Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi n. -OMISSIS- del 10.10.2023 con cui il Comune di -OMISSIS-ha ordinato ai ricorrenti, quali odierni proprietari, di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive consistenti in un “ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in loc.tà -OMISSIS-nell’isola di -OMISSIS- e riportato in catasto alla particella n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-sez. -OMISSIS-” nonché ha disposto, in caso di mancata ottemperanza, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4, del DPR 380/01 nella misura massima di € 20.000,00; - della comunicazione prot. -OMISSIS- del 19.11.2004 nonché dell’atto di rigetto prot. -OMISSIS- del 12.6.2007, provvedimenti non conosciuti entrambi richiamati nell’ordinanza di demolizione.

Giustizia amministrativa202400626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa all’ampliamento abusivo di un fabbricato, con previsione della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza, nonché atti presupposti relativi al rigetto della domanda di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, anzitutto, la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione, assumendo che le osservazioni degli interessati avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell’atto. Hanno inoltre dedotto la violazione della disciplina regionale siciliana in materia edilizia e di condono, sostenendo che le opere, realizzate nel 1981 e oggetto di domanda di condono presentata nel 1986 dal loro dante causa, fossero sanabili; secondo la prospettazione, il vincolo di inedificabilità sarebbe stato inizialmente rivolto ai Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici e solo successivamente esteso ai privati, con effetti retroattivi costituzionalmente illegittimi. È stata infine dedotta la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso tra la conoscenza dell’abuso e l’adozione della demolizione imponesse una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico specifico alla sanzione, ulteriore rispetto al ripristino della legalità, nonché la violazione dei principi costituzionali indicati nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. La questione decisiva è stata individuata nella non sanabilità dell’intervento. Richiamando la disciplina del terzo condono in Sicilia e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il Collegio ha ritenuto ostativa alla sanatoria anche la presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003. In particolare, la sanatoria in area vincolata richiede congiuntamente che le opere siano anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili a interventi di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Poiché, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, l’intervento aveva comportato un aumento di volumetria, esso non rientrava nelle tipologie minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria previste dai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003. Mancando almeno uno dei requisiti cumulativi, l’opera non poteva essere condonata e l’ordinanza resisteva alle censure. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare le ulteriori doglianze, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Ha inoltre escluso che il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono potesse fondare un legittimo affidamento sulla sanabilità dell’abuso. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata assorbita, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso in ragione dell’insanabilità dell’intervento.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata assorbita per la decisività della non sanabilità dell’opera.

  • art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15

    Dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.

    Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti da tale disposizione.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

    La sanatoria del terzo condono è esclusa nelle aree vincolate salvo la ricorrenza congiunta delle condizioni individuate dalla giurisprudenza; tra queste rientra la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza. L’aumento di volumetria esclude tale requisito.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’ordinanza impugnata quale base della sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio applicabile in Sicilia, il rinvio operato dalla legislazione regionale all’art. 32 d.l. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dalla normativa statale, incluse le preclusioni derivanti dalla presenza di vincoli di tutela, anche quando non comportino inedificabilità assoluta.
  • Per la sanabilità delle opere abusive realizzate in area vincolata ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza indicate dalla legge e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
  • Un intervento edilizio che comporti aumento di volumetria non rientra, ai fini del terzo condono, nelle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di minore rilevanza e non può essere sanato quando sia soggetto alla preclusione prevista per le aree vincolate.
  • Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione della domanda di condono non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla condonabilità dell’opera abusiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.