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Sentenza

Sentenza n. 1588/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione che non li computava

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, cessato dal servizio a domanda dopo avere raggiunto i requisiti di età e di anzianità di servizio rilevanti, ha impugnato il diniego dell’INPS dell’8 aprile 2025 e, per quanto occorra, il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio dell’8 gennaio 2024. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita computando i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli interessi. L’INPS ha eccepito la prescrizione e sostenuto nel merito che il beneficio potesse essere riconosciuto solo previa produzione di una specifica sentenza. Il ricorrente ha contestato tale impostazione richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione: secondo l’indirizzo seguito dal Consiglio di Stato, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche perché il pagamento rateale ha efficacia interruttiva; poiché l’ultimo ordinativo risaliva al 27 gennaio 2025 e l’istanza era stata presentata il 7 aprile 2025, la richiesta era tempestiva. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il ricorrente apparteneva alla Guardia di Finanza ed era cessato dal servizio a domanda con i requisiti di età e di anzianità richiesti. In base all’orientamento giurisprudenziale richiamato, i sei scatti sono computabili nel trattamento di fine servizio anche quando la cessazione avvenga a domanda, purché ricorrano almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; non rileva che il beneficio sia stato richiesto dopo la cessazione e il termine previsto dall’art. 6-bis non è decadenziale. La modifica normativa introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non esclude il beneficio, poiché il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 riguarda la disciplina della maggiorazione pensionistica e non consente un’interpretazione estensiva della norma speciale. L’INPS è stato quindi obbligato a ricalcolare l’indennità includendo i sei scatti e a corrispondere gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Pronunce che chiariscono come il diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio è esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio, anche su richiesta, con un’età di almeno 55 anni e almeno 35 anni di servizio effettivo, a prescindere dal fatto che il collocamento in quiescenza sia avvenuto su domanda e dal momento in cui il beneficio è stato richiesto, non essendo decadenziale il termine previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.

    Il beneficio dei sei scatti è computabile nel trattamento di fine servizio anche per il personale cessato a domanda, purché siano soddisfatti i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il termine per richiederlo non è decadenziale.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).

    Il richiamo all’art. 21 nella disciplina introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la maggiorazione pensionistica e non restringe il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    Sugli importi dovuti spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    La disciplina applicata esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).

    La norma non esclude il computo dei sei scatti nel trattamento di fine servizio: il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 opera limitatamente alla disciplina della maggiorazione pensionistica.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Ai sensi dell’artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, le ragioni dell’accoglimento possono qui indicarsi mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli de eadem re.

    Il giudice può motivare sinteticamente mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali pertinenti, in ragione dell’economia dei mezzi e della sinteticità.

Massime di principio

  • Il personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio, anche a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo ha diritto al computo dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
  • Il diritto al computo dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio non è subordinato alla cessazione d’ufficio né alla presentazione dell’istanza prima della cessazione; il termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale.
  • Ai fini della prescrizione del credito relativo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale del dovuto ha efficacia interruttiva della prescrizione.
  • Gli interessi legali sulle somme riconosciute per la riliquidazione spettano senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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