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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30177/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, recuperando a tassazione IRPEF nei confronti di un contribuente formalmente residente a Montecarlo ma ritenuto di fatto residente in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR dell'Umbria, invece, aveva accolto l'appello, ritenendo assorbente la presentazione di una dichiarazione riservata di emersione ai sensi della disciplina sullo scudo fiscale e, inoltre, ravvisando una contraddittorietà degli avvisi tra l'assunto della residenza in Italia e il richiamo alla residenza in un paradiso fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 13-bis d.l. n. 78/2009, in relazione agli artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 e all'art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale presupponeva la prova, a carico del contribuente, che le attività fossero detenute fuori dal territorio dello Stato al 31 dicembre 2008, prova che sarebbe mancata; inoltre la dichiarazione di emersione sarebbe stata incompleta e comunque inefficace perché presentata dopo l'avvio delle indagini bancarie; (2) vizio motivazionale per omesso esame di plurimi elementi, tra cui l'assenza di prova della detenzione all'estero delle attività, la mancata compilazione della parte relativa alla residenza in Italia e il recupero a tassazione della somma di euro 70.800 corrisposta da una società per prestazioni di lavoro autonomo non abituale. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando la nullità dell'avviso per mancata notifica del p.v.c. dopo una verifica durata circa un anno e la violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale, perché ha rilevato che il contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, con quietanza di pagamento della prima rata, in relazione all'avviso relativo all'anno d'imposta 2007; poiché dagli atti risultava che l'avviso per il 2006 era già stato definito e non risultava un provvedimento di diniego della definizione agevolata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 78/2009

    richiamato dall'Agenzia come base normativa dell'imposta straordinaria e degli effetti preclusivi dell'accertamento, subordinati alla sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina sullo scudo fiscale

  • artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001

    richiamati in quanto norme presupposte dall'art. 13-bis d.l. n. 78/2009 per la disciplina della dichiarazione di emersione

  • art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per l'obbligo dell'istituto di credito di comunicare al contribuente la richiesta di indagini bancarie

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale per il motivo di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicata come norma processuale per il vizio motivazionale/omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle garanzie del contribuente dopo la verifica

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    base della domanda di definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla definizione agevolata

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    norma applicata per regolare le spese del processo estinto, poste a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso il suo applicarsi per il cd. doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Quando interviene una valida definizione agevolata della pretesa tributaria e non risulta un provvedimento di diniego, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • In sede di ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; tuttavia, ove intervenga una causa sopravvenuta di estinzione, l'esame delle questioni di merito diviene superfluo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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