Cassazione Civile, Ordinanza n. 36369/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, contestando al contribuente l'indebita applicazione del regime del margine e, a seguito di indagini bancarie su due conti correnti intestati al contribuente e alla moglie, l'omessa registrazione di corrispettivi, con riprese a fini IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi riformato la decisione rilevando il mancato assolvimento dell'onere della prova sui presupposti del regime del margine. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma dal testo emerge che, in via preliminare, aveva chiesto la rimessione in termini assumendo di essere decaduto dall'impugnazione per mancata comunicazione dell'avviso di udienza e del dispositivo da parte della segreteria della CTR. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo che la decadenza dall'impugnazione per mancata conoscenza dell'udienza o della sentenza integri un errore di diritto non idoneo a giustificare la rimessione in termini, poiché il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e grava sul difensore l'onere di verificare l'esito del processo. Conseguentemente, il ricorso, proposto oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, indipendentemente dalle comunicazioni di cancelleria alla parte.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla mancata prova dei presupposti del regime del margine, quale onere probatorio gravante sul contribuente secondo la sentenza di merito.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza o del dispositivo della sentenza non integra, di per sé, causa incolpevole di decadenza idonea a giustificare la rimessione in termini quando il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della decisione.
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio; la morte non consente l'ingresso degli eredi nel processo di legittimità.
- Ai fini della rimessione in termini per impugnare, l'errore di diritto del difensore nel non attivarsi per verificare la pubblicazione della sentenza non è equiparabile a causa non imputabile.
- Chi invoca l'applicazione di un regime fiscale agevolativo o derogatorio deve fornire la prova dei relativi presupposti, secondo il riparto dell'onere probatorio applicato dal giudice di merito.
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