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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1343 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - energia elettrica - produzione - autoconsumo - esenzione - consegue. Accise - autoconsumo - cessione a società consorziate - non equivale - tributo - è dovuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava che F. avesse indebitamente applicato l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52 co. 3 lett. b) del TUA per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta alle imprese consorziate. L'Amministrazione sosteneva che l'agevolazione spetta solo all'auto-produttore che consuma l'energia per proprio uso e non all'operatore che la cede a terzi (seppur consorziati), e che non si può richiamare la definizione più ampia di "autoproduttore" contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani) per finalità tributarie.

La decisione

Il giudice d'appello, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. Civ. nn. 26142-26156/2019 e 26146/2019), ha confermato la sentenza di primo grado favorevole a F.: l'esenzione ex art. 52 TUA si applica esclusivamente all'energia "prodotta e consumata in proprio" dall'operatore autoproduttore e non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati. Inoltre la Commissione ha ritenuto infondate le doglianze sul principio del legittimo affidamento con riferimento alla eliminazione del tributo (tale principio può esentare da sanzioni/interessi ma non dall'obbligo tributario), e ha reputato irrilevante per le accise la definizione di autoproduttore del Decreto Bersani. Appello dell'Amministrazione respinto, confermata l'annullamento dell'avviso; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1995 n. 504 (Testo Unico Accise), art. 52 co. 3 lett. b)

    L'esenzione dall'accisa si applica all'energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili... con potenza disponibile superiore a 20 kW" consumata dalle imprese di autoproduzione; interpretata restrittivamente come riferita all'energia prodotta e consumata in proprio, non a quella ceduta a terzi/consorziati.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani), art. 2

    Fornisce una definizione più ampia di "autoproduttore" ai fini di disciplina del mercato elettrico; la giurisprudenza ha però ritenuto tale definizione non direttamente pertinente per l'applicazione delle norme sulle accise.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 11

    Art.10 co.2: il principio del legittimo affidamento può esonerare da sanzioni e interessi se il contribuente si è conformato a precedente indicazione amministrativa, ma non dall'obbligo di pagamento del tributo. Art.11 disciplina l'interpello: solo la risposta ad interpello vincola l'Amministrazione e impedisce atti impositivi difformi.

  • D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 26 (modifiche alla disciplina IVA/accise) e successive modifiche

    Richiamato per la corretta interpretazione della formulazione normativa applicabile ratione temporis; contribuisce al quadro normativo che la Corte ha esaminato.

  • Giurisprudenza: Cass. Civ. 19/10/2019 n. 26146 (e nn. correlate 26142-26156/19 ecc.)

    La Corte di Cassazione ha chiarito che la società consortile autoproduttrice beneficia dell'esenzione ex art.52 TUA solo per l'energia prodotta e consumata in proprio e non per quella ceduta ai singoli consorziati; detta linea è stata ritenuta vincolante nel procedimento.

Massime di principio

  • L'esenzione sull'accisa per energia da fonti rinnovabili spetta soltanto quando il produttore consuma l'energia per proprio uso; la cessione a terzi, anche se consorziati o appartenenti allo stesso gruppo, configura una fornitura soggetta ad accisa.
  • La definizione di "autoproduttore" contenuta nel Decreto Bersani (art.2) ha finalità di regolazione del mercato elettrico e non è automaticamente trasferibile per estendere l'ambito di applicazione delle esenzioni tributarie sulle accise.
  • Il principio del legittimo affidamento (art.10 Statuto del contribuente) può tutelare il contribuente rispetto a sanzioni e interessi ma non esonera dal pagamento del tributo dovuto qualora la norma sia interpretata diversamente dall'Amministrazione o dalla giurisprudenza.
  • Per ottenere certezza vincolante sull'interpretazione fiscale è opportuno ricorrere allo strumento dell'interpello (art.11 Statuto del contribuente); assenza di interpello preclude la tutela basata su una presunta indicazione amministrativa.
  • Nel contenzioso tributario relativo ad accise su energia, gli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione determinano la soluzione: le amministrazioni possono rivedere prassi e notificare avvisi per annualità ancora aperte ove l'interpretazione sia mutata.

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