Sentenza del 24/02/2017 n. 4789 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato le cartelle di pagamento notificate il 29 febbraio 2008, per complessivi 39.548,41 euro, relativi all'imposta di successione aperta nel 2000. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto le cartelle insufficientemente motivate e lesive del diritto di difesa ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3. La Commissione Tributaria Regionale aveva inoltre dichiarato decaduta l'Amministrazione Finanziaria dal potere di riscuotere le somme. L'Agenzia delle Entrate ha contestato esclusivamente quest'ultima conclusione, sostenendo che alla riscossione dell'imposta di successione non si applicasse il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, bensì il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, nell'imposta di successione, l'attività di liquidazione è compiuta mediante l'avviso di liquidazione ed è soggetta al termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27. La successiva cartella ha invece funzione esclusivamente esattiva e non è soggetta al termine decadenziale previsto per altre imposte, ma al termine ordinario decennale di prescrizione del diritto di credito. Il rinvio dovrà comunque consentire al giudice regionale di esaminare gli ulteriori profili della controversia, compresa la questione della motivazione delle cartelle, non definita dalla Cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 3
La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che le cartelle non indicassero in modo sufficiente le ragioni della pretesa tributaria, impedendo alle contribuenti di esercitare pienamente il diritto di difesa. La Cassazione non ha deciso definitivamente questo profilo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
Il termine decadenziale previsto da questa disposizione per la notifica della cartella non si applica, secondo la Cassazione, alla riscossione dell'imposta di successione quando la liquidazione è già stata effettuata con un autonomo avviso di liquidazione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 6 e 23
La disciplina introdotta dal decreto legislativo ha limitato l'ambito di applicazione dei termini decadenziali del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, alle imposte sui redditi e all'IVA; tale impostazione è stata ritenuta coerente con la disciplina dell'imposta di successione.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27
La liquidazione dell'imposta di successione è soggetta a uno specifico termine decadenziale biennale. Questo termine tutela il contribuente impedendo che l'Amministrazione possa liquidare l'imposta senza limiti temporali.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2
Dopo la liquidazione dell'imposta, la pretesa dell'Amministrazione riguarda un credito già determinato. La riscossione è quindi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, anziché al termine decadenziale previsto per la notifica della cartella in altri ambiti tributari.
Corte Costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
La pronuncia è richiamata per distinguere tra l'attività di liquidazione, soggetta a un termine decadenziale, e la successiva attività di riscossione, soggetta alla prescrizione del credito.
Massime di principio
- Quando un tributo successorio è stato già liquidato mediante un autonomo avviso di liquidazione, la successiva cartella svolge normalmente una funzione di riscossione e non di nuova liquidazione.
- Per l'imposta di successione occorre distinguere il termine decadenziale per effettuare la liquidazione dal termine prescrizionale per riscuotere il credito già liquidato: il primo è quello previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990, mentre il secondo è ordinariamente decennale.
- La mera tardiva notifica della cartella non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione se la cartella è stata preceduta da un valido avviso di liquidazione e non è decorso il termine prescrizionale del credito.
- La verifica della tempestività deve quindi concentrarsi sulla data di notifica dell'avviso di liquidazione, sulla validità di tale atto e sulla decorrenza e interruzione della prescrizione decennale.
- Anche se la cartella è tempestiva sotto il profilo prescrizionale, deve comunque indicare in modo comprensibile il tributo, l'atto presupposto, gli importi e le ragioni della pretesa, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa.
- La sentenza di Cassazione ha risolto soltanto la questione della decadenza dalla riscossione; il giudice del rinvio deve riesaminare gli altri motivi eventualmente rimasti assorbiti.
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