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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: trasferimento d’ufficio presso altra Questura ed esclusione dalla procedura di promozione a Sovrintendente capo, non tempestivamente impugnati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’assenza di fondamento giuridico e della natura persecutoria del trasferimento d’ufficio, domandando la modifica della sede di servizio in ragione delle esigenze di assistenza al padre anziano e malato. Ha inoltre dedotto di essere stato vessato dall’amministrazione e ha chiesto il risarcimento o indennizzo dei pregiudizi economici derivanti dal congedo parentale e dalla mancata promozione, nonché del danno biologico. Ha contestato l’utilizzazione di precedenti vicende disciplinari, la mancata considerazione dell’assoluzione intervenuta nel procedimento penale e la sottovalutazione delle proprie esigenze familiari. Ha sostenuto che il trasferimento e l’esclusione dalla promozione integrassero una condotta di mobbing e un illegittimo demansionamento. Il Ministero ha eccepito che le domande mirassero sostanzialmente all’annullamento di atti non impugnati tempestivamente e che il giudice non potesse sostituirsi all’amministrazione nella scelta della sede di servizio.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di modifica della sede e sulla domanda relativa alle differenze economiche connesse alla promozione, poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente era stato riassegnato alla Questura originaria e gli era stata riconosciuta la qualifica di Sovrintendente capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice ha precisato che, se riferita direttamente ai danni derivanti dal trasferimento e dall’esclusione dalla procedura di promozione, essa sarebbe stata irricevibile per il superamento del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a., oltre che problematica sotto il profilo della mancata tempestiva impugnazione degli atti e del nesso causale. La domanda è stata quindi esaminata come richiesta di risarcimento per una condotta persecutoria dell’amministrazione. Il TAR ha richiamato i requisiti del mobbing nel pubblico impiego: condotta complessa, continuata, sistematica e intenzionalmente ostile, sorretta da una finalità persecutoria o discriminatoria unitaria, esorbitante dalla fisiologica gestione del rapporto e idonea a ledere la salute psicofisica del dipendente. Ha escluso che tali requisiti ricorressero, poiché la condotta contestata si esauriva nell’adozione di due provvedimenti amministrativi non impugnati, fondati su fatti oggettivi quali il procedimento penale e la misura cautelare personale, nonché nel mancato esercizio dell’autotutela. Gli atti successivamente favorevoli al ricorrente erano inoltre incompatibili con l’asserito intento persecutorio. La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    termine decadenziale di 120 giorni

    La domanda risarcitoria per danni derivanti direttamente da provvedimenti incidenti su interessi legittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale di 120 giorni; il termine decorre anche quando la domanda sia riferita a provvedimenti non tempestivamente impugnati.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’ambito dell’udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il mobbing nel rapporto di pubblico impiego richiede l’accertamento di una condotta complessa, continuata, sistematica e intenzionalmente ostile, sorretta da una finalità persecutoria o discriminatoria unitaria, esorbitante dalla fisiologica gestione del rapporto e idonea a provocare un pregiudizio alla salute psicofisica del dipendente.
  • La mera illegittimità di un singolo provvedimento amministrativo, o anche di più atti di gestione del rapporto di lavoro, non dimostra di per sé l’esistenza di una condotta mobbizzante; occorre provare il disegno persecutorio o discriminatorio che unifica le condotte.
  • Nelle amministrazioni gerarchicamente organizzate, comprese le forze di polizia, la valutazione del mobbing deve tenere conto delle peculiarità dell’ambiente lavorativo e dei poteri organizzativi e disciplinari propri dell’amministrazione.
  • La domanda di risarcimento dei danni derivanti direttamente da un provvedimento lesivo di un interesse legittimo è soggetta al termine decadenziale previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a.; la mancata tempestiva impugnazione dell’atto può inoltre incidere sul nesso causale tra provvedimento e pregiudizio risarcibile.
  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione riassegna il dipendente alla sede richiesta e riconosce retroattivamente la qualifica controversa, viene meno l’interesse alla decisione sulle corrispondenti domande, con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamento
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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