Cassazione Penale, Sentenza n. 32862/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'esclusione della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. tra la partecipazione all'associazione mafiosa (clan dei Casalesi) e l'omicidio di Crescenzo Laiso. Cacciapuoti ha denunciato travisamento dei fatti e vizio di motivazione, sostenendo che le sentenze di merito e le dichiarazioni dei collaboratori dimostrano che, quale capozona e fedelissimo del capo clan, aveva condiviso e pianificato l'uccisione di Laiso già prima dell'esecuzione, non essendo il suo coinvolgimento meramente estemporaneo o limitato alle estorsioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente affrontato e confutato la tesi difensiva secondo cui Cacciapuoti aveva sin dall'affiliazione partecipato al progetto criminoso comprensivo dell'omicidio. La Cassazione ha rilevato carenza di confronto critico con le argomentazioni difensive e motivazione apparente; ha annullato l'ordinanza e ha rinviato la causa alla Corte d'assise d'appello di Napoli per un nuovo esame con piena libertà valutativa, precisando altresì che il giudice che pronunciò l'ordinanza annullata non potrà partecipare al giudizio di rinvio (richiamo alla sentenza n.183/2013 della Corte costituzionale in tema di artt. 34 e 623 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Per il riconoscimento della continuazione è necessario un unico programma criminoso iniziale: l'autore deve essersi prefigurato, almeno nelle linee generali, la commissione di tutti i reati prima della consumazione del primo.
art. 34 e art. 623 cod. proc. pen. (richiamati dalla sentenza n.183/2013 della Corte costituzionale)
sent. n.183/2013 Corte cost.
In seguito alla pronuncia costituzionale, il giudice che ha emesso una decisione pregiudicante non può partecipare al giudizio di rinvio derivante dall'annullamento, poiché l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione ha natura di vero e proprio giudizio.
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 (Bosti)
La mera coincidenza di movente o la rientranza delle condotte nelle attività del sodalizio non bastano a dimostrare la continuità quando gli illeciti siano stati programmati in via sopravvenuta e per esigenze contingenti.
Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008 (Pagliara)
Conferma il principio per cui non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine se questi ultimi non risultano parte di un progetto criminoso originario ma sono il frutto di decisioni occasionali.
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013 (Piras)
La corrispondenza del movente non è sufficiente per riconoscere un unico disegno criminoso: occorre specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni già anteriormente alla prima consumazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 comma 2 è necessario dimostrare l'esistenza di un piano criminoso unico e preventivamente delineato; la semplice appartenenza a un'associazione mafiosa e l'identità del movente non sono sufficienti.
- Se un reato finale (es. omicidio) è stato deciso per esigenze sopravvenute o contingenze, la continuazione con il reato associativo difficilmente si configura.
- Il giudice dell'esecuzione deve affrontare e confutare espressamente le tesi difensive e le prove allegate: l'omissione di un confronto motivato con argomentazioni potenzialmente decisive può determinare annullamento per carenza motivazionale.
- In caso di annullamento e rinvio, il giudice che ha adottato la decisione annullata non può partecipare al nuovo giudizio (effetto della sentenza della Corte costituzionale n.183/2013).
- Nelle valutazioni probatorie relative alla continuità tra reati commessi in seno a sodalizi mafiosi è essenziale considerare ruoli, responsabilità e la temporalità della condivisione del progetto criminoso; dichiarazioni di collaboratori, contenuti delle sentenze precedenti e atti di imputazione vanno confrontati compiutamente.
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