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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18175/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la loro istanza di revoca/annullamento dell'ordine di demolizione relativo a un fabbricato. Le censure riguardano: (i) la qualificazione dello stato dell'opera alla data del 31/12/1993 (ultimazione lavori ai fini della sanatoria) con riferimento all'art. 39 L. 724/1994 e art. 31 L. 47/1985; (ii) la legittimazione a presentare le autonome domande di condono (possesso e disponibilità delle porzioni immobiliari sulla base di un testamento olografo e di possesso di fatto); (iii) presunta violazione di norme penali e costituzionali e omessa assunzione di prova decisiva a discarico e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti gli argomenti dei ricorrenti rispetto all'accertamento di fatto già svolto in merito allo stato dell'immobile alla data delle domande di condono: dalle fotografie e dalla documentazione risulterebbe che l'immobile era allo stato grezzo e privo delle tamponature esterne, elemento che, secondo la giurisprudenza citata e la corte territoriale, impedisce di ritenere ultimata l'opera ai fini della sanatoria. La questione sulla legittimazione dei ricorrenti era già stata più volte decisa in precedenti pronunce della Cassazione e quindi non è stato dato luogo a nuovo esame. È stata esclusa la necessità di ulteriori prove richieste dai ricorrenti e i ricorsi sono stati condannati (imputazione delle spese/costituzione in giudizio), con rigetto dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724

    Fissa il termine del 31/12/1993 per l'ultimazione delle opere sanabili; la Corte ha applicato tale disposizione con riferimento al requisito dell'ultimazione ai fini della non condonabilità di opere non ultimate alla data indicata.

  • art. 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47

    "ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente"

    La Corte ha richiamato questa definizione normativa per affermare che l'immobile non poteva considerarsi ultimato alla data del 31/12/1993 in mancanza delle tamponature esterne e della copertura completata, elementi necessari per definire la volumetria e lo stato di 'rustico ultimato'.

  • T.U. edilizia (D.P.R./T.U. n. 380/2001), artt. 31 e 41

    Richiamati in relazione ai criteri di ultimazione e alla disciplina urbanistica/edilizia di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la sanatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dai ricorrenti per censurare violazioni di legge nella decisione impugnata; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano in realtà a rinnovare contestazioni di fatto già valutate dal giudice di merito.

  • art. 603 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamata la disciplina dell'istruttoria in sede di esecuzione: la Corte ha escluso l'applicabilità integrale di tali norme al procedimento esecutivo speciale, sottolineando la diversa ratio fra istruttoria di merito e istruttoria esecutiva.

  • art. 666, 623, 627 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla Procura generale per censurare omissioni nel giudizio di merito circa i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la legittimazione alla presentazione delle domande di condono; la Cassazione ha ritenuto tali questioni già valutate o suscettibili di valutazione di merito.

  • art. 12 R.D. n. 262/1942

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme penali/procedurali censurate; il Collegio non ha ritenuto fondata la questione sollevata in relazione a questa disposizione.

  • artt. 2, 24, 25 e 42 Cost.

    Questioni di carattere costituzionale sollevate in ordine a diritti e garanzie; la Corte ha ritenuto che le censure costituzionali fossero connesse a valutazioni di fatto e quindi infondate nelle modalità prospettate.

  • art. 38 comma 5 e art. 6 legge n. 47/1985

    Richiamati nella giurisprudenza sulla legittimazione a proporre istanza di sanatoria (proprietario, titolare della concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori); la Corte ha valutato la legittimazione dei richiedenti alla luce di tali norme e dei precedenti di legittimità.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. n. 13836/2024, n.10017/2021, n.12915-19

    Precedenti citati che hanno inciso sulla vicenda: la Cassazione ha più volte annullato e rinviato le pronunce di merito per questioni preliminari (legittimazione, stato dell'opera). In particolare la sentenza n.13836/2024 ha richiamato la necessità di valutare la mancanza delle tamponature alla data delle domande di condono.

Massime di principio

  • Per la sanatoria edilizia è decisivo accertare lo stato di ultimazione dell'opera alla data prevista dalla legge (es. 31/12/1993): ai fini dell'ultimazione si considera determinante l'esistenza del "rustico" e della copertura completata; la mancanza di tamponature esterne può impedire di considerare l'opera "ultimata" se ciò impedisce di definire la volumetria dell'edificio.
  • La prova fotografica e documentale dello stato dell'opera al momento della domanda è centrale: i giudici possono basare la valutazione su materiale documentale e non saranno agevolmente rimossi in Cassazione se la valutazione riguarda accertamenti di fatto supportati da elementi concreti.
  • La legittimazione a presentare autonome istanze di condono richiede che i richiedenti vantino un titolo reale o un possesso effettivo di porzioni distinte dell'immobile al momento della domanda; questioni di legittimazione possono essere decisive e causare annullamenti e rinvii se non adeguatamente valutate.
  • I ricorsi per cassazione non sono il luogo per rinnovare valutazioni di merito: se l'impugnazione mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
  • In sede esecutiva l'istruttoria ha una funzione peculiare; non sempre è necessario o ammissibile la riassunzione di prove richieste se il giudice ritiene che gli elementi già presenti siano sufficienti per la decisione.
  • Le censure di natura costituzionale o di violazione di diritti vanno prospettate in modo autonomo e non come mera reiterazione di contestazioni di fatto: se sono strettamente connesse a valutazioni di fatto, difficilmente avranno esito favorevole in Cassazione.

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