Circolare numero 21 del 4-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2005 i principali parametri utili al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali: minimale giornaliero, retribuzioni convenzionali, limiti per part-time, massimali annui, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, decontribuzione dei contratti di secondo livello, contributi apprendisti e altre misure specifiche. Sono inoltre indicati i criteri particolari per cooperative, cooperative sociali, lavoratori a domicilio, pescatori e lavoratori dello spettacolo, nonché le modalità di regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2005 con i relativi codici DM10/2.
Determinazione per il 2005 di minimali, retribuzioni convenzionali e altri valori contributivi previdenziali, con disciplina della contribuzione apprendisti
Determinazione per l’anno 2005 dei valori contributivi e della contribuzione apprendisti
La circolare aggiorna per l’anno 2005 i valori di riferimento da utilizzare nel calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Sono disciplinati i minimali di retribuzione, le retribuzioni convenzionali, i parametri per il lavoro a tempo parziale, i massimali contributivi e pensionabili, i limiti per l’accredito dei contributi, gli importi non imponibili, la decontribuzione per i contratti di secondo livello e la contribuzione dovuta per gli apprendisti. Sono inoltre fornite istruzioni per la regolarizzazione dei versamenti relativi al mese di gennaio 2005.
Quadro normativo generale sui minimali di retribuzione
Per la generalità dei lavoratori, la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La circolare richiama il principio per cui anche i datori di lavoro non aderenti alla contrattazione collettiva devono rispettare tali trattamenti ai fini previdenziali e assistenziali. In presenza di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la base contributiva va individuata con riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La norma non elimina i minimali giornalieri già previsti dalla disciplina previgente: il reddito da lavoro dipendente, determinato secondo l’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, va adeguato sia al minimale di cui alla legge n. 389 del 1989, sia ai minimali giornalieri vigenti. Per il 2005, in base alla rivalutazione ISTAT del 2,0%, il minimale giornaliero di riferimento è pari a 39,94 euro, importo corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD, fissato in 420,43 euro.
La circolare precisa anche che non opera l’obbligo di osservare il minimale contributivo nel caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.
Retribuzioni convenzionali in genere e settori specifici
Per le retribuzioni convenzionali, il limite minimo giornaliero è pari per il 2005 a 22,19 euro, in applicazione del meccanismo di rivalutazione previsto dalla normativa di riferimento. La circolare si sofferma poi su alcune categorie particolari.
Soci lavoratori di cooperative ex DPR n. 602 del 1970
Per i soci lavoratori delle società ed organismi cooperativi disciplinati dal DPR n. 602 del 1970 prosegue il percorso di adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 423 del 2001, finalizzato al graduale allineamento alla disciplina dei lavoratori dipendenti. Fino al 31 dicembre 2006 restano distinti due imponibili giornalieri: uno per l’assicurazione IVS e uno per le contribuzioni minori.
Ai fini IVS, l’imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 è pari a 28,03 euro, valore ottenuto rapportando al 40% del trattamento minimo pensionistico settimanale l’importo utile all’accredito di 52 settimane. Su tale imponibile si applica, per il 2005, un incremento retributivo del 75% della differenza tra l’imponibile convenzionale e il minimo contrattuale giornaliero di riferimento, determinato sulla base del C.C.N.L. vigente al 1° gennaio 2005.
Per le contribuzioni minori, l’imponibile giornaliero convenzionale è anch’esso pari a 28,03 euro come base di riferimento, ma l’incremento del 75% si calcola sul differenziale con il minimale giornaliero di 39,94 euro. Ne deriva per il 2005 un imponibile giornaliero convenzionale pari a 36,96 euro, con imponibile mensile di 960,96 euro (26 giornate) e, per il Mezzogiorno, di 887,04 euro (24 giornate).
La circolare chiarisce che l’imponibile IVS non può essere inferiore all’imponibile usato per le contribuzioni minori, e che tale valore costituisce il limite minimo sotto il quale non è possibile scendere ai fini pensionistici. Le eventuali modifiche contrattuali intervenute nel corso dell’anno non comportano la rideterminazione immediata degli imponibili, ma producono effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La circolare riporta anche esempi di calcolo e conferma che, qualora la classe iniziale di contribuzione sia inferiore all’imponibile così determinato, la contribuzione IVS va calcolata su quest’ultimo, senza che ciò comporti la ridefinizione di tutte le classi contributive.
Cooperative sociali e area socio-assistenziale
Per le cooperative sociali, in assenza dei decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del DPR n. 797 del 1955, l’obbligo contributivo si assolve sulle retribuzioni effettive e si applicano le regole generali sui minimali. Per i soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, il D.M. 22 settembre 2000 stabilisce un imponibile medio giornaliero non inferiore a quello necessario per l’accredito di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Per il 2005 tale imponibile giornaliero è indicato in 28,03 euro, con un imponibile mensile convenzionale di 728,78 euro su 26 giornate.
Il periodo di occupazione media mensile per tale categoria è pari a 26 giornate lavorative, con elevazione dei periodi inferiori eventualmente previsti da precedenti decreti ministeriali.
Pescatori e piccoli pescatori associati in cooperativa
Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413 del 1984 la circolare rinvia ad apposita successiva circolare. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250 del 1958, la retribuzione convenzionale per il 2005 è fissata in 555,00 euro mensili, calcolata come 22,19 euro x 25 giornate.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il minimo giornaliero varia in funzione dell’aumento dell’indice medio del costo della vita. Poiché per il 2005 l’indice è pari al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, già fissato in 21,75 euro, sale a 22,18 euro, ma deve comunque essere ragguagliato al minimale di 39,94 euro. Anche per questa categoria continua ad applicarsi il principio generale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la circolare ribadisce l’applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, fermo restando il criterio di determinazione della retribuzione imponibile di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Esistono inoltre minimali specifici che devono essere rispettati, se superiori al valore risultante dal ragguaglio al minimale generale.
Il minimale orario ai fini contributivi si determina, in linea generale, dividendo il minimale giornaliero per l’orario normale di 40 ore settimanali: il valore indicato per il 2005 è 5,99 euro. Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative la circolare richiama i criteri già illustrati in precedenti istruzioni.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile
Ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, continua a trovare applicazione l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%.
Per il 2005 la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è pari a 38.641,00 euro; l’importo mensilizzato, ai fini dell’applicazione del contributo aggiuntivo, è 3.220,00 euro. La circolare ribadisce che deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e limite di accredito dei contributi
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, rivalutato del 2,0%, è pari per il 2005 a 84.049,00 euro. La circolare precisa altresì che, dall’1 gennaio 2003, è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181 del 1997.
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi resta fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2005 ciò equivale a 168,17 euro settimanali e 8.744,84 euro annui. La circolare ricorda inoltre che l’art. 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250 del 1958, con i chiarimenti già forniti in precedenti istruzioni.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
La circolare riporta gli importi aggiornati per il 2005 relativi alle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, confermando che si tratta dei valori già previsti dal D.Lgs. n. 314 del 1997. Tra questi figurano, tra gli altri:
- erogazioni liberali: 258,23 euro;
- prestazioni e indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
- fringe benefit: 258,23 euro;
- indennità di trasferta in Italia ed estero, nelle varie misure;
- indennità di trasferimento in Italia ed estero;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.
Regime di decontribuzione dei contratti collettivi di secondo livello
In applicazione dell’art. 43, comma 2, lettera b), della legge n. 448 del 2001, il massimo importo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 67 del 1997 è fissato nel 3% della retribuzione annua.
Contribuzione apprendisti per il 2005
La circolare aggiorna i contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1° gennaio 2005. I valori indicati sono i seguenti:
- contributo settimanale base FPLD: 0,0868 euro;
- contributo settimanale adeguamento FPLD: 2,71 euro;
- contributo settimanale CUAF: 0,0341 euro;
- contributo settimanale maternità: 0,0165 euro;
- contributo settimanale INAIL: 0,0930 euro.
Il totale è pari a 2,85 euro settimanali esclusa INAIL e a 2,94 euro compresa INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a 0,02 euro settimanali, in quanto arrotondato. L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata al 5,54%.
Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e maternità obbligatoria
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero da assumere a riferimento per il calcolo della contribuzione di malattia e maternità è confermato, per il 2005, in 67,14 euro.
La circolare comunica inoltre che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 151 del 2001, è pari per il 2005 a 1.747,82 euro.
Regolarizzazione del mese di gennaio 2005
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2005, non abbiano potuto applicare i nuovi valori possono procedere alla regolarizzazione secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993. Il termine è fissato al giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Per la compilazione del modello DM10/2 la circolare distingue tre ipotesi principali:
- per le differenze relative ai punti da 1 a 3, le aziende devono calcolare lo scostamento tra retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2005 e quelle già assoggettate a contribuzione nel mese, sommando poi le differenze alla retribuzione del mese di regolarizzazione;
- per i soci delle cooperative ex DPR n. 602 del 1970, le differenze IVS vanno esposte nei quadri B/C con dicitura “Diff. IVS” e codice “M188”, indicando nella casella retribuzioni la differenza di imponibile pensionistico;
- per le differenze contributive diverse dall’IVS va usato il codice “M301” con dicitura “Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001”;
- per le differenze relative all’aliquota aggiuntiva dell’1%, l’eventuale credito dell’azienda da restituire al lavoratore va riportato nel quadro D con i codici previsti dalla circolare n. 166 del 2004;
- per gli apprendisti, le differenze sui contributi fissi vanno esposte nei quadri B/C con codice “M189” e dicitura “Diff. Appr.”.
La circolare specifica che, nei casi indicati, non devono essere compilate le caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e, a seconda dei casi, “retribuzioni”, salvo quanto espressamente richiesto per l’indicazione dell’imponibile differenziale.
Punti principali
Minimali e retribuzioni convenzionali
Per la generalità dei lavoratori il minimale giornaliero 2005 è pari a 39,94 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo pensionistico FPLD di 420,43 euro. Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero è fissato in 22,19 euro. La circolare ribadisce che la base imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.
Cooperative, soci lavoratori e cooperative sociali
Per i soci lavoratori delle cooperative ex DPR 602/1970 viene illustrato il meccanismo di adeguamento progressivo fino al 31 dicembre 2006, con imponibili distinti per IVS e contribuzioni minori. Per il 2005 l’imponibile giornaliero ai fini IVS è 28,03 euro prima dell’incremento del 75% sul differenziale contrattuale; per le contribuzioni minori l’imponibile convenzionale è 36,96 euro. Le cooperative sociali, in assenza di decreti ministeriali specifici, seguono le regole dei minimali ordinari; per i soci delle cooperative della piccola pesca la retribuzione convenzionale mensile è 555,00 euro.
Lavoro a tempo parziale, decontribuzione e part-time cooperativo
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il minimale orario ottenuto rapportando il minimale giornaliero all’orario normale: con 40 ore settimanali il valore indicato è 5,99 euro. La circolare richiama anche il regime di decontribuzione delle erogazioni da contratti di secondo livello, fissandone il limite massimo nel 3% della retribuzione annua.
Massimali, limiti contributivi e importi esclusi dal reddito
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti al sistema contributivo è pari, per il 2005, a 84.049,00 euro. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nel 40% del trattamento minimo pensionistico, quindi 168,17 euro a settimana e 8.744,84 euro annui. Sono inoltre aggiornati gli importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, tra cui mensa, trasferte, fringe benefit, trasferimenti e azioni ai dipendenti.
Contributi apprendisti e altre misure settoriali
Per gli apprendisti sono indicati i nuovi contributi fissi settimanali dal 1° gennaio 2005: base FPLD 0,0868 euro, adeguamento 2,71 euro, CUAF 0,0341 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro, per un totale di 2,85 euro esclusa INAIL e 2,94 euro comprensiva di INAIL. L’aliquota a carico dell’apprendista al FPLD è pari al 5,54%. La circolare conferma inoltre il massimale giornaliero di 67,14 euro per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e l’importo a carico dello Stato per maternità obbligatoria in 1.747,82 euro.
Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2005
Le aziende che non abbiano applicato subito i nuovi valori possono regolarizzare il mese di gennaio 2005 entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla circolare. Vengono fornite istruzioni operative per DM10/2: utilizzo del codice M188 per le differenze IVS dei soci di cooperative, del codice M301 per le differenze relative alle contribuzioni diverse dall’IVS, del codice M189 per le differenze dei contributi fissi apprendisti, oltre alle modalità di esposizione nel quadro D per eventuali importi a credito da restituire al lavoratore.
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