Circolare numero 20 del 4-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina le nuove fasce retributive e gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2005 dai lavoratori domestici, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari al 2%. Viene inoltre confermato l’aumento di 0,50 punti percentuali dell’aliquota per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF. Sono riportate le tabelle dei contributi orari per retribuzioni fino a € 6,59, tra € 6,59 e € 8,04, oltre € 8,04 e per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali, oltre ai coefficienti di ripartizione delle aliquote tra le varie gestioni e i richiami normativi che hanno inciso sulla struttura contributiva.
Importo dei contributi 2005 per i lavoratori domestici
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2005 per i lavoratori domestici
La circolare aggiorna, per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, l’ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori domestici. L’intervento è conseguente alla variazione ISTAT del 2% dell’indice dei prezzi al consumo e contiene sia le nuove fasce di retribuzione sia i relativi importi contributivi, oltre ai coefficienti di ripartizione tra le diverse gestioni.
Aggiornamento delle basi di calcolo
L’Istituto prende atto della comunicazione ISTAT relativa alla variazione percentuale del 2% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, rilevata tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 e il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004. Tale aggiornamento comporta la rideterminazione delle fasce di retribuzione oraria utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2005.
Aliquota per i lavoratori domestici non soggetti a CUAF
La circolare segnala inoltre che, per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota contributiva è aumentata di 0,50 punti percentuali, in applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Fasce di retribuzione e contributi orari
Per i lavoratori italiani e stranieri vengono indicate le fasce di retribuzione oraria e i corrispondenti contributi orari.
- Fino a € 6,59:
- contributo orario comprensivo della quota CUAF: € 1,27;
- contributo orario senza quota CUAF: € 1,14.
- Oltre € 6,59 e fino a € 8,04:
- contributo orario comprensivo della quota CUAF: € 1,43;
- contributo orario senza quota CUAF: € 1,29.
- Oltre € 8,04:
- contributo orario comprensivo della quota CUAF: € 1,74;
- contributo orario senza quota CUAF: € 1,57.
Per il lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali, la circolare indica un contributo orario specifico pari a € 0,92 comprensivo della quota CUAF e a € 0,83 senza quota CUAF.
Le cifre riportate tra parentesi nelle tabelle corrispondono alla quota a carico del lavoratore.
CUAF: casi di esclusione
La circolare precisa che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto soltanto nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. In tali ipotesi, dunque, trova applicazione la disciplina senza quota CUAF.
Coefficienti di ripartizione
Per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sono riportati i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, suddivisi tra le diverse gestioni.
Per i lavoratori domestici con CUAF sono indicati:
- F.P.L.D.: aliquota 17,1275%, coefficiente 0,790378;
- D.S.: aliquota 2,3125%, coefficiente 0,106714;
- C.U.A.F.: aliquota 0,4800%, coefficiente 0,022151;
- Maternità: aliquota 0,2400%, coefficiente 0,011075;
- INAIL: aliquota 1,31%, coefficiente 0,060452;
- Fondo di garanzia trattamento fine rapporto: 0,20%, coefficiente 0,009230;
- Totale: 21,6700%, coefficiente 1,000000.
Per i lavoratori domestici senza CUAF sono indicati:
- F.P.L.D.: aliquota 15,9075%, coefficiente 0,812851;
- D.S.: aliquota 2,1525%, coefficiente 0,109990;
- Maternità: aliquota 0,0000%, coefficiente 0,000000;
- INAIL: aliquota 1,31%, coefficiente 0,066939;
- Fondo di garanzia trattamento fine rapporto: 0,20%, coefficiente 0,010220;
- Totale: 19,5700%, coefficiente 1,000000.
Richiami normativi storici
La circolare richiama, a fini di inquadramento della contribuzione vigente, alcune modifiche normative pregresse:
- il D.Lgs. 446/1997, che per effetto dell’introduzione dell’IRAP ha reso non più dovuti dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dal 1° gennaio 2000 ha soppresso i contributi Enaoli e Tbc;
- l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, che ha soppresso dal 1° gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- l’art. 49 della legge 488/1999, che ha disposto dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 una riduzione di 0,20 punti percentuali del contributo per l’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro, riduzione poi confermata dall’art. 43 della legge 448/2001;
- l’art. 120 della legge 388/1999, che riconosce ai datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, un esonero dal CUAF pari a 0,8 punti percentuali se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a tale soglia, oppure pari a 0,4 punti percentuali da scomputare da altri contributi sociali, prioritariamente maternità e disoccupazione, se il CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 punti percentuali.
Punti principali
Aggiornamento delle fasce contributive 2005
L’ISTAT ha comunicato una variazione del 2% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio-dicembre 2003 e gennaio-dicembre 2004. In conseguenza di tale dato sono state rideterminate le fasce di retribuzione oraria su cui calcolare i contributi per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
Importi del contributo orario
Per i lavoratori italiani e stranieri, la circolare indica i contributi orari in funzione della retribuzione effettiva/convenzionale e distingue tra importi comprensivi della quota CUAF e importi senza quota CUAF. Sono previste tre fasce: fino a € 6,59; oltre € 6,59 e fino a € 8,04; oltre € 8,04. È inoltre prevista una disciplina specifica per il lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Quota CUAF e quota a carico del lavoratore
La circolare precisa che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Nelle tabelle gli importi tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
Per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 sono indicati i coefficienti di ripartizione tra le gestioni per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le aliquote e i coefficienti riportati riguardano F.P.L.D., D.S., C.U.A.F., maternità, INAIL e Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con totale pari a 21,6700% con CUAF e 19,5700% senza CUAF.
Richiami normativi e variazioni pregresse
La circolare ricorda che, per effetto del D.Lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 1998 non sono più dovuti il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%. A seguito della L. 448/1998 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc dal 1° gennaio 2000. È inoltre soppressa la contribuzione dello 0,50% per il Fondo di rimpatrio dal 1° gennaio 2000, mentre la riduzione del contributo per indennità economica di maternità di 0,20 punti percentuali è stata introdotta dalla L. 488/1999 e confermata dalla L. 448/2001. Infine, l’art. 120 della L. 388/1999 riconosce dal 1° febbraio 2001 un esonero dal CUAF fino a 0,8 punti percentuali, ovvero un esonero di 0,4 punti da applicare in compensazione su altri contributi sociali se il CUAF è dovuto in misura inferiore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 feb 2005Circolare numero 21 del 4-2-2005
- Circolare · 2 feb 2005Circolare numero 19 del 2-2-2005
- Circolare · 1 feb 2005Circolare numero 18 del 1-2-2005
- Circolare · 7 feb 2005Circolare numero 02 del 07-02-2005 enpals
- Circolare · 31 gen 2005Circolare numero 15 del 31-1-2005
- Circolare · 31 gen 2005Circolare numero 16 del 31-1-2005
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →