Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19096/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto gli appelli dei contribuenti contro avvisi di liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali relativi a una cessione d'azienda (registrazione telematica 19/11/2012). Questioni principali: (1) legittimità della sottoscrizione dell'avviso di liquidazione (atto sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio territoriale Rocco Bove che risultava firmare "su delega" richiamando una disposizione di servizio n.23/2012 non prodotta; era invece prodotta una disposizione organizzativa n.65/2011 di carattere generale che disciplinava criteri e soglie per delega di firma); (2) validità della notifica dell'avviso di liquidazione e qualificazione dell'agente notificatore. L'Agenzia sosteneva che la firma del direttore e la disposizione n.65/2011 erano sufficienti per dimostrare il corretto esercizio del potere di sottoscrizione e che il giudice del gravame aveva errato richiedendo la specifica disposizione 23/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (violazione di legge in tema di delega di firma), ritenendo che la delega alla sottoscrizione è una delega di firma di carattere interno e che, ai fini dell'accertamento in giudizio, può essere sufficiente la prova mediante l'atto amministrativo che indica la qualifica del sottoscrittore e l'atto organizzativo generale (n.65/2011) che stabilisce i criteri e le soglie per l'esercizio della delega. Perciò la richiesta del giudice d'appello di produrre la disposizione specifica n.23/2012 non era necessaria alla stregua delle regole richiamate. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale dei controricorrenti relativo alla notifica è stato dichiarato inammissibile per genericità della censura e mancanza di elementi specifici (assenza di querela di falso). La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame delle questioni non decise. Inoltre ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'art. 42 e la giurisprudenza interpretano la delega alla sottoscrizione degli avvisi come delega di firma interna; la sottoscrizione dall'incaricato è imputabile all'organo delegante e può essere provata tramite atti organizzativi che indicano la qualifica del sottoscrittore.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Riferito nel ricorso incidentale in relazione alle notifiche; la Corte ha ritenuto che la contestazione generica della qualifica dell'agente notificatore non è idonea a travolgere l'accertamento di merito.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3

    Richiamato rispetto alla disciplina della relata di notifica; la Corte ha osservato che la contestazione va provata con elementi specifici e non con deduzioni ipotetiche.

  • Cod. civ., art. 2697

    Principio sul riparto dell'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; nel caso, l'Amministrazione può avvalersi della prova documentale dell'atto pubblico e degli atti organizzativi.

  • Cod. civ., art. 2700

    Rilevanza probatoria degli atti pubblici e delle certificazioni; l'atto amministrativo formato dall'ente ha valore probatorio che può reggere la contestazione se non adeguatamente confutato.

  • Cod. proc. civ., art. 115, comma 1

    Regole sulla valutazione della prova nel processo; il giudice del merito valuta la documentazione prodotta e può ritenere sufficiente un atto organizzativo generale per dimostrare la delega di firma.

  • Cod. proc. civ., art. 116, comma 1

    Principio della prova per presunzioni e della possibilità per il giudice di formarsi la convinzione anche sulla base di documentazione organizzativa: applicato nella valutazione della delega.

  • Cod. proc. civ., art. 360

    Norma che disciplina i motivi di legittimità (cassazione); la Corte ha accolto il motivo per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n.3 (violazione di norme sulla prova/documentazione).

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso incidentale: la Corte ha rilevato l'eventuale esistenza del presupposto per l'addebito.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione di atti amministrativi fiscali è generalmente una delega di firma interna: può essere provata anche con atti organizzativi generali che individuano la qualifica legittimata a firmare per determinate soglie di valore; non sempre è necessaria la produzione di una specifica disposizione individuale, se l'atto pubblico reca la qualifica del sottoscrittore e sussiste un atto dispositvo che disciplina la delega per quella fascia di valore.
  • L'atto pubblico/amministrativo che reca la firma e la qualifica del firmatario ha un forte valore probatorio; la parte che contesta la legittimità della sottoscrizione deve fornire elementi specifici e non generiche eccezioni per riuscire a disconoscere la legittimità.
  • Se l'Amministrazione produce atti organizzativi che stabiliscono criteri e soglie per la delega di firma, deve curare la tempestività e la completezza della produzione documentale in giudizio; tuttavia il giudice non può sempre pretendere una disposizione aggiuntiva se la documentazione prodotta è idonea a dimostrare il potere di firma.
  • La contestazione della validità della notifica richiede allegazioni e prove specifiche; accuse generiche sulla qualifica dell'agente notificatore o deduzioni ipotetiche, senza querela di falso o elementi probatori, sono di norma inammissibili o inefficaci.
  • In Cassazione non possono essere esaminate questioni che il giudice del merito ha ritenuto assorbite da una questione pregiudiziale: l'accoglimento di un motivo assorbente comporta che le questioni rimaste non decise debbano essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.