Circolare numero 18 del 1-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare esamina le principali tipologie contrattuali introdotte dal Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, soffermandosi sugli effetti in materia di contribuzione e prestazioni pensionistiche. Vengono distinti i rapporti di lavoro subordinato e gli altri rapporti, con indicazioni su somministrazione, appalto, distacco, lavoro intermittente, ripartito, part-time, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto, lavoro occasionale, lavoro accessorio e associazione in partecipazione. La circolare richiama inoltre il regime di cumulo pensione-redditi da lavoro e allega, da un lato, la tabella delle occupazioni per il lavoro intermittente e, dall’altro, le aliquote di computo per la gestione separata dal 1996 al 2004.
Nuove forme di rapporto di lavoro del Dlgs 276/2003 e riflessi pensionistici
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e riflessi pensionistici
La circolare analizza le nuove forme di rapporto di lavoro introdotte dal Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente agli effetti in materia previdenziale e pensionistica. L’obiettivo è chiarire, per ciascun istituto, se e in quale misura la contribuzione sia utile al diritto e alla misura della pensione, nonché quali regole si applichino alla retribuzione imponibile e al montante contributivo.
Ambito e impostazione generale
La circolare premette un riepilogo delle principali tipologie contrattuali disciplinate dal decreto:
- somministrazione di lavoro;
- appalto;
- distacco;
- lavoro intermittente;
- lavoro ripartito;
- lavoro a tempo parziale;
- apprendistato;
- contratto d’inserimento;
- lavoro a progetto e lavoro occasionale;
- prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Viene chiarito che, per i rapporti di lavoro subordinato, la contribuzione concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Le sezioni successive distinguono gli istituti che mantengono questa impostazione da quelli che presentano regole speciali.
Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro, disciplinata dagli articoli 20-28 del Dlgs 276/2003, è descritta come rapporto articolato su due piani:
- contratto tra utilizzatore e somministratore;
- contratto di lavoro subordinato tra somministratore e lavoratore.
Il lavoratore opera presso l’utilizzatore, che è obbligato in solido con il somministratore al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali. Il somministratore sostiene gli oneri contributivi, assicurativi e assistenziali ed è classificato nel settore terziario.
Indennità di disponibilità
Per il lavoratore assunto a tempo indeterminato è prevista un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta nei periodi di attesa di assegnazione. La circolare precisa che:
- la misura è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore;
- non può comunque essere inferiore a quanto previsto dal decreto ministeriale;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2004 ha fissato il minimo in 350,00 euro mensili;
- per la quota oraria il divisore da utilizzare è 173;
- l’indennità è ridotta proporzionalmente in caso di assegnazione a tempo parziale.
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati per l’effettivo ammontare, anche in deroga alla normativa sul minimale contributivo.
Rilevanza pensionistica e minimale contributivo
L’indennità di disponibilità concorre:
- nel sistema retributivo o misto, alla formazione dell’anzianità contributiva e della retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
- nel sistema contributivo, alla formazione dell’anzianità utile al diritto e del montante contributivo individuale.
La circolare richiama inoltre il meccanismo del minimale settimanale previsto dalla legge n. 638/1983. Per l’anno 2005, con trattamento minimo mensile pari a 420,01 euro:
- il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari a 168,00 euro;
- il minimale retributivo annuo è pari a 8.736,00 euro.
Viene riportato l’esempio di un lavoratore che abbia percepito 7.000,00 euro annui, comprensivi dell’indennità di disponibilità: in tal caso risultano accrediti per 42 settimane. La circolare osserva infine che, anche quando vi sia sola erogazione dell’indennità di disponibilità, i periodi non risultano interamente coperti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali se non è raggiunto il minimale richiesto.
Somministrazione nei settori domestico e agricolo
Per la somministrazione nel settore domestico o agricolo si applicano i criteri erogativi e gli oneri previdenziali propri di tali settori. In particolare:
- per i lavoratori domestici, l’accredito settimanale dipende dal requisito minimo delle 24 ore settimanali nel trimestre solare; in difetto, si procede al calcolo proporzionale in base ai contributi versati;
- la retribuzione convenzionale oraria, moltiplicata per le ore retribuite, determina la retribuzione complessiva trimestrale utile alla pensione;
- il contributo orario versato sull’indennità di disponibilità rileva per il numero di settimane da accreditare e per la retribuzione convenzionale oraria;
- per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’anzianità contributiva è parametrata in contributi giornalieri, e le giornate coperte da indennità di disponibilità contribuiscono alla pensione; la prestazione si calcola sulla retribuzione effettivamente corrisposta.
Appalto e distacco
Per l’appalto la circolare richiama la definizione dell’articolo 1655 c.c. e ribadisce i criteri distintivi rispetto alla somministrazione:
- organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;
- gestione a proprio rischio;
- eventuale esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati.
Il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell’appalto, per retribuzioni e contributi. Sul piano previdenziale non vi sono innovazioni: si applicano i principi generali del lavoro subordinato.
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto. Il datore di lavoro distaccante resta responsabile del trattamento economico e normativo; se il distacco comporta mutamento di mansioni, è richiesto il consenso del lavoratore. Anche in questo caso la circolare precisa che non vi sono novità in materia pensionistica rispetto al lavoro subordinato ordinario.
Lavoro intermittente e lavoro ripartito
Il lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli 33-40 del Dlgs 276/2003 e può essere stipulato per le attività indicate nella tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657, nonché, in via sperimentale, per specifiche categorie di lavoratori:
- soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni;
- lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- soggetti che abbiano reso la disponibilità presso i centri per l’impiego.
Quando il contratto prevede l’obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore percepisce un’indennità di disponibilità. La circolare richiama il decreto del 10 marzo 2004, che fissa tale indennità al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato e specifica che la retribuzione di base comprende minimo tabellare, indennità di contingenza, E.T.R. e ratei di mensilità aggiuntive. Anche l’indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione per l’effettivo ammontare, in deroga al minimale contributivo.
Ai fini pensionistici:
- l’indennità di disponibilità concorre all’anzianità contributiva utile al diritto e alla misura della pensione;
- nel sistema contributivo concorre al montante contributivo individuale;
- per i periodi lavorati il lavoratore intermittente non può ricevere un trattamento complessivamente meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore di pari livello a parità di mansioni;
- il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in base alla prestazione effettiva, con particolare riferimento a retribuzione, ferie, malattia, infortunio, malattia professionale, maternità e congedi parentali.
Per il lavoro ripartito, due lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa. Il contratto deve specificare la misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione di ciascuno, lasciando ai coobbligati la possibilità di sostituzione e di modifica consensuale della distribuzione dell’orario. Ai fini previdenziali i lavoratori sono assimilati ai part-time; il calcolo avviene mese per mese con conguaglio a fine anno.
Lavoro a tempo parziale
La disciplina del part-time è richiamata in quanto modificata dall’articolo 46 del Dlgs 276/2003 sul Dlgs 61/2000. La circolare riproduce le definizioni di:
- tempo pieno;
- tempo parziale;
- part-time orizzontale;
- part-time verticale;
- part-time misto.
Sul piano pensionistico viene affermato che nulla è innovato: continua ad applicarsi l’articolo 9 del Dlgs 61/2000. Per l’interpretazione operativa si richiama la circolare n. 123 del 27 giugno 2000.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato è descritto nelle tre tipologie previste dal Dlgs 276/2003:
- apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di durata non superiore a tre anni, finalizzato alla qualifica professionale;
- apprendistato professionalizzante, per soggetti tra 18 e 29 anni;
- apprendistato per il conseguimento di titoli di studio secondari, universitari, di alta formazione e di specializzazione tecnica superiore, anch’esso per soggetti tra 18 e 29 anni.
La disciplina previdenziale resta quella della legge n. 25/1955 e successive modificazioni. La contribuzione accreditata al lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche. Non si applica la regola generale del minimale contributivo settimanale prevista dall’articolo 7 della legge n. 638/1983.
Contratto d’inserimento
Il contratto d’inserimento è qualificato come strumento volto a favorire l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore al contesto aziendale.
La circolare evidenzia i principali tratti della disciplina:
- durata minima di 9 mesi;
- durata massima di 18 mesi;
- per i lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), durata massima estendibile a 36 mesi;
- categoria d’inquadramento non inferiore, per più di due livelli, rispetto a quella spettante in base al CCNL.
Sotto il profilo pensionistico non vi sono modifiche: il lavoratore è considerato un soggetto che svolge attività subordinata, per cui si applicano i principi generali. Per i benefici contributivi si rinvia alla circolare n. 51 del 16 marzo 2004.
Lavoro a progetto e gestione separata
Il lavoro a progetto è descritto come collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di essi determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
I lavoratori a progetto sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per le prestazioni pensionistiche liquidate con sistema contributivo si applicano le regole proprie della gestione separata.
La circolare richiama inoltre la disciplina del computo dei contributi versati in diverse gestioni, subordinata al possesso di determinati requisiti contributivi, nonché le regole sulla pensione supplementare per chi non raggiunge i requisiti per la pensione autonoma ma è titolare di altra pensione. I contributi successivi alla decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a supplemento di pensione, richiedibile dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dal precedente supplemento.
Qualora manchino i requisiti per la pensione ai superstiti, è prevista l’indennità una tantum in favore dei superstiti dell’assicurato, ai sensi della legge n. 335/1995 e del decreto interministeriale 13 gennaio 2003.
La circolare ricorda anche che, in caso di conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza progetto, si applicano i principi generali del lavoro dipendente.
Lavoro occasionale
Le prestazioni occasionali sono definite come rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.
La circolare precisa che tali prestazioni sono soggette a contribuzione se configurano un rapporto di collaborazione coordinata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR. In tal caso il prestatore è iscritto alla gestione separata e si applicano i criteri illustrati per il lavoro a progetto.
Viene inoltre distinta questa figura dal lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 c.c., per il quale l’iscrizione alla gestione separata è prevista solo se il reddito annuo supera 5.000 euro.
Lavoro accessorio
Il lavoro accessorio, disciplinato dagli articoli 70-74 del Dlgs 276/2003 e modificato dal Dlgs 251/2004, riguarda attività di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro, o in procinto di uscirne.
Le prestazioni accessorie devono rispettare i seguenti limiti:
- durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare;
- compensi complessivi non superiori a 5.000 euro nello stesso anno.
Il sistema operativo prevede l’acquisto di buoni presso rivendite autorizzate; il prestatore riceve il compenso dal concessionario al momento della restituzione dei buoni. Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Sul piano previdenziale e assicurativo il concessionario versa:
- il 13% del valore nominale del buono alla gestione separata INPS;
- il 7% del valore nominale del buono all’INAIL.
È inoltre previsto un decreto ministeriale per l’individuazione delle aree metropolitane e del concessionario del servizio, nonché per la regolamentazione delle modalità di versamento e delle coperture assicurative e previdenziali.
Rapporti di associazione in partecipazione
La circolare affronta l’associazione in partecipazione sotto due profili. Da un lato richiama l’articolo 86, comma 2, del Dlgs 276/2003, che intende evitare fenomeni elusivi: se il rapporto è privo di effettiva partecipazione e di adeguate erogazioni al lavoratore, quest’ultimo ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi del lavoro subordinato corrispondente, salvo che il datore di lavoro o committente provi che la prestazione rientra in un diverso schema contrattuale tipico o nominato.
Dall’altro lato la circolare richiama la disciplina contributiva introdotta dall’articolo 43 del Dl 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, come poi integrata dall’articolo 1, comma 157, della legge n. 312/2004. I soggetti che conferiscono prestazioni lavorative nell’ambito dell’associazione in partecipazione e i cui compensi siano qualificati come redditi di lavoro autonomo sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata.
Ai fini pensionistici:
- si applicano esclusivamente le regole di accesso e calcolo del trattamento previste per gli iscritti alla previdenza successivamente al 31 dicembre 1995;
- resta quindi il metodo di calcolo contributivo.
Regime di cumulo pensione-redditi da lavoro
Per il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, con riferimento ai trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, la circolare non introduce nuove regole ma rinvia alla circolare riepilogativa n. 197 del 23 dicembre 2003.
Allegati e tabelle richiamate
La circolare contiene due allegati di rilievo operativo:
- l’Allegato 1 con la tabella del RD 6 dicembre 1923, n. 2657, che individua le occupazioni per le quali è ammesso il lavoro intermittente;
- l’Allegato 2 con le aliquote di computo della gestione separata per gli anni 1996-2004, distinte tra non iscritti ad altra gestione, titolari di pensione diretta e titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione.
In particolare, per il 2004 vengono indicate aliquote differenziate in funzione della fascia di reddito e della posizione assicurativa, con l’obiettivo di determinare il montante contributivo individuale da utilizzare per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Punti principali
Premessa e ambito della circolare
La circolare chiarisce che il Dlgs 276/2003 ha introdotto nuove forme di rapporto di lavoro, alcune innovative e altre sostitutive o integrative di istituti esistenti. L’analisi è limitata agli aspetti che incidono sulle prestazioni pensionistiche, con attenzione alla contribuzione utile per il diritto e la misura della pensione e alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Somministrazione di lavoro
Nel contratto di somministrazione esistono due rapporti distinti: quello tra utilizzatore e somministratore e quello di lavoro subordinato tra somministratore e lavoratore. Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato ha diritto a un’indennità mensile di disponibilità, assoggettata a contribuzione e rilevante ai fini pensionistici; il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ne fissa il minimo in 350 euro mensili, con divisore orario 173. Per tale indennità i contributi sono versati per l’effettivo ammontare, anche in deroga al minimale contributivo. La circolare precisa inoltre che, se la retribuzione annua complessiva è inferiore al minimale previsto dalla legge n. 638/1983, l’accredito contributivo settimanale avviene in misura proporzionale; per il 2005 il minimale retributivo settimanale è pari a 168 euro e quello annuo a 8.736 euro. Per somministrazione nei settori domestico e agricolo si applicano le regole proprie di tali settori, con specifiche indicazioni sull’accredito contributivo per lavoratori domestici e agricoli e sulla rilevanza dell’indennità di disponibilità.
Appalto e distacco
Per l’appalto la circolare richiama la nozione codicistica e la distinzione rispetto alla somministrazione, evidenziando l’organizzazione dei mezzi e il rischio d’impresa in capo all’appaltatore. Il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell’appalto, per retribuzioni e contributi. Sul piano pensionistico, tuttavia, non vi sono innovazioni: si applicano i principi generali del lavoro subordinato. Anche nel distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e contributivo; non vi sono modifiche ai fini pensionistici rispetto alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato.
Lavoro intermittente e lavoro ripartito
Il lavoro intermittente è ammesso per le attività indicate nella tabella del RD 6 dicembre 1923, n. 2657 e, in via sperimentale, per determinate categorie di soggetti giovani o over 45 disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità. In caso di obbligo di risposta alla chiamata è prevista un’indennità di disponibilità, non inferiore ai minimi fissati dal decreto ministeriale 10 marzo 2004, pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato; anche tale indennità è soggetta a contribuzione ed è utile ai fini pensionistici. Per il lavoro ripartito, due lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa e sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale ai fini previdenziali; il calcolo dei contributi e delle prestazioni avviene mese per mese con conguaglio annuale.
Lavoro a tempo parziale, apprendistato e contratto di inserimento
Per il part-time la circolare richiama le definizioni introdotte dal Dlgs 276/2003, che modifica il Dlgs 61/2000, ma precisa che nulla cambia in materia pensionistica rispetto alla disciplina dell’articolo 9 del Dlgs 61/2000. Per l’apprendistato si conferma che la disciplina previdenziale resta quella della legge n. 25/1955: la contribuzione accreditata è utile per diritto e misura della pensione e non si applica la regola del minimale contributivo settimanale della legge n. 638/1983. Anche per il contratto d’inserimento non vi sono innovazioni previdenziali: il lavoratore è trattato come lavoratore subordinato e si applicano i principi generali; per i benefici contributivi la circolare rinvia alla circolare n. 51 del 16 marzo 2004.
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
I lavoratori a progetto sono iscritti alla gestione separata e, per le prestazioni pensionistiche, si applicano le regole contributive di tale gestione. La circolare richiama la possibilità di computare, nella gestione separata, contributi maturati in altre gestioni in presenza dei requisiti di anzianità previsti dalla normativa, nonché la disciplina del supplemento di pensione e della tutela ai superstiti. Per il lavoro occasionale la circolare distingue le prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e con compenso non superiore a 5.000 euro, che sono soggette a contribuzione se configurano collaborazione coordinata e continuativa, dai veri e propri autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 c.c.; per questi ultimi, l’iscrizione alla gestione separata è prevista solo oltre 5.000 euro di reddito annuo.
Lavoro accessorio e associazione in partecipazione
Per il lavoro accessorio, modificato dal Dlgs 251/2004, la circolare indica che le prestazioni devono essere meramente occasionali, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro, entro il limite di 30 giorni complessivi nell’anno solare e di 5.000 euro di compensi. Il pagamento avviene tramite buoni, con versamento alla gestione separata del 13% del valore nominale ai fini previdenziali e del 7% all’INAIL ai fini assicurativi. Per l’associazione in partecipazione, la circolare evidenzia che, quando la prestazione lavorativa non sia effettivamente partecipata o adeguatamente remunerata, il lavoratore ha diritto al trattamento tipico del lavoro subordinato; i collaboratori sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e, per il trattamento pensionistico, si applica il solo sistema contributivo previsto per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995.
Regime di cumulo e allegati
Per il cumulo tra pensione e redditi da lavoro nei trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti la circolare rinvia alla circolare n. 197 del 23 dicembre 2003. Sono allegati la tabella del RD 2657/1923, utilizzata per individuare le attività ammesse al lavoro intermittente, e la tabella delle aliquote di computo della gestione separata per gli anni 1996-2004, con aliquote differenziate in funzione della posizione assicurativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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