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Ordinanza

Ordinanza n. 136/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, L'e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione dell’efficacia, del decreto CAT.-OMISSIS- emesso in data 13.01.2020 e notificato tramite pec al difensore di fiducia in data 20.01.2026 con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza n. -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno n-OMISSIS-, rilasciato ex art. 31 D.L.vo 286/1998, in quello per motivi di lavoro autonomo.

Giustizia amministrativa202600770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ex art. 31 d.lgs. 286/1998 in permesso per lavoro autonomo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di nullità previa sospensione dell’efficacia, il decreto della Questura di Catania che ha rigettato l’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno, rilasciato ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 286/1998, in permesso per motivi di lavoro autonomo. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né illustra le ragioni del diniego amministrativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi, neppure in via provvisoria, sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla nullità dell’atto. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno oggetto della richiesta di conversione era stato rilasciato ai sensi di questa disposizione; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, soluzione adottata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere né negare espressamente la sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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