Cassazione Penale, Sentenza n. 29492/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.; il ricorrente denunciava l'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p. (con conseguente nullità ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis), sostenendo inoltre l'assenza del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) in ragione della sua precedente detenzione e della disponibilità di un domicilio
La decisione
Rigetto del ricorso; il Collegio ha ritenuto infondati i motivi. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione non manifestamente illogica circa il pericolo di fuga e di reiterazione: la carcerazione per altro titolo non esclude automaticamente il pericolo di fuga (considerato il fine pena 2028, possibili provvedimenti penitenziari futuri, condizione di irregolarita' e senza fissa dimora e la gravita' dei fatti) e il pericolo di reiterazione va valutato sulla base di elementi di attualita' e continuità delinquenziale (modalità professionali, rete di relazioni, prosecuzione dell'attivita' illecita). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen.
fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale
L'interrogatorio preventivo e' obbligatorio salvo sussistenza di specifiche esigenze cautelari; il giudice deve valutare se tali esigenze sussistano prima di omettere l'interrogatorio
art. 292 cod. proc. pen., comma 3-bis
L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]
La nullità dell'ordinanza per omissione dell'interrogatorio e' prevista normativa; pero' nel riesame e' possibile dedurre l'insussistenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato l'omissione
art. 274 cod. proc. pen.
Fornisce l'elenco delle esigenze cautelari (tra cui pericolo di fuga e di reiterazione) che possono giustificare misure cautelari e l'eventuale deroga all'interrogatorio preventivo
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di rilievo (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti) per le quali sono contestati i reati; rilevante ai fini della gravità e della valutazione delle esigenze cautelari
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale base dell'istanza di riesame; il riesame verifica i presupposti della misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento agli adempimenti conseguenti alla decisione sulle spese processuali
Massime di principio
- Il riesame ha natura interamente devolutiva: il giudice del riesame puo' valutare ex novo la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, indipendentemente dalla motivazione del Gip
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, e la relativa sanzione di nullita' ex art. 292 comma 3-bis sono rilevanti, ma l'omissione puo' essere censurata nel riesame mostrando l'insussistenza delle esigenze cautelari che giustificavano l'omissione
- La carcerazione per altra causa non esclude automaticamente il pericolo di fuga: occorre valutare fine pena, possibilita' di misure alternative future, condizione personale (es. senza fissa dimora) e gravita' dei reati
- Il pericolo di reiterazione si valuta sulla base dell'attualita' e della continuita' della propensione delinquenziale (elementi recenti, modalita' professionali, rete di relazioni e prosecuzione dell'attivita' illecita); il decorso del tempo non e' di per se' decisivo se l'attivita' e' stata solo coartata dalla detenzione
- Documenti come disponibilita' di un domicilio o periodi di detenzione devono essere considerati ma non prevalgono automaticamente ove sussistano elementi concreti e recenti che indicano il rischio
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