Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 207/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura aperta in favore di altra impresa, unitamente agli atti di gara presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura aperta indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per la fornitura quinquennale in service di un sistema analitico per analisi biomolecolari in PCR real time per la determinazione dell'HPV-DNA e del relativo materiale di consumo. Sono stati contestati, tra gli altri, gli atti di indizione e rettifica, la documentazione di gara, i chiarimenti, le comunicazioni, le nomine del seggio e della commissione tecnica, i verbali, la graduatoria, la proposta e il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata, nonché la verifica dei requisiti e l'eventuale contratto. È stata chiesta in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati, oltre alla declaratoria di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondire le questioni in sede di merito e lasciando impregiudicati gli eventuali profili di rito.

La decisione

Il TAR ha respinto, nella fase cautelare, la richiesta di sospensione degli effetti degli atti impugnati, senza formulare una definitiva valutazione sulla fondatezza dei motivi, ritenendo che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Il Collegio ha inoltre respinto l'istanza istruttoria proposta dalla controinteressata ai sensi dell'art. 65 c.p.a., non ravvisando specifiche esigenze istruttorie tali da giustificare l'acquisizione officiosa della documentazione richiesta. Ha precisato che le esigenze difensive della controinteressata potevano essere soddisfatte mediante gli ordinari strumenti di accesso agli atti della gara e, ove necessario, mediante l'azione ex art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    In presenza di questioni da approfondire oltre la fase cautelare, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati.

  • art. 65 c.p.a.

    L'acquisizione officiosa di documentazione nella fase cautelare richiede specifiche esigenze istruttorie; in loro assenza l'istanza istruttoria è respinta.

  • art. 116 c.p.a.

    Le esigenze difensive connesse alla conoscenza degli atti della procedura di gara possono essere tutelate mediante l'ordinario accesso agli atti e, se necessario, mediante l'azione speciale in materia di accesso.

Massime di principio

  • Quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione meramente cautelare, il giudice può negare la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e fissare sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quale forma alternativa di tutela provvisoria.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza o infondatezza delle censure, né pregiudica l'esame dei profili processuali e di merito.
  • L'acquisizione officiosa di documenti nella fase cautelare non è necessaria in assenza di specifiche esigenze istruttorie; le richieste documentali della controinteressata devono essere soddisfatte, di regola, mediante gli strumenti ordinari di accesso agli atti e, ove occorra, mediante l'azione ex art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.