Sentenza n. 3837/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, datato 29.04.2022 e prot. n.-OMISSIS- recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 e contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 29 aprile 2022, con contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e il contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa antimafia, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento non individuasse concreti atti di gestione di fatto o di ingerenza attuale posti in essere dal fratello degli attuali soci, già arrestato e condannato per fatti connessi a un’associazione camorristica, né elementi sufficienti a dimostrarne la vicinanza ad ambienti criminali. Ha inoltre valorizzato l’assenza di precedenti penali a carico dell’attuale amministratore e dei soci.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo dedotto. Il giudice ha ribadito che l’informazione antimafia ha natura preventiva e non sanzionatoria e che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato mediante un giudizio induttivo e probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere la certezza propria dell’accertamento penale. Gli elementi devono essere considerati complessivamente e non in modo atomistico, pur dovendo essere concreti e non meramente ipotetici. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha adeguatamente ricostruito sia i precedenti storici della società, già destinataria di interdittive per la contiguità con il soggetto controindicato, sia gli elementi attuali indicativi della persistenza del rischio. Sono stati valorizzati i continui rapporti economici tra il soggetto condannato per riciclaggio aggravato e gli attuali soci, l’utilizzo dei conti correnti dei soci per il transito di proventi illeciti, i rapporti societari e commerciali tra le imprese coinvolte e il rinvenimento del soggetto controindicato a bordo di automezzi intestati alla ricorrente. Tali circostanze sono state ritenute idonee a dimostrare una conduzione collettiva e una regia unitaria dell’impresa, nonché un plausibile potere di controllo e gestione dei beni sociali da parte del soggetto controindicato. L’assenza di precedenti penali degli attuali amministratori e soci non è stata ritenuta decisiva, poiché l’interdittiva mira a prevenire il condizionamento mafioso dell’impresa e non richiede l’accertamento di responsabilità penali. Le spese sono state dichiarate compensate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L’informazione antimafia può fondarsi su un pericolo di infiltrazione mafiosa desunto da un insieme di elementi concreti, anche non accompagnato da un accertamento penale definitivo o da una prova di attuale connivenza.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa [...] da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata
La disposizione consente una valutazione discrezionale e preventiva fondata su condanne non definitive e ulteriori elementi concreti di collegamento, agevolazione o condizionamento dell’impresa.
art. 30, comma 6, d.l. 189/2016
È la base normativa dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, la cui iscrizione è stata negata contestualmente all’interdittiva.
art. 648 c.p.
La condanna per riciclaggio del soggetto controindicato è stata considerata uno degli elementi del quadro indiziario complessivo.
art. 7 l. 203/1991
L’aggravante mafiosa applicata alla condanna per riciclaggio ha concorso alla valutazione del rischio di infiltrazione.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva, non una sanzione penale o amministrativa, e mira a impedire che l’attività d’impresa sia esposta al rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso; pertanto, non richiede l’accertamento di una responsabilità penale dell’imprenditore o degli amministratori.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione induttiva e probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto nel processo penale.
- Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico, ma devono comunque consistere in fatti concreti, non in meri sospetti o intuizioni, idonei a rendere plausibile il condizionamento dell’impresa.
- La continuità di rapporti economici, societari e patrimoniali tra l’impresa e un soggetto controindicato, unitamente all’utilizzo di beni o strumenti dell’impresa da parte di quest’ultimo, può integrare un quadro indiziario sufficiente a ritenere persistente il rischio di infiltrazione mafiosa e di gestione o regia unitaria dell’attività imprenditoriale.
- L’assenza di precedenti penali a carico degli attuali amministratori o soci non esclude di per sé l’interdittiva, quando altri elementi concreti dimostrino collegamenti, cointeressenze o poteri di fatto riconducibili a soggetti controindicati.
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