Circolare numero 02 del 07-02-2005 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2005 i valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, in conseguenza della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 2,0%. Vengono fissati il minimale giornaliero imponibile, i criteri per il part-time, i massimali annui e giornalieri di base contributiva e pensionabile, nonché i contributi di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva. Sono inoltre confermati il contributo per i contratti di formazione e lavoro e le aliquote contributive applicabili dal 1° gennaio 2005, con distinzione tra iscritti ante e post 31.12.1995 e tra specifiche categorie come ballerini e tersicorei.
Determinazione per il 2005 di minimali, massimali e aliquote contributive ENPALS per spettacolo e sportivi professionisti
Determinazione dei valori contributivi 2005 per spettacolo e sportivi professionisti
La circolare definisce, per l’anno 2005, i valori contributivi applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS. L’aggiornamento deriva dalla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 2,0%, e si inserisce nel quadro delle norme sui minimali, massimali e aliquote contributive da assumere ai fini previdenziali e assistenziali.
Riferimenti normativi e criteri generali di calcolo
La circolare richiama l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, che prevede la rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera in misura corrispondente alle variazioni delle pensioni. Richiama inoltre l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione base per i contributi non può essere inferiore ai trattamenti fissati da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
La circolare precisa anche che, ai sensi dell’art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la base imponibile contributiva è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine, richiama l’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, come modificato, che stabilisce il limite minimo di retribuzione giornaliera non inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Minimale di retribuzione giornaliera e part-time
Per il 2005 il minimale di retribuzione giornaliera imponibile, ai fini degli obblighi contributivi ENPALS, è fissato in 39,94 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1° gennaio 2005, pari a 420,43 euro. La circolare sottolinea che l’obbligo di applicare tali minimali opera solo quando essi risultino superiori ai minimi di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero di ore settimanali previste dai contratti del settore. In presenza di un orario di 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a 5,99 euro.
Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2005 è pari a 84.049,00 euro. Su tale categoria si applica:
- il contributo di solidarietà del 5% sulla parte di retribuzione annua eccedente 84.049,00 euro, ripartito in misura uguale tra datore di lavoro e lavoratore;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione annua eccedente 38.641,00 euro e fino al massimale di 84.049,00 euro.
Per i lavoratori già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 612,71 euro. La circolare riporta la suddivisione in fasce di retribuzione giornaliera con i corrispondenti massimali imponibili e il numero di giorni di contribuzione accreditati per ciascuna fascia. Su tali importi si applicano:
- il contributo di solidarietà del 5% sulla parte eccedente il massimale giornaliero della fascia di appartenenza;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 123,85 euro e fino al massimale della fascia.
Sportivi professionisti: massimali e contributi di solidarietà
Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è anch’esso fissato in 84.049,00 euro. Su tale quota eccedente si applica un contributo di solidarietà nella misura dell’1,2%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore, fino all’importo annuo di 612.827,86 euro.
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 269,39 euro. In questo caso:
- il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 269,39 euro e fino a 1.964,19 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte eccedente 123,85 euro fino al massimale giornaliero di 269,39 euro.
Contratti di formazione e lavoro
Nei casi in cui la normativa preveda che la quota dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro sia dovuta in misura fissa pari a quella degli apprendisti, la circolare stabilisce per il 2005 un importo settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla quota IVS, pari a 2,80 euro, corrispondenti a 0,47 euro al giorno.
Aliquote contributive dal 1° gennaio 2005
Dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva per gli sportivi professionisti, ai sensi del D.Lgs. n. 166/1997, è allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS e risulta pari al 32,70% complessivo. La ripartizione è la seguente:
- 23,81% a carico del datore di lavoro;
- 8,89% a carico del lavoratore.
La circolare richiama l’allegato 1, che distingue tra sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva e quelli con precedente anzianità o già iscritti al 31 dicembre 1995, confermando per entrambe le ipotesi l’aliquota complessiva del 32,70%.
Per i lavoratori dello spettacolo, le aliquote contributive sono già allineate, dal 1° gennaio 2003, a quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con eccezione dei ballerini e dei tersicorei. L’allegato 2 indica:
- aliquota ordinaria del 32,70% per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva e per quelli già iscritti al 31 dicembre 1995 o con anzianità pregressa in altre gestioni, con ripartizione 23,81% datore di lavoro e 8,89% lavoratore;
- aliquota del 35,70% per tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31 dicembre 1995, con ripartizione 25,81% datore di lavoro e 9,89% lavoratore, sia in caso di assenza sia in caso di presenza di anzianità contributiva pregressa.
Sintesi operativa
La circolare costituisce quindi il riferimento per il calcolo dei contributi ENPALS nell’anno 2005, individuando minimali, massimali, contributi aggiuntivi e aliquote per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Per gli operatori del settore, i dati rilevanti sono quelli relativi ai valori imponibili da applicare nelle denunce contributive, con particolare attenzione alle differenze tra iscritti ante e post 31 dicembre 1995, alle categorie speciali dei ballerini e dei tersicorei e alle soglie oltre le quali si applicano contributi di solidarietà e aliquote aggiuntive.
Punti principali
Aggiornamento dei valori contributivi per il 2005
La determinazione dei valori contributivi deriva dalla rivalutazione legata alla variazione del 2,0% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La circolare richiama il quadro normativo sui minimali di retribuzione giornaliera e sulla base imponibile contributiva, precisando che, in attesa del decreto ministeriale previsto, sono stati utilizzati i dati ISTAT disponibili alla data di emanazione del provvedimento.
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per il 2005 il minimale giornaliero per gli obblighi contributivi ENPALS è pari a 39,94 euro, calcolato come il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2005 (420,43 euro). La circolare ricorda che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Retribuzione minima oraria nei rapporti part-time
Dal 1° gennaio 2005 la retribuzione minima oraria per i contratti part-time si determina moltiplicando il minimale giornaliero di 39,94 euro per sei e dividendo il risultato per le ore settimanali previste dal contratto collettivo del settore. In caso di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta pari a 5,99 euro. L’obbligo contributivo sulla base di tali minimali opera solo quando essi siano superiori ai minimi contrattuali o individuali.
Lavoratori dello spettacolo: massimale annuo e contributi accessori
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità in altre gestioni, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2005 è 84.049,00 euro. Su tale soglia opera il contributo di solidarietà del 5% sulla parte eccedente (2,50% datore di lavoro e 2,50% lavoratore). Si applica inoltre l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla retribuzione annua eccedente 38.641,00 euro fino al massimale di 84.049,00 euro.
Lavoratori dello spettacolo: massimali giornalieri
Per gli iscritti all’Enpals al 31.12.1995, o successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 612,71 euro. La circolare ripartisce le fasce di retribuzione giornaliera con i relativi massimali imponibili e i giorni di contribuzione accreditati, da 1 a 8 giorni in funzione dello scaglione. Il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di ciascuna fascia, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota eccedente 123,85 euro fino al massimale della fascia.
Sportivi professionisti: massimali e contributi accessori
Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità in altre gestioni, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 84.049,00 euro. Il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2% sulla parte di retribuzione annua eccedente 84.049,00 euro e fino a 612.827,86 euro, ripartito per metà tra datore di lavoro e lavoratore. Anche per questa categoria si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte eccedente 38.641,00 euro fino al massimale annuo.
Sportivi professionisti: massimale giornaliero
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals al 31.12.1995 o con precedente anzianità contributiva in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 269,39 euro. Il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 269,39 euro e fino a 1.964,19 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore opera sulla quota giornaliera eccedente 123,85 euro fino al massimale di 269,39 euro.
Contributo previdenziale per contratti di formazione e lavoro
Nei casi in cui la normativa preveda per i contratti di formazione e lavoro una quota contributiva fissa pari a quella degli apprendisti, il contributo settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla quota IVS, è determinato per il 2005 in 2,80 euro, pari a 0,47 euro al giorno.
Aliquote contributive dal 1° gennaio 2005 per gli sportivi professionisti
Dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva per gli sportivi professionisti è allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS e pari complessivamente al 32,70%, con ripartizione 23,81% a carico del datore di lavoro e 8,89% a carico del lavoratore. La circolare richiama le tabelle allegate con i codici tabella e causale applicabili alle diverse categorie di iscritti.
Aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo le aliquote contributive sono già in parità con quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, salvo le eccezioni per ballerini e tersicorei. Le tabelle allegate riportano l’aliquota ordinaria del 32,70% (23,81% datore di lavoro e 8,89% lavoratore) per la generalità degli iscritti e l’aliquota del 35,70% (25,81% datore di lavoro e 9,89% lavoratore) per tersicorei e ballerini, con distinzione in base alla posizione assicurativa ante o post 31.12.1995.
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