Cassazione Penale, Sentenza n. 32907/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reati indicati in rubrica: artt. 633 e 639-bis c.p.) deducendo in motivazione, con richiesta di motivazione semplificata ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.: 1) violazione di legge per non avere la Corte di appello riconosciuto lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.; 2) in subordine, applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto; 3) e, infine, censura sul trattamento sanzionatorio per non avere il giudice concesso le circostanze attenuanti generiche in prevalenza e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è generico e privo della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: la difesa ha riproposto valutazioni di merito già esaminate dalla Corte d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, configurando doglianza di natura fattuale non consentita in Cassazione. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito sulla non applicabilità dello stato di necessità e sull'assenza dei presupposti per la particolare tenuità, nonché legittima la mancata concessione delle attenuanti in prevalenza (tema peraltro non devoluto dalla parte in appello). Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 633
Norma in rubrica quale fattispecie contestata nella sentenza di merito; la Cassazione non ha ritenuto fondate le deduzioni difensive che miravano a escludere la responsabilità per fatti ricadenti in tale articolo
Codice penale, art. 639-bis
Altro capo di imputazione nella sentenza di merito (attinente a occupazione arbitraria di immobile pubblico/assegnato); la Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che contestava tale valutazione
Codice penale, art. 54
Richiamata dalla difesa come causa di giustificazione (stato di necessità); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto, non ricorressero i presupposti della scriminante e che la censura era generica e non confrontata con le motivazioni del merito
Codice penale, art. 131-bis
Invocato in subordine per la particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha valutato l'offensività della condotta nei confronti del legittimo assegnatario e dell'ente proprietario, escludendo la tenuità, e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione non censurabile in cassazione per genericità del motivo
Codice penale, art. 62, n. 4
Circostanza attenuante (speciale tenuità del danno) invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti e, inoltre, ha osservato che la contestazione dell'uso in prevalenza delle attenuanti generiche non era stata devoluta in appello
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1
Richiesto rigore nella formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha rilevato la genericità della doglianza e l'assenza della specificità richiesta da questa norma
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Ulteriore richiamo ai requisiti di ammissibilità e specificità del motivo di cassazione; la Corte ha applicato tale principio dichiarando il ricorso inammissibile
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
La difesa ha chiesto motivazione semplificata ai sensi di questa norma; tuttavia la semplificazione non può sostituire la necessaria specificità dei motivi di cassazione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la comminazione della somma da versare alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti configura doglianza inammissibile
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un solido riscontro fattuale: deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione di merito difficilmente potranno essere accolte in sede di legittimità
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4) devono emergere chiaramente dal complesso probatorio e dalla concreta offensività della condotta; se il danno è rivolto anche all'ente proprietario o all'assegnatario legittimo, tali scriminanti/attenuanti possono essere escluse
- Questioni relative all'applicazione in prevalenza delle circostanze attenuanti devono essere tempestivamente dedotte nel grado di appello; se non devolute, la catena devolutiva si interrompe e non possono essere sollevate in Cassazione
- Il rigore formale dei requisiti di ammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) va rispettato: motivi vaghi o meramente riproduttivi di questioni di fatto vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni in favore della cassa delle ammende
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