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Circolare

Circolare numero 16 del 31-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina INPS sul convenzionamento con strutture sanitarie e specialisti esterni per visite ed esami strumentali specialistici, introducendo il modello del "contratto aperto". Definisce soggetti convenzionabili, requisiti strutturali e professionali, prestazioni ammissibili, tariffe, modalità operative, obblighi di refertazione e controlli. Prevede inoltre l'utilizzo prioritario degli specialisti interni, la pubblicizzazione delle esigenze convenzionali, l'entrata in vigore dal 1 luglio 2005 e l'abrogazione delle precedenti norme.

Nuove disposizioni sulle convenzioni con strutture sanitarie e medici specialisti esterni

Nuove disposizioni in materia di convenzioni con strutture sanitarie e medici specialisti esterni

La circolare ridefinisce la disciplina INPS del convenzionamento esterno per visite specialistiche ed esami strumentali, con l'obiettivo di adeguarla all'evoluzione scientifica e di superare le criticità emerse dall'applicazione della precedente circolare n. 180/1999. Il nuovo impianto si fonda sul ricorso a un "contratto aperto" e sulla valorizzazione prioritaria degli specialisti interni, mantenendo però la possibilità di ricorrere a strutture esterne quando necessario.

Finalità e criteri generali

L'intervento mira a ottimizzare l'operatività dei Centri Medico-Legali, assicurando prestazioni utili a un corretto inquadramento delle patologie e a una valutazione medico-legale basata su criteri anatomo-funzionali oggettivi. L'Istituto stabilisce criteri e modalità uniformi per la scelta dei soggetti convenzionabili, per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento delle attività convenzionate.

Soggetti convenzionabili e requisiti richiesti

Possono essere convenzionati:

  • strutture pubbliche;
  • strutture private, convenzionate o non con il Servizio sanitario nazionale;
  • medici specialisti libero-professionisti.

Le strutture pubbliche comprendono gli enti ospedalieri, gli ambulatori e i presidi territoriali delle Aziende USL. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispettare i requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione del personale previsti dalla normativa richiamata.

Le strutture private, incluse quelle di natura ecclesiastica civilmente riconosciuta che svolgono assistenza ospedaliera, devono essere in regola con la normativa regionale su autorizzazione e vigilanza e possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria.

Gli specialisti libero-professionisti devono essere in possesso di:

  • laurea in medicina e chirurgia;
  • abilitazione professionale;
  • iscrizione all'albo professionale;
  • diploma di specializzazione nella branca convenzionata conseguito da almeno cinque anni.

Per le strutture che operano in radiologia è richiesta la conformità al d.lgs. n. 187 del 26 maggio 2000. Tutti i soggetti aderenti, ove obbligati, devono risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi obbligatori dovuti all'INPS.

Ubicazione, accessibilità e pubblicità dell'offerta

La struttura convenzionata deve essere ubicata nell'ambito cittadino e deve consentire l'accesso ai disabili. Le Direzioni Provinciali e sub-provinciali interessate devono dare adeguata pubblicità alla possibilità di stipulare convenzioni, utilizzando mezzi idonei a raggiungere il maggior numero possibile di potenziali interessati, tra cui strutture sanitarie, ordini professionali, quotidiani e televisioni locali.

L'elenco dei soggetti convenzionati deve essere consultabile dagli assistiti, i quali possono scegliere liberamente la struttura presso cui rivolgersi.

Oggetto delle convenzioni e autorizzazioni speciali

Le convenzioni possono riguardare tutte le visite specialistiche e tutti gli esami previsti dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, necessari per l'esercizio delle competenze istituzionali medico-legali dell'INPS.

Per le indagini ad alta tecnologia, purché non invasive, è necessaria l'autorizzazione del dirigente medico di II livello responsabile del Centro Medico-Legale delle Direzioni Provinciali e sub-provinciali. In relazione a tale profilo, la circolare abroga la precedente norma contenuta nella circolare n. 7929P del 19 ottobre 1984.

Tariffe applicabili e aggiornamenti

Le prestazioni sono remunerate secondo le tariffe previste dal decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996, con le eventuali modifiche approvate dalle Regioni mediante delibere di Giunta Regionale.

Il Coordinamento Regionale Medico-Legale deve comunicare sia ai Centri Medico-Legali provinciali sia al Coordinamento Generale eventuali variazioni tariffarie regionali. Le tariffe devono inoltre essere aggiornate automaticamente in caso di modifiche disposte con decreto del Ministro della Salute.

Obblighi dei soggetti convenzionati

I soggetti convenzionati devono garantire:

  • la possibilità di prenotazioni anche online entro un termine massimo di cinque giorni;
  • la consegna dei referti entro non oltre cinque giorni lavorativi dall'effettuazione dell'esame.

I liberi professionisti devono inoltre assicurare la disponibilità a svolgere l'attività specialistica presso gli ambulatori INPS quando non sia necessario l'uso di attrezzature particolari. In tal caso accettano una riduzione tariffaria del 20% sugli accertamenti strumentali effettuati.

Se è necessaria strumentazione specifica non presente negli ambulatori INPS, il professionista può utilizzare la propria attrezzatura portatile, restando a suo carico la manutenzione e l'eventuale assicurazione contro furti o danneggiamenti.

Modalità di svolgimento delle prestazioni e controlli

Gli accertamenti devono essere redatti sugli appositi modelli predisposti dall'INPS. Prima dell'esecuzione dell'esame deve essere verificata l'identità dell'assicurato mediante un documento valido, i cui estremi devono essere riportati nella relazione.

Per gli accertamenti radiologici, i radiogrammi devono:

  • riportare in modo indelebile le generalità della persona esaminata;
  • indicare la data di nascita;
  • indicare la data di esecuzione dell'esame;
  • essere consegnati unitamente ai referti.

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all'accertamento della ridotta capacità lavorativa devono essere eseguiti tenendo presenti le linee guida diagnostico-strumentali elaborate dalla comunità scientifica internazionale, così da raccogliere gli elementi necessari a una corretta valutazione medico-legale.

I dirigenti medici di II livello delle Direzioni Provinciali e sub-provinciali hanno il compito di monitorare costantemente l'attività specialistica resa in convenzione, verificando il rispetto dei termini previsti dal contratto e proponendo eventuali correttivi o disdette, d'intesa con il Coordinamento Medico-Legale Regionale e Generale.

Adempimenti successivi alla stipula e decorrenza

Dopo la stipula, una copia del contratto, datata e firmata da entrambe le parti, deve essere inviata per conoscenza al Coordinamento Generale Medico-Legale, Area della Medicina Specialistica.

La circolare entra in vigore il 1 luglio 2005. Da tale data sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

Punti principali

Finalità e nuovo modello di convenzionamento

La circolare nasce dall'esigenza di aggiornare la disciplina sulle convenzioni per visite e accertamenti specialistici, in ragione dell'evoluzione della scienza medica e delle criticità emerse dall'applicazione della circolare n. 180/1999. Viene introdotto un "contratto aperto", cioè un invito rivolto a strutture pubbliche e private, nonché a singoli professionisti in possesso dei requisiti richiesti, disponibili a eseguire le prestazioni a fronte di un onorario predeterminato dall'Istituto.

Soggetti e strutture convenzionabili

Possono essere convenzionate strutture pubbliche, strutture private convenzionate o non con il S.S.N., e medici specialisti libero-professionisti. Le strutture pubbliche comprendono enti ospedalieri, ambulatori e presidi territoriali delle Aziende USL; le strutture private devono essere in regola con la normativa regionale sull'autorizzazione e vigilanza e possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dalla legge. Per i professionisti sono richiesti laurea in medicina e chirurgia, abilitazione, iscrizione all'albo e specializzazione nella branca di convenzionamento conseguita da almeno cinque anni.

Requisiti ulteriori delle strutture

I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispettare i requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione del personale previsti dalla legge n. 833/1978. Le strutture di radiologia devono dichiarare la conformità al d.lgs. n. 187/2000. Inoltre, la sede deve essere ubicata nell'ambito cittadino e consentire l'accesso ai disabili. Tutti i soggetti che aderiscono e che ne hanno l'obbligo devono essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi obbligatori dovuti all'INPS.

Pubblicizzazione e scelta dell'assistito

Le Direzioni Provinciali e sub-provinciali interessate devono dare ampia pubblicità alla possibilità di convenzionamento, usando mezzi idonei a raggiungere strutture, ordini professionali e media locali. L'elenco dei convenzionati deve essere consultabile dagli assistiti, che possono scegliere liberamente la struttura alla quale rivolgersi.

Oggetto delle prestazioni convenzionabili

Le convenzioni possono riguardare tutte le visite specialistiche delle varie branche e tutti gli esami previsti dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato in G.U. n. 150 del 14 settembre 1996, necessari per l'attività medico-legale dell'INPS. Per le indagini ad alta tecnologia, purché non invasive, è necessaria l'autorizzazione del dirigente medico di II livello responsabile del Centro Medico-Legale competente, con abrogazione della precedente disciplina della circolare n. 7929P del 19/10/1984.

Tariffe e aggiornamenti

Le tariffe sono quelle del decreto ministeriale del 22 luglio 1996, con le eventuali modifiche disposte dalle Regioni con apposite delibere di Giunta. Il Coordinamento Regionale Medico-Legale deve comunicare ai Centri Medico-Legali provinciali e al Coordinamento Generale eventuali variazioni tariffarie regionali. Le tariffe si aggiornano automaticamente anche in caso di modifiche disposte con decreto del Ministro della Salute.

Obblighi operativi dei convenzionati

I soggetti convenzionati devono garantire la possibilità di prenotazione anche online entro cinque giorni e la consegna dei referti entro cinque giorni lavorativi dall'esame. I liberi professionisti devono inoltre garantire, quando non servano attrezzature particolari, l'attività presso gli ambulatori INPS accettando una riduzione del 20% sugli accertamenti strumentali; se occorre strumentazione specifica non presente negli ambulatori INPS, possono usare la propria attrezzatura portatile, con manutenzione e assicurazione a proprio carico.

Modalità di esecuzione, documentazione e controlli

Le prestazioni devono essere compilate sugli appositi modelli INPS e, prima dell'esame, deve essere verificata l'identità dell'assicurato mediante documento valido, con indicazione degli estremi nella relazione. Per gli accertamenti radiologici, i radiogrammi devono riportare in modo indelebile generalità, data di nascita e data dell'esame, e devono essere consegnati insieme ai referti. Le visite e gli accertamenti devono essere svolti secondo le linee guida diagnostico-strumentali della comunità scientifica internazionale, così da raccogliere tutti gli elementi necessari alla valutazione medico-legale. I dirigenti medici di II livello delle Direzioni Provinciali e sub-provinciali devono monitorare costantemente l'attività convenzionata, verificando il rispetto dei termini contrattuali e proponendo eventuali correttivi o disdette d'intesa con i coordinamenti medico-legali regionale e generale.

Adempimenti finali ed efficacia

Dopo la stipula, una copia del contratto datata e firmata dalle parti deve essere inviata per conoscenza, tramite posta, al Coordinamento Generale Medico-Legale, Area della Medicina Specialistica. La circolare entra in vigore il 1 luglio 2005 e da tale data sono abrogate le precedenti norme.

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