Sentenza del 11/06/2019 n. 25734 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 - Irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" - Ulteriore Irrogazione di sanzione penale per il medesimo fatto nei confronti di soggetto giuridico diverso - Improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 cod. proc. pen. - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per omesso versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, relativa a un'imposta di 256.564 euro dovuta per l'anno 2009. Deduceva: la violazione del divieto di doppio giudizio, sostenendo che la società era già stata destinataria di sanzioni amministrative fiscali definitive; la particolare tenuità del fatto, poiché l'importo superava di poco la soglia penale di 250.000 euro; e l'assenza di prova certa del suo ruolo di legale rappresentante al momento della scadenza del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato, in via definitiva, la condanna a quattro mesi di reclusione. Il motivo relativo al ne bis in idem era inammissibile perché non era stato proposto in appello e, comunque, infondato: le sanzioni amministrative erano state irrogate alla società, mentre il procedimento penale riguardava la persona fisica, quindi mancava l'identità del soggetto sanzionato. È stata esclusa anche la particolare tenuità, poiché la valutazione deve riguardare la condotta complessiva e il danno arrecato all'erario, non soltanto il limitato superamento della soglia. Le doglianze sulla qualifica e sul dolo erano generiche, non supportate da elementi processuali e comunque non introdotte tempestivamente in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000
omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
La fattispecie penale punisce l'omesso versamento dell'IVA dichiarata quando l'importo supera la soglia di rilevanza penale. È sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare l'imposta.
Art. 649 cod. proc. pen.
Il divieto di un secondo giudizio non opera quando la persona sottoposta al procedimento penale è diversa dal soggetto destinatario della precedente sanzione amministrativa, anche se quest'ultima ha natura sostanzialmente penale.
Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Il principio del ne bis in idem impedisce una duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto solo in presenza di coincidenza sostanziale tra il soggetto già sanzionato e quello sottoposto al nuovo procedimento.
Art. 131-bis cod. pen.
particolare tenuità del fatto
Nel reato di omesso versamento IVA la particolare tenuità non dipende automaticamente dal modesto superamento della soglia di punibilità, ma dalla valutazione complessiva dell'offesa, della condotta, del danno erariale e delle eventuali condotte riparatorie.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi siano ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ne bis in idem non esclude automaticamente il procedimento penale quando la sanzione amministrativa è stata irrogata a una società e il processo penale riguarda il suo legale rappresentante: occorre verificare l'identità sostanziale del soggetto sanzionato.
- Le questioni non sollevate davanti al giudice d'appello, di regola, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve inoltre indicare con precisione gli atti e gli elementi sui quali si fondano le censure.
- Nel reato di omesso versamento IVA, il superamento di poco della soglia penale non comporta automaticamente la particolare tenuità del fatto: devono essere esaminate anche l'entità complessiva dell'omissione, il danno all'erario e l'eventuale riparazione.
- La responsabilità del legale rappresentante richiede una verifica riferita al momento in cui il pagamento doveva essere effettuato; tuttavia, un dubbio meramente ipotetico e non collegato a specifiche prove del processo non è sufficiente in cassazione.
- Per l'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 non è necessario che la stessa persona abbia presentato la dichiarazione IVA e abbia successivamente omesso il versamento, purché sia provata la sua posizione e il suo dolo al momento della scadenza.
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