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Sentenza

Sentenza n. 6732/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione quarta) n. 00167/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato il diniego comunale di una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 12 MW.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo tre motivi. Con i primi due ha sostenuto che, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 190/2024, un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 10 MW non fosse più autorizzabile mediante PAS, ma richiedesse l'Autorizzazione Unica, e che la procedura non potesse considerarsi in corso perché, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stata completata la verifica di completezza documentale. Da ciò il Comune faceva derivare il difetto di interesse della società all'annullamento del diniego e la necessità di applicare il principio tempus regit actum. L'appellante ha inoltre sostenuto che l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 avesse natura soltanto organizzativa e non mantenesse in vigore la disciplina previgente. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il Comune ha contestato la qualificazione dell'area come area idonea ope legis ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021. Secondo il Comune, ai fini della distanza di 500 metri, avrebbe dovuto considerarsi soltanto l'impianto di recupero energetico del biogas, distante circa 940 metri dall'area progettuale, e non anche la discarica, trattandosi di attività differenti. È stata altresì dedotta l'utilizzazione tardiva di una rappresentazione grafica prodotta dalla società nella memoria di replica, con conseguente lesione del contraddittorio e difetto di prova.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 15 e l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 operano su piani diversi. L'art. 15 disciplina le procedure in corso, individuate in quelle per le quali la verifica di completezza documentale era già compiuta alla data di entrata in vigore del decreto; l'art. 1, comma 3, introduce invece una disciplina transitoria generale, mantenendo applicabile la normativa previgente durante i 180 giorni concessi a Regioni ed enti locali per adeguarsi al nuovo sistema. Pertanto, la PAS presentata prima del 30 dicembre 2024 non perdeva la propria ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza fosse stata effettuata successivamente. La società conservava quindi l'interesse all'annullamento del diniego e, nella riedizione del potere, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina intertemporale corretta. È stato respinto anche il terzo motivo. Ai fini dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021, la nozione di stabilimento è quella dell'art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006: un complesso unitario e stabile, configurato come ciclo produttivo complessivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, nel quale siano presenti uno o più impianti o siano svolte una o più attività produttive di emissioni. La discarica e l'impianto di recupero energetico del biogas, collocati nello stesso sito, gestiti dal medesimo soggetto e collegati dal processo di captazione e utilizzazione del biogas prodotto dalla discarica, costituiscono quindi un unico stabilimento. La distanza doveva essere calcolata con riferimento al complesso unitario e non al solo impianto energetico. La contestazione relativa alla produzione tardiva della rappresentazione grafica non è stata accolta, poiché la decisione del TAR si fondava anche su documentazione tempestivamente depositata e l'appellante non ha superato la prova di resistenza. Spese del grado compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 190/2024

    A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ... le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso ... per procedure in corso si intendono quelle ... per le quali la verifica di completezza della documentazione ... risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Disciplina le procedure in corso in senso stretto, ma non esaurisce la disciplina transitoria del decreto.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni ... Nelle more dell'adeguamento ... si applica la disciplina previgente.

    Introduce una disciplina transitoria generale: durante il termine di adeguamento di 180 giorni continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche alle procedure presentate prima dell'entrata in vigore del decreto la cui verifica di completezza sia stata compiuta successivamente.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021

    Considera idonee, alle condizioni previste, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le aree agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

  • art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006

    Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni.

    La nozione di stabilimento non coincide necessariamente con un singolo impianto né richiede attività omogenee; comprende più impianti o attività quando risultino integrati funzionalmente, organizzativamente e gestionalmente in un complesso unitario e stabile.

Massime di principio

  • L'art. 15 e l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 hanno ambiti transitori distinti e cumulabili: la prima disposizione individua le procedure in corso sulla base della verifica di completezza già compiuta, mentre la seconda mantiene in generale applicabile la disciplina previgente durante i 180 giorni concessi a Regioni ed enti locali per adeguarsi al nuovo sistema.
  • Una procedura autorizzatoria avviata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 190/2024 non perde la propria ammissibilità secondo il regime previgente per il solo fatto che la verifica di completezza documentale sia stata effettuata dopo tale entrata in vigore, se opera il regime transitorio generale dell'art. 1, comma 3.
  • La qualificazione di un complesso come stabilimento ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 richiede la verifica concreta della sua unitarietà e stabilità, del ciclo produttivo complessivo, dell'integrazione funzionale e organizzativa e dell'unicità del potere decisionale; la diversità funzionale delle attività o degli impianti non è, da sola, decisiva per escludere tale unitarietà.
  • Quando più impianti o attività costituiscono un unico stabilimento ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, la distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021 deve essere calcolata con riferimento allo stabilimento nella sua consistenza complessiva e non al singolo impianto considerato isolatamente.
  • La contestazione della produzione tardiva di un documento non conduce alla riforma della sentenza se la decisione risulta comunque fondata su altri elementi ritualmente acquisiti e la parte non dimostra, attraverso la prova di resistenza, che l'espunzione del documento avrebbe potuto determinare una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliRifiutiAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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