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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34999/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza del 27 maggio 2024, aveva dichiarato un imputato responsabile della detenzione illegale di armi comuni da sparo e l’altra imputata responsabile della detenzione illegale di munizioni, condannandoli rispettivamente a un anno di reclusione e a quattro mesi di arresto. La Corte di appello di Bari, il 20 marzo 2026, aveva confermato la decisione. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo, hanno denunciato violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967 e vizio di motivazione: le pistole non erano state rinvenute né meglio individuate, sicché non ne sarebbero state accertate esistenza, disponibilità, funzionalità e capacità offensiva; hanno inoltre invocato lo stato di necessità, sostenendo che l’arma sarebbe stata detenuta per proteggere sé e la madre da pericoli connessi al mondo della droga e da una condizione di indigenza. Con il secondo motivo, hanno contestato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando la situazione di soggezione a un gruppo criminale, la scelta processuale e, per l’imputata, l’incensuratezza. Con il terzo motivo, la sola imputata ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il contesto criminale avrebbe dovuto indurre a concedere il beneficio e richiamando la sua funzione rieducativa e ragioni di economia processuale. La sentenza d’appello aveva fondato la responsabilità dell’imputata sul rinvenimento di un ingente quantitativo di munizioni occultato nella sua camera da letto, sul sistema di videosorveglianza dell’abitazione e sulle conversazioni intercettate con il figlio detenuto; quanto all’altro imputato, aveva ritenuto che le conversazioni dimostrassero la disponibilità di una pistola effettiva, nonostante il mancato rinvenimento dell’arma. La Corte d’appello aveva inoltre escluso che le allegazioni difensive sulla necessità avessero riscontro probatorio e aveva negato attenuanti generiche a entrambi e la sospensione condizionale alla sola imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con le ragioni della sentenza d’appello e riproponeva una lettura alternativa delle prove, sollecitando una rivalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità; anche lo stato di necessità era stato prospettato in modo assertivo e senza elementi fattuali di riscontro. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la situazione di necessità, priva di riscontri, non costituiva un elemento favorevole idoneo a fondare le attenuanti generiche; l’incensuratezza non poteva assumere autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 62-bis c.p. e la scelta del rito aveva già il proprio beneficio premiale. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato, fondato sulle risultanze intercettative e sulla contiguità a dinamiche criminali, rientrava nella valutazione di merito e non era efficacemente censurato; né la funzione rieducativa del beneficio o le esigenze di economia processuale dimostravano l’illegittimità del diniego. La responsabilità penale e le pene sono rimaste ferme. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    il controllo demandato alla Corte di cassazione non può tradursi in una rinnovata verifica del merito né nella scelta tra differenti opzioni interpretative del fatto, ma resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenuta logico-argomentativa della relativa motivazione.

    Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o la preferenza per una ricostruzione alternativa dei fatti; il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-argomentativa della decisione.

  • art. 62-bis c.p.

    la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. non integra l’esito di un automatismo valutativo, ma presuppone la positiva emersione di elementi concretamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen., idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di maggiore mitezza, restando legittimo il diniego ogniqualvolta il giudice ritenga – come nel caso in esame è avvenuto - insussistenti dati favorevoli suscettibili di positiva valorizzazione.

    Le attenuanti generiche non sono automatiche: occorrono elementi concreti, valutabili secondo i criteri dell’art. 133 c.p., che giustifichino un trattamento più mite; il giudice può negarle quando non ravvisi elementi favorevoli idonei.

  • art. 133 c.p.

    la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. non integra l’esito di un automatismo valutativo, ma presuppone la positiva emersione di elementi concretamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen., idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di maggiore mitezza, restando legittimo il diniego ogniqualvolta il giudice ritenga – come nel caso in esame è avvenuto - insussistenti dati favorevoli suscettibili di positiva valorizzazione.

    I criteri dell’art. 133 c.p. costituiscono il parametro per apprezzare se emergano elementi concreti favorevoli che giustifichino le attenuanti generiche.

  • art. 164 c.p.

    La Corte territoriale ha, infatti, dato puntualmente conto delle ragioni che ostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a favore dell’Amendolara, fondando il richiesto giudizio prognostico negativo sul dato, restituito con caratteri di particolare evidenza dalle risultanze intercettative, dello stabile inserimento della predetta e del figlio di lei in un contesto relazionale e operativo connotato da significativa contiguità a dinamiche criminali, su un apprezzamento, cioè, che si colloca pienamente entro il perimetro valutativo demandato al giudice di merito ai sensi degli artt. 133 e 164 cod. pen.

    La concessione della sospensione condizionale dipende da un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito; è legittimo negare il beneficio sulla base di elementi probatori che fondino una prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    A detta declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Né migliore sorte merita il richiamo all'asserita situazione di necessità nella quale gli imputati avrebbero agito, poiché tale prospettazione viene nuovamente evocata in termini meramente assertivi, senza l’indicazione di alcun elemento fattuale idoneo a conferirle un sia pur minimo fondamento dimostrativo, sicché essa rimane confinata al rango di nuda postulazione difensiva, priva di qualsivoglia riscontro processuale e, come tale, del tutto inidonea ad incrinare la solidità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.

    La Corte ha ritenuto infondate, per difetto di un concreto supporto fattuale e probatorio, le censure relative alla responsabilità per la detenzione illegale di armi e alla prospettata necessità; la decisione non enuncia una specifica interpretazione astratta degli elementi del reato.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione non consente una nuova verifica del merito né la scelta tra diverse ricostruzioni fattuali: le censure devono confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare un effettivo vizio di legittimità o una carenza logico-argomentativa.
  • La deduzione di una causa di necessità non è idonea a infirmare l’accertamento di merito se resta assertiva e non è accompagnata dall’indicazione di elementi fattuali che le conferiscano un fondamento probatorio.
  • La concessione delle attenuanti generiche non è automatica e richiede elementi concreti favorevoli, valutabili secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; l’incensuratezza non può avere autonoma rilevanza ai fini indicati dalla decisione e la scelta di un rito premiale non comporta di per sé un ulteriore riconoscimento favorevole.
  • Il diniego della sospensione condizionale può fondarsi su un giudizio prognostico negativo, motivato sulla base delle risultanze probatorie e della contiguità dell’imputato a dinamiche criminali; la funzione rieducativa del beneficio e considerazioni di economia processuale non sostituiscono i presupposti legali della prognosi.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiArmiParte generaleProcesso penale

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