Cassazione Civile, Sentenza n. 1184/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Con contratto del 10 maggio 2005, contenente clausola compromissoria per arbitrato rituale, la società cooperativa agricola affidò alla società di ingegneria la realizzazione di macchine distributrici alimentari. Il 13 marzo 2006 le parti risolsero consensualmente il precedente rapporto e il 16 marzo 2006 stipularono due nuovi contratti, eseguiti per quasi due anni. La fornitrice, con domanda arbitrale del 22 ottobre 2007, chiese di accertare la nullità dell’accordo di risoluzione consensuale per abuso di dipendenza economica. Il lodo del 25 ottobre 2008 condannò la committente a pagare Euro 11.560.000,00, di cui Euro 3.000.000,00 per disorganizzazione aziendale e il residuo per mancato guadagno. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2017, respinse l’impugnazione per nullità del lodo. In Cassazione la committente articolò quattro motivi: il primo, già respinto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4135 del 2019, denunciava la violazione degli artt. 112 e 184-bis, poi 153 c.p.c., per il diniego della rimessione in termini che avrebbe consentito di dedurre motivi di impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale; il secondo denunciava omessa pronuncia su censure di ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché gli arbitri avrebbero ravvisato l’abuso nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, fattispecie che la fornitrice non avrebbe allegato; il terzo lamentava che la qualificazione come abuso di dipendenza economica di una rinegoziazione consensuale violasse l’art. 9 della L. n. 192 del 1998, l’ordine pubblico economico e la libertà di iniziativa economica, contestando anche la ripartizione dell’onere probatorio; il quarto denunciava omessa pronuncia su censure di violazione dell’ordine pubblico processuale, del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo era già stato respinto dalle Sezioni Unite, che avevano escluso la rimessione in termini in relazione alla questione interpretativa dell’art. 829 c.p.c. e dell’art. 27 del D.Lgs. n. 40 del 2006. Il secondo e il quarto motivo sono infondati: l’individuazione della corretta fattispecie giuridica applicabile ai fatti allegati rientra nel principio iura novit curia e non integra omessa pronuncia né violazione del contraddittorio se resta immutata la base fattuale della pretesa. Anche il terzo motivo non è accolto. La Corte precisa che l’abuso di dipendenza economica richiede sia una dipendenza caratterizzata da uno squilibrio eccessivo e dall’assenza di alternative economiche soddisfacenti, sia una condotta arbitraria e contraria a buona fede, non giustificata da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante; la prova di tali presupposti grava su chi invoca la tutela dell’art. 9 della L. n. 192 del 1998. Nel caso concreto gli arbitri avevano accertato, anche sulla base di consulenza tecnica, l’assenza di alternative economiche e la condotta abusiva nella successione dei contratti. La Corte d’appello non aveva ecceduto i limiti del giudizio di impugnazione del lodo; tali accertamenti di fatto non potevano essere riesaminati in Cassazione. Spese del giudizio di legittimità compensate per la complessità della controversia e la novità di alcune questioni. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
La questione è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4135 del 2019, che ha respinto il primo motivo del ricorso e rimesso della causa alla Prima Sezione civile per la decisione sui rimanenti motivi.
Il primo motivo, relativo alla rimessione in termini e alla disciplina dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto, era già stato respinto dalle Sezioni Unite.
art. 112 c.p.c.
L’inquadramento dei fatti dedotti dalla parte nella esatta fattispecie normativa è giudizio di diritto, espletabile d’ufficio dal giudice.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti dedotti applicando la norma pertinente, purché non muti la fattispecie concreta e non violi la correlazione tra chiesto e pronunciato.
art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 9
L’inquadramento dei fatti dedotti dalla parte nella esatta fattispecie normativa è giudizio di diritto, espletabile d’ufficio dal giudice.
Le censure di ultrapetizione e violazione del contraddittorio non sono fondate per il solo fatto che il giudice o gli arbitri attribuiscano ai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica; rileva che non venga immutata la base fattuale della pretesa.
art. 829 c.p.c., comma 3
Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell’autonomia privata (art. 1322 c.c., comma 1) e dell’efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372 c.c., comma 1), cui limiti possono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell’art. 41 Cost..
La violazione dell’ordine pubblico rileva nei limiti propri del controllo sul lodo; la disciplina dell’abuso di dipendenza economica è riconducibile all’ordine pubblico economico e può limitare l’autonomia negoziale nei casi previsti dalla legge.
art. 9 L. n. 192 del 1998
In definitiva, nell’applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
L’abuso presuppone una dipendenza economica effettiva, con squilibrio eccessivo e mancanza di alternative soddisfacenti, nonché una condotta arbitraria e contraria a buona fede, diretta a danneggiare la controparte e priva di giustificazione in un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante. Non basta una disparità negoziale o una rinegoziazione onerosa.
art. 41 Cost.
Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sè, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo l’arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti.
La libertà d’iniziativa economica e l’autonomia negoziale impongono una valutazione concreta e completa prima di disattendere gli accordi; la diversa forza contrattuale è di per sé lecita e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione soggettiva alle scelte negoziali.
art. 1322 c.c.
Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell’autonomia privata (art. 1322 c.c., comma 1) e dell’efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372 c.c., comma 1), cui limiti possono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell’art. 41 Cost..
L’autonomia privata è espressione della libertà d’iniziativa economica e può essere limitata soltanto in presenza di esigenze di tutela specificamente previste dall’ordinamento, tra cui il divieto di abuso di dipendenza economica.
art. 1372 c.c.
Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell’autonomia privata (art. 1322 c.c., comma 1) e dell’efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372 c.c., comma 1), cui limiti possono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell’art. 41 Cost..
Il contratto vincola le parti, ferma la possibilità di limiti derivanti da specifiche tutele normative; il divieto di abuso può giustificare la neutralizzazione degli effetti negoziali nei presupposti stabiliti dalla legge.
art. 9, comma 3, L. n. 192 del 1998
Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica; ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906).
Il patto con cui si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo e la condotta abusiva può comportare il risarcimento del danno, di natura contrattuale.
art. 115 c.p.c.
Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa il motivo di impugnazione del lodo, vertente sulla violazione dell’ordine pubblico processuale ex art. 829 c.p.c., comma 3, in ragione del mancato rispetto, da parte degli arbitri, del principio del contraddittorio, di quello dispositivo ex art. 115 c.p.c. e del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, motivo neppure preso in considerazione della decisione impugnata.
La norma è richiamata quale parametro della censura sul principio dispositivo; la Corte rigetta il motivo congiuntamente al secondo, escludendo omessa pronuncia e violazioni processuali in ragione della legittima qualificazione giuridica dei fatti allegati e della mancata immutazione della base fattuale.
art. 153 c.p.c., comma 2
Con il primo motivo – respinto dalle Sezioni unite – la ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 184-bis, ora art. 153 c.p.c., comma 2, avendo la corte del merito respinto l’istanza di rimessione in termini, volta a dedurre i motivi di impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non proposti unicamente in ragione del tenore letterale inequivoco di cui all’art. 27 D.Lgs. medesimo, suffragato dalle opinioni della dottrina e della giurisprudenza dell’epoca.
Il motivo fondato sulla rimessione in termini è stato respinto dalle Sezioni Unite; la sentenza in esame non ne ripete la motivazione, ma dà atto dell’esito della decisione nomofilattica.
Massime di principio
- L’abuso di dipendenza economica richiede, anzitutto, uno squilibrio eccessivo di diritti e obblighi e l’effettiva mancanza, per l’impresa dipendente, di alternative economiche soddisfacenti sul mercato; una mera asimmetria negoziale non è sufficiente.
- Accertata la dipendenza economica, occorre verificare una condotta arbitraria e contraria a buona fede, non giustificata da un apprezzabile interesse economico, industriale o tecnico dell’impresa dominante e diretta essenzialmente a pregiudicare la controparte o ad appropriarsi del margine di profitto che le spetterebbe secondo il regolamento negoziale.
- L’onere di provare i presupposti della dipendenza economica e dell’abuso grava sulla parte che invoca le tutele previste dall’art. 9 della L. n. 192 del 1998.
- La diversa forza negoziale e la conclusione di condizioni più gravose non integrano di per sé abuso: occorre una valutazione concreta della causa dell’operazione e della razionalità economica della condotta, nel rispetto della libertà d’iniziativa economica e dell’autonomia privata.
- L’individuazione della norma e la qualificazione giuridica dei fatti dedotti spettano al giudice in applicazione di iura novit curia, purché restino invariati i fatti sostanziali posti a fondamento della domanda e non sia violata la correlazione tra chiesto e pronunciato.
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sull’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, il controllo riguarda la conformità a legge e la motivazione della sentenza impugnata; non consente di riesaminare direttamente il lodo né di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri.
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