio presupposto, nonché per omessa pronuncia sull’istanza di acquisizione dei fascicoli di quel giudizio; in sostanza, la ricorrente sosteneva che, se il giudice del merito avesse esaminato tali atti, avrebbe dovuto ritenere ragionevolmente fondato l’appello che era stato dichiarato tardivo e quindi riconoscere il nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il danno lamentato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero realmente con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità professionale non perché fosse stata negata in astratto la rilevanza dei documenti, ma perché l’appello tardivo non aveva ragionevole probabilità di accoglimento: la società, infatti, non aveva censurato adeguatamente nel giudizio presupposto le statuizioni del primo giudice sul mancato deposito di alcuni documenti, sulla tardività di altri e sull’irrilevanza di varie risultanze istruttorie. La Corte ha inoltre osservato che la censura di omesso esame di documenti non era ammissibile come tale, poiché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non elementi istruttori in sé; ha poi ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la natura di merito del giudizio prognostico sulla probabilità di accoglimento dell’impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato come azione di rivendicazione proposta nel giudizio presupposto sulla proprietà del fondo

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato con riferimento alle memorie istruttorie e ai documenti/prove dedotti dalla parte

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla produzione documentale nel giudizio presupposto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dei documenti nuovi in appello, nella formulazione applicabile ratione temporis

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che in sostanza si contestava la valutazione del materiale probatorio, non la violazione del principio di disponibilità della prova

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante, nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure motivazionali; la Corte ribadisce il limite del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità processuali, ma la Corte rileva che le censure erano in realtà dirette contro la valutazione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato implicitamente per il vizio di omesso esame; la Corte ribadisce che riguarda fatti storici decisivi, non singoli elementi istruttori

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto storico rilevante e l’onere della prova in tema di giudizio prognostico

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente deve provare non solo l’inadempimento del difensore, ma anche il nesso causale tra tale inadempimento e il danno, nesso che va apprezzato mediante un giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità di esito favorevole dell’impugnazione o dell’azione omessa.
  • Il giudizio sulla probabilità di accoglimento di un appello tardivo, ai fini dell’azione risarcitoria contro il difensore, è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante o della violazione di specifiche regole processuali.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare in vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. la critica alla valutazione di documenti o testimonianze: il vizio riguarda fatti storici decisivi e controversi, non singoli elementi istruttori o il loro apprezzamento.
  • È inammissibile un motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria lettura del materiale probatorio senza aggredire le specifiche statuizioni poste a base della decisione.
  • La richiesta di acquisizione dei fascicoli di un diverso giudizio non può essere utilizzata per surrogare l’onere probatorio della parte nel giudizio risarcitorio, quando essa miri sostanzialmente a ottenere una relevatio ab onere probandi.
  • La violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato minor peso a determinate prove rispetto ad altre.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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