Sentenza n. 547/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento -della Delibera di Consiglio Comunale, n. 92 del 29.12.2020, entrata in vigore il giorno 1°.1°.2021, di approvazione del: “REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE del CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE o ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE di CONCESSIONE per l'OCCUPAZIONE delle AREE PUBBLICHE DESTINATE a MERCATI”, con particolare riguardo agli artt. 3, 5, 10, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53 e 73; -degli Allegati a tale Deliberazione, n. 92 del 29.12.2020, declinati alle lettere A, B e C; -della Delibera di Giunta Municipale n. 51 del 25.02.2021, di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale, unitamente ai relativi allegati; nonché -di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alle ricorrenti), ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi tutti, nella loro interezza avversati, il preavviso di scadenza di pagamento n. 29/2021- ICP, notificato il giorno 05.05.2021, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti; nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria -del diritto delle ricorrenti medesime a vedere regolamentato il settore pubblicitario in cui si trovano ad operare, in base ai principi di razionalità, giustizia, chiarezza, equità e coerenza, senza lesione della propria sfera giuridica in relazione alla nuova disciplina impositiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, relative tariffe e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale, con particolare riferimento a numerose disposizioni e ai relativi allegati, nonché la deliberazione della Giunta municipale di approvazione delle tariffe e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Hanno inoltre domandato l'accertamento del diritto a una regolamentazione del settore pubblicitario conforme ai principi di razionalità, giustizia, chiarezza, equità e coerenza. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di censura, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Le ricorrenti, con memoria depositata il 10 dicembre 2025, hanno dichiarato che non sussisteva più alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, nonostante la richiesta del Comune di Sassari di ottenerne la liquidazione in proprio favore, in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che non sussiste più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La definizione del giudizio per una ragione processuale può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche a fronte della richiesta di condanna formulata dall'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →