Sentenza n. 733/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n° -OMISSIS- resa dal Tribunale di -OMISSIS- civile il 28.5.2024 e depositata in data 29.5.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna solidale del Ministero della Salute e della Regione Campania al pagamento di somme risarcitorie e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero e alla Regione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La sentenza civile aveva condannato solidalmente il Ministero della Salute e la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, di somme per danno non patrimoniale iure hereditatis, danno non patrimoniale iure proprio e danno patrimoniale iure proprio, oltre a interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio in favore dei quattro attori del giudizio civile. Poiché la Regione aveva già pagato la metà delle somme dovute, il ricorrente ha chiesto al Ministero il pagamento della metà residua delle somme a lui spettanti, oltre alla quota delle spese giudiziali e di CTU. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, rilevando che il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alle statuizioni di condanna. Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati dal Collegio. Al ricorrente è stata riconosciuta la metà degli importi di euro 13.333,33, euro 333.429,11 ed euro 61.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione secondo le modalità stabilite nella sentenza civile, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite e di CTU, il TAR ha stabilito che al ricorrente spetta soltanto un quarto della metà degli importi liquidati, poiché il credito per le spese era riferibile complessivamente ai quattro attori e la sentenza civile non aveva previsto una solidarietà attiva tra i creditori. La solidarietà attiva non può infatti presumersi e, in applicazione dell'art. 1314 c.c., ciascun creditore può domandare soltanto la propria parte del credito. Il Ministero è stato condannato a corrispondere tali somme entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il TAR si è riservato, su istanza del ricorrente, di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione delle misure necessarie per rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica.
art. 1314 c.c.
In mancanza di solidarietà attiva, ciascun creditore può domandare il soddisfacimento soltanto della propria parte del credito divisibile.
art. 97 c.p.c.
Il TAR ne esclude l'applicabilità alla fattispecie, poiché non contempla l'ipotesi di pluralità di parti vittoriose titolari del credito per spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione obbligata il pagamento delle somme ancora dovute, una volta verificati la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando la sentenza di condanna individua più creditori vittoriosi ma non prevede espressamente la solidarietà attiva quanto alle spese di lite o di consulenza tecnica, tale solidarietà non può essere presunta; ciascun creditore può pertanto agire in ottemperanza soltanto per la quota di propria spettanza.
- Il pagamento parziale effettuato da uno dei coobbligati solidali riduce, per la parte corrispondente, quanto può essere richiesto in sede di ottemperanza all'altro coobbligato, fermo restando il diritto del creditore alla residua quota risultante dal titolo esecutivo.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato, su istanza della parte, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
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