Sentenza del 23/11/2020 n. 1343 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - energia elettrica - produzione - autoconsumo - esenzione - consegue. Accise - autoconsumo - cessione a società consorziate - non equivale - tributo - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava che F. avesse indebitamente applicato l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52 co. 3 lett. b) del TUA per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta alle imprese consorziate. L'Amministrazione sosteneva che l'agevolazione spetta solo all'auto-produttore che consuma l'energia per proprio uso e non all'operatore che la cede a terzi (seppur consorziati), e che non si può richiamare la definizione più ampia di "autoproduttore" contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani) per finalità tributarie.
La decisione
Il giudice d'appello, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. Civ. nn. 26142-26156/2019 e 26146/2019), ha confermato la sentenza di primo grado favorevole a F.: l'esenzione ex art. 52 TUA si applica esclusivamente all'energia "prodotta e consumata in proprio" dall'operatore autoproduttore e non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati. Inoltre la Commissione ha ritenuto infondate le doglianze sul principio del legittimo affidamento con riferimento alla eliminazione del tributo (tale principio può esentare da sanzioni/interessi ma non dall'obbligo tributario), e ha reputato irrilevante per le accise la definizione di autoproduttore del Decreto Bersani. Appello dell'Amministrazione respinto, confermata l'annullamento dell'avviso; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1995 n. 504 (Testo Unico Accise), art. 52 co. 3 lett. b)
L'esenzione dall'accisa si applica all'energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili... con potenza disponibile superiore a 20 kW" consumata dalle imprese di autoproduzione; interpretata restrittivamente come riferita all'energia prodotta e consumata in proprio, non a quella ceduta a terzi/consorziati.
D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani), art. 2
Fornisce una definizione più ampia di "autoproduttore" ai fini di disciplina del mercato elettrico; la giurisprudenza ha però ritenuto tale definizione non direttamente pertinente per l'applicazione delle norme sulle accise.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 11
Art.10 co.2: il principio del legittimo affidamento può esonerare da sanzioni e interessi se il contribuente si è conformato a precedente indicazione amministrativa, ma non dall'obbligo di pagamento del tributo. Art.11 disciplina l'interpello: solo la risposta ad interpello vincola l'Amministrazione e impedisce atti impositivi difformi.
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 26 (modifiche alla disciplina IVA/accise) e successive modifiche
Richiamato per la corretta interpretazione della formulazione normativa applicabile ratione temporis; contribuisce al quadro normativo che la Corte ha esaminato.
Giurisprudenza: Cass. Civ. 19/10/2019 n. 26146 (e nn. correlate 26142-26156/19 ecc.)
La Corte di Cassazione ha chiarito che la società consortile autoproduttrice beneficia dell'esenzione ex art.52 TUA solo per l'energia prodotta e consumata in proprio e non per quella ceduta ai singoli consorziati; detta linea è stata ritenuta vincolante nel procedimento.
Massime di principio
- L'esenzione sull'accisa per energia da fonti rinnovabili spetta soltanto quando il produttore consuma l'energia per proprio uso; la cessione a terzi, anche se consorziati o appartenenti allo stesso gruppo, configura una fornitura soggetta ad accisa.
- La definizione di "autoproduttore" contenuta nel Decreto Bersani (art.2) ha finalità di regolazione del mercato elettrico e non è automaticamente trasferibile per estendere l'ambito di applicazione delle esenzioni tributarie sulle accise.
- Il principio del legittimo affidamento (art.10 Statuto del contribuente) può tutelare il contribuente rispetto a sanzioni e interessi ma non esonera dal pagamento del tributo dovuto qualora la norma sia interpretata diversamente dall'Amministrazione o dalla giurisprudenza.
- Per ottenere certezza vincolante sull'interpretazione fiscale è opportuno ricorrere allo strumento dell'interpello (art.11 Statuto del contribuente); assenza di interpello preclude la tutela basata su una presunta indicazione amministrativa.
- Nel contenzioso tributario relativo ad accise su energia, gli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione determinano la soluzione: le amministrazioni possono rivedere prassi e notificare avvisi per annualità ancora aperte ove l'interpretazione sia mutata.
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