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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.149 del 5 agosto 2025 di revoca della parità scolastica per l’anno scolastico 2025-2026, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo del 5 agosto 2025 di revoca della parità scolastica per l’anno scolastico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La società che gestisce l’istituto scolastico ha impugnato la revoca della parità scolastica, deducendo violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha lamentato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione del giudicato e disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva omesso garanzie procedimentali e non sussistevano i presupposti per la revoca: i dati degli studenti e i verbali degli esami erano già stati trasmessi al sistema ministeriale; i contratti di lavoro risultavano comunicati agli enti competenti e l’organico era adeguato; i PCTO erano verificabili nei fascicoli degli studenti e dagli esami di Stato; le irregolarità nella costituzione e verbalizzazione degli organi collegiali erano meramente formali; i dati di bilancio erano depositati presso la Camera di Commercio; il registro dei diplomi era stato trasmesso telematicamente; il DVR era irrilevante ai fini della parità. Ha inoltre invocato il giudicato formatosi sulle precedenti pronunce relative agli anni scolastici anteriori e contestato la ricostruzione delle visite ispettive, affermando che queste si erano svolte in più date e che gli ispettori avevano assistito anche agli esami di Stato del 2024-2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina di revoca. Ha rilevato che le questioni amministrative erano in larga parte già state esaminate con esito favorevole alla scuola dal TAR e dal Consiglio di Stato in relazione agli anni scolastici precedenti, e ha richiamato tali pronunce anche per la controversia in esame. Ha inoltre considerato che gran parte dei dati contestati risultava già trasmessa ai sistemi ministeriali, che alcune obiezioni riguardavano irregolarità meramente formali e che altri elementi erano irrilevanti per verificare la sussistenza dei requisiti della parità scolastica. Le visite ispettive erano state plurime e gli ispettori avevano presenziato anche agli esami dell’anno scolastico 2024-2025, ma l’istruttoria presentava comunque analisi lacunose: la determina risultava quindi carente sotto i profili dell’istruttoria e della motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’Amministrazione era incorsa in vizi e carenze procedimentali; che difettavano poi i presupposti per la revoca, giacchè il registro degli studenti con numero e nominativi erano già stati inviati al sistema informativo del Ministero, i contratti di lavoro a INPS, INAIL e Centro per l’impiego, risultando peraltro sufficienti i quadri organici, i verbali degli esami al sistema informativo del Ministero, i PCTU non erano previsti come presenti nelle banche dati ministeriali, ma comunque venivano verificati nei fascicoli studente dalla Commissione statale d’esame, la costituzione degli organi e la relativa verbalizzazione atteneva ad adempimenti meramente formali, i dati del bilancio erano depositati e pubblicati presso la Camera di Commercio, comunque non di rilievo sul tema, il registro di carico e scarico dei diplomi era già stato comunicato per via telematica, il DVR non rilevava ai fini della parità scolastica; che inoltre risultava violato il giudicato di cui alla sentenza Cons. Stato, VII, n.9127 del 2024 (di conferma della pronuncia di I grado TAR Abruzzo-Pescara, n.100 del 2024); che le visite ispettive avevano avuto in ogni caso luogo nelle giornate del 17 e 25 marzo, del 9 aprile 2025, con gli ispettori presenti anche agli esami di Stato conclusivi dell’anno scolastico 2024/2025.

    La decisione non sviluppa un’interpretazione autonoma dell’art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000; accoglie la censura alla luce della carenza istruttoria e motivazionale della revoca e del rilievo che alcuni elementi contestati erano già disponibili, meramente formali o irrilevanti.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Ne discende che l’atto impugnato risulta in parte carente per istruttoria e motivazione, basandosi su attività ispettiva dettagliata e articolata, ma con alcune analisi lacunose.

    L’atto di revoca deve essere sorretto da un’istruttoria effettivamente completa e da una motivazione che dia conto delle verifiche rilevanti; l’esistenza di un’attività ispettiva articolata non esclude l’illegittimità quando alcune analisi risultano lacunose.

Massime di principio

  • La revoca della parità scolastica è illegittima quando l’istruttoria, pur fondata su visite ispettive articolate, presenta lacune nell’analisi degli elementi rilevanti per accertare il possesso dei requisiti.
  • Nel valutare la regolarità di una scuola paritaria, non possono fondare la revoca contestazioni relative a dati già trasmessi ai sistemi ministeriali, adempimenti meramente formali o elementi irrilevanti rispetto alla verifica dei requisiti della parità; il provvedimento deve spiegare in modo adeguato la rilevanza degli addebiti.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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