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Sentenza

Sentenza n. 1526/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione; nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202302454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego paesaggistico della Soprintendenza, silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e diniego comunale dell’istanza di condono edilizio relativa alla chiusura di una veranda e alla realizzazione di un locale deposito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza di Messina che aveva espresso parere contrario alla sanatoria paesaggistica e ordinato la riduzione in pristino, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del Comune di Lipari dell’istanza di condono edilizio. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omesso preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Soprintendenza avrebbe richiamato la circolare assessoriale n. 2/2022 senza esaminare concretamente il progetto, il manufatto, il vincolo e l’incidenza dell’intervento; l’erronea qualificazione delle opere come nuova volumetria o superficie, sostenendo che si trattasse della chiusura con infissi amovibili di una veranda preesistente e di un abuso minore riconducibile alle tipologie 4, 5 e 6 del terzo condono; l’erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, assumendo che il divieto riguardasse soltanto i vincoli assoluti; la formazione del silenzio-assenso sul nulla-osta paesaggistico ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003; l’illegittimità dell’applicazione della circolare n. 2/2022 e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022; nonché l’illegittimità derivata del diniego comunale, che avrebbe recepito il parere della Soprintendenza senza autonoma valutazione. In via subordinata ha chiesto la restituzione dell’oblazione e degli oneri concessori versati e, ulteriormente, l’accertamento dell’obbligo del Comune di disporre l’impegno di spesa.

La decisione

Il TAR ha respinto le domande impugnatorie. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, la sanabilità delle opere abusive in area vincolata richieda congiuntamente che le opere siano anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto l’intervento comportava la creazione di nuova superficie e nuovo volume in senso paesaggistico ed era quindi soggetto a una disciplina vincolata. Ne consegueva l’irrilevanza del preavviso di rigetto e dell’apporto partecipativo, nonché l’assenza di un obbligo di comparare l’interesse pubblico con quello privato o di motivare uno specifico interesse pubblico attuale alla repressione dell’abuso. La motivazione della Soprintendenza è stata ritenuta sufficiente mediante il rinvio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 2/2022, che chiariva l’impossibilità di assentire abusi realizzanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; il diniego comunale è stato considerato adeguatamente motivato per relationem mediante richiamo alla decisione della Soprintendenza. È stata esclusa la formazione del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente, poiché l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 si riferisce espressamente al primo e al secondo condono. Il TAR ha inoltre ritenuto non violato l’art. 136 Cost., essendo la sentenza della Corte costituzionale già intervenuta al momento dell’adozione del provvedimento soprintendentizio, e ha rilevato che il territorio delle Isole Eolie era già sottoposto a vincolo paesaggistico. Quanto alla restituzione dell’oblazione e degli oneri concessori, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e precisando che la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nel dispositivo la domanda restitutoria è stata qualificata come inammissibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003

    Nelle aree sottoposte a vincolo, il terzo condono è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Consente la motivazione per relationem; nel caso concreto il rinvio alla circolare assessoriale n. 2/2022 è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto quando il provvedimento è vincolato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • art. 17 l.r. n. 4/2003

    La disposizione invocata per il silenzio-assenso si riferisce espressamente al primo e al secondo condono e non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie.

  • art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oblazione non comprende la domanda restitutoria proposta dopo il definitivo rigetto della sanatoria, quando non residuino poteri autoritativi dell’amministrazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda devoluta al giudice ordinario può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine previsto dalla disposizione.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione o oneri concessori dopo il rigetto del condono tutela un diritto soggettivo alla restituzione dell’indebito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, la sanabilità di opere abusive realizzate in area vincolata richiede congiuntamente che le opere siano anteriori all’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La creazione di nuova superficie o di nuovo volume in senso paesaggistico rende vincolata la decisione sulla sanatoria e giustifica il diniego senza una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, senza una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale e senza riconoscimento di un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
  • Quando il procedimento repressivo o sanzionatorio edilizio è vincolato e l’apporto partecipativo non può incidere sul contenuto finale dell’atto, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento.
  • La motivazione del diniego paesaggistico può essere resa per relationem mediante il richiamo a un atto generale, purché tale atto individui chiaramente la ragione ostativa alla sanatoria; il Comune può motivare il successivo diniego del condono richiamando il parere vincolante della Soprintendenza.
  • La domanda di restituzione dell’oblazione o degli oneri concessori versati per una domanda di condono definitivamente respinta riguarda un diritto soggettivo privo di connessione con l’esercizio di poteri autoritativi residui e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiRiparto di giurisdizione

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