Sentenza del 19/04/2021 n. 1998 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Indennità di buonuscita - Regime agevolativo di cui all'art. 17 del d.P.R. 917/1986 - Ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore - Non applicabile.(prima massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica della applicabilità del regime impositivo agevolato previsto dall'art. 17, comma 2-bis, del d.P.R. 917/1986 (ora art. 19, comma 2-bis) – integrato dall'art. 4 del d.l. poi convertito nella l. n. 154/1998 – alla parte di indennità di buonuscita alimentata con contributi volontari completamente a carico del lavoratore (es. anzianità convenzionali, servizi pre-ruolo riscattati, periodi di studio universitario). Il quesito centrava la possibilità di operare il confronto tra l'aliquota del contributo a carico del dipendente e quella complessiva versata all'ente/cassa/fondo, confronto richiesto dalla disciplina per riconoscere l'agevolazione
La decisione
La Corte ha deciso che il regime agevolativo non si applica alla quota dell'indennità di buonuscita finanziata da contributi interamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, poiché in tali ipotesi è impossibile effettuare il raffronto richiesto dalla norma tra l'aliquota del contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva. La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale indicato nelle pronunce citate e ne consegue che quella porzione non beneficia del trattamento agevolato IRPEF
Norme richiamate
decreto legge n. 70/1988, art. 4
Norma che ha integrato la disciplina TUIR introducendo i criteri per l'agevolazione; richiede il confronto tra aliquota a carico del dipendente e aliquota complessiva per determinare la quota agevolabile
TUIR n. 917/1986, art. 17, comma 2-bis (ora art. 19, comma 2-bis)
Prevede il regime impositivo agevolato per determinate indennità di fine rapporto a condizione che sia possibile effettuare il confronto delle aliquote contributive; la Corte interpreta la norma nel senso che quando i contributi sono interamente a carico del lavoratore il confronto non è possibile e quindi l'agevolazione non opera
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 8403/2013; ord. 26247/2016; 16560/2018; 33621/2019; 7001/2020; 8286/2020
Orientamento costante della Cassazione che esclude l'applicazione del regime agevolativo alla porzione dell'indennità finanziata da contributi volontari interamente a carico del dipendente
Massime di principio
- Se la porzione dell'indennità di buonuscita è alimentata da contributi volontari interamente a carico del lavoratore, il regime agevolativo previsto dall'art. 17 comma 2-bis (ora art. 19 comma 2-bis) non si applica, perché manca il confronto tra aliquote richiesto dalla norma
- L'agevolazione è potenzialmente applicabile solo quando è possibile confrontare l'aliquota del contributo a carico del dipendente con l'aliquota complessiva effettivamente versata all'ente/cassa/fondo (es. contributi a carico del datore o ripartiti tra datore e lavoratore)
- In situazioni miste (contributi ripartiti) occorre documentare chiaramente le quote a carico del datore e del lavoratore per calcolare la parte agevolabile
- Per indennità riferibili a servizi riscattati o anzianità convenzionali finanziate totalmente dal lavoratore, la strada per ottenere l'agevolazione è dimostrare, se possibile, l'esistenza di una componente finanziata da soggetti diversi dal lavoratore; in mancanza, l'agevolazione viene esclusa
- Prima di adire o resistere in giudizio, valutare la documentazione previdenziale e contrattuale per verificare la natura e la ripartizione dei contributi; in caso di dubbi, considerare consulenza fiscale per individuare eventuali alternative o impugnazioni basate su evidenze di versamenti non esclusivamente a carico del lavoratore
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